A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
È sanzionabile il pubblicista che, nelle vesti di editore, entra in conflitto con il Testo unico dei doveri del giornalista ai danni di colleghi suoi dipendenti.
Un pubblicista può svolgere altre attività purché, svolgendo contemporaneamente la funzione di editore, il suo comportamento e le determinazioni che assume non entrino in contrasto con il Testo Unico dei doveri del giornalista. È dunque sanzionabile l’editore pubblicista che entra in conflitto di interesse con un giornalista suo dipendente diventandone controparte. Nel caso in esame l’editore si è sostituito al direttore responsabile e ha comunicato l’inizio della cassa integrazione a giornalisti suoi dipendenti verbalizzando in sede di contrattazione sindacale anche il saldo degli stipendi arretrati. Nonostante questo, l’editore/pubblicista ha assicurato comunque l’uscita del giornale reclutando colleghi sottopagati o addirittura non retribuiti spiegando la collaborazione come espressioni del diritto costituzionale a manifestare il proprio pensiero. Il Cdn sottolinea quindi che, sebbene sia molto sottile la linea di separazione tra un intervento ex articolo 21 della Costituzione (motivazione addotta dall’editore nel giustificare la mancata retribuzione), è altrettanto chiaro che una collaborazione continuativa è indice di una attività giornalistica che va dunque retribuita. Non a caso la Carta di Firenze prevede sanzioni per tutta la catena gerarchica laddove si ravvisi sfruttamento del lavoro giornalistico.
C.D.N. 14 settembre 2022, n. 24 – Presidente/Relatore Elio Donno. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo (sanzione: 2 mesi di sospensione).
Non è sanzionabile il giornalista che nell’ambito di un programma satirico esprime liberamente la sua opinione se priva di intenzionalità offensiva specifica
Non viola le norme che regolano l’esercizio della professione il giornalista che, seppur esprimendosi con un linguaggio colorito nell’ambito di un programma dichiaratamente satirico, esprime liberamente la sua opinione senza intenzionalità offensiva specifica.
Nel caso esaminato, l’incolpato, tra i conduttori di un popolare programma radiofonico, caratterizzato da toni irriverenti, sarcastici e provocatori dei suoi animatori (e in ragione di ciò seguito da un ampio pubblico), commentava, tramite una grossolana iperbole, posizioni generali e contrapposte, rese nell’ambito di uno dei tanti dibattiti che hanno caratterizzato il lungo periodo pandemico, animato da una parte dai c.d. pro vax e dall’altra dai c.d. no vax. Il fatto di trovarsi dinanzi a un programma satirico non esonera il giornalista all’osservanza delle regole deontologiche tuttavia la platea destinataria delle parole del giornalista era indeterminata e il suo dire è risultato avulso da specifici intenti diffamatori.
C.D.N. 14 settembre 2022, n. 25 – Presidente e relatore Elio Donno – Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.