Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni Accetto
Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
08/11/2022
A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
Non può esserci commistione tra pubblicità e informazione. È sanzionabile il giornalista che presta nome, voce e immagine per promuovere la vendita di prodotti. Attività ancor più grave se finalizzata a favorire rimedi per la cura della salute non supportati da alcuna evidenza scientifica
Il giornalista ha il dovere di assicurare ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario, pertanto non può prestare nome, voce e immagine per iniziative finalizzate alla vendita di prodotti commerciali. Nel caso esaminato, l’incolpato non solo aveva costantemente partecipato con ruolo protagonistico a trasmissioni televisive con televendita di prodotti commerciali, ma nel prestarsi con tutta evidenza a tale attività, nel corso dei suoi interventi, aveva sostenuto la divulgazione di un metodo di cura – correlato all’assunzione dei rimedi posti in vendita – risultato, circostanza ancor più grave, basato su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica, come decretato dal Consiglio Superiore di Sanità con apposita pronuncia. Si riafferma pertanto che la pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita, riconoscibile e ben separata dall’ informazione giornalistica, perché la lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili.
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 26 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (sanzione: 8 mesi di sospensione).
Vizi insanabili. L’avvio del procedimento non può limitarsi all’enunciazione di regole deontologiche. Il provvedimento finale deve essere motivato
Nella comunicazione di avvio di un procedimento, l’organo disciplinare è tenuto a indicare il fatto contestato. La mera enunciazione delle regole deontologiche, non accompagnata dall’esplicazione del modo e dei luoghi in cui tali regole sono state violate, rende il capo di incolpazione generico. Nel caso esaminato, inoltre, la totale assenza di motivazione e di istruttoria esprimono un distorto esercizio del potere, con il rischio di sdoganare la prospettiva, altamente pericolosa, che i provvedimenti disciplinari possano essere assunti non al termine di uno scrupoloso accertamento della verità e dei fatti, ma a compiacimento di chi lamenta, in modo strumentale e fazioso, che il giornalista non abbia agito rispondendo ai propri doveri. La deliberazione è stata annullata.
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 27 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (sanzione: censura).
CONFORME: C.D.N. 16 novembre 2022, n. 31 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (sanzione: avvertimento).
Il giornalista non può pubblicare post sui social o fotografie prestando il proprio nome e il proprio volto a fini pubblicitari
Il giornalista che presta il suo volto o la sua immagine per fotografie pubblicitarie è sanzionabile. La sanzione viene applicata anche se le fotografie o i post vengono pubblicati sul profilo social del giornalista. Viene considerato messaggio pubblicitario anche lo scatto fotografico che sponsorizza un brand o un esercizio commerciale. Non può essere considerata una scusante la non consapevolezza del messaggio che viene trasmesso pubblicando immagini che mettono in risalto marchi e brand promuovendoli direttamente o indirettamente. Nel caso preso in esame dal Cdn un giornalista ha pubblicato su Instagram foto che lo ritraevano con indosso abiti di un marchio definendosi “brand ambassador” del negozio presso cui abitualmente si serviva. Se lo scopo della pubblicazione è benefico va reso esplicito nel post stesso indicando i beneficiari della raccolta benefica e va dunque stabilito prima della divulgazione delle immagini,
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 28 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine della Liguria (sanzione: censura).
È sanzionabile il direttore che pubblica titoli contenenti notizie non veritiere e non rispettose dei diritti fondamentali delle persone.
Il direttore di un quotidiano risponde sempre dei titoli che appaiono nel giornale che dirige e deve garantire che anche i titoli non contengano elementi di falsità e discriminatori in grado di ledere i diritti fondamentali delle persone. Nel caso preso in esame dal Cdn sulla prima pagina di un quotidiano appariva, durante la pandemia da Covid 19, un titolo che nell’occhiello recitava ‘In Sicilia sbarcati 28 profughi infetti’, quando in realtà gli irregolari non erano mai sbarcati ma erano stati posti in quarantena. Dunque quanto riportato in prima pagina era falso e poteva indurre in un inutile allarmismo proprio durante la fase più drammatica della fase pandemica, nell’estate del 2020 quanto erano ancora in corso restringimenti negli spostamenti e nelle libertà individuali. Il rispetto della dignità umana non deve mai venir meno e affermare, come nel caso in esame, “importiamo il virus” è confliggente con quel principio.
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 29 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Ciccone. Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine della Lombardia (sanzione: censura).
Vizi insanabili. L’avvio del procedimento non può limitarsi all’enunciazione di regole deontologiche. Il provvedimento finale deve essere motivato
Nella comunicazione di avvio di un procedimento, l’organo disciplinare è tenuto a indicare il fatto contestato. La mera enunciazione delle regole deontologiche, non accompagnata dall’esplicazione del modo e dei luoghi in cui tali regole sono state violate, rende il capo di incolpazione generico. Nel caso esaminato, inoltre, la totale assenza di motivazione e di istruttoria esprimono un distorto esercizio del potere, con il rischio di sdoganare la prospettiva, altamente pericolosa, che i provvedimenti disciplinari possano essere assunti non al termine di uno scrupoloso accertamento della verità e dei fatti, ma a compiacimento di chi lamenta, in modo strumentale e fazioso, che il giornalista non abbia agito rispondendo ai propri doveri. La deliberazione è stata annullata.
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 27 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (sanzione: censura).
Il giornalista non può pubblicare post sui social o fotografie prestando il proprio nome e il proprio volto a fini pubblicitari
Il giornalista che presta il suo volto o la sua immagine per fotografie pubblicitarie è sanzionabile. La sanzione viene applicata anche se le fotografie o i post vengono pubblicati sul profilo social del giornalista. Viene considerato messaggio pubblicitario anche lo scatto fotografico che sponsorizza un brand o un esercizio commerciale. Non può essere considerata una scusante la non consapevolezza del messaggio che viene trasmesso pubblicando immagini che mettono in risalto marchi e brand promuovendoli direttamente o indirettamente. Nel caso preso in esame dal Cdn un giornalista ha pubblicato su Instagram foto che lo ritraevano con indosso abiti di un marchio definendosi “brand ambassador” del negozio presso cui abitualmente si serviva. Se lo scopo della pubblicazione è benefico va reso esplicito nel post stesso indicando i beneficiari della raccolta benefica e va dunque stabilito prima della divulgazione delle immagini,
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 28 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine della Liguria (sanzione: censura).
È sanzionabile il direttore che pubblica titoli contenenti notizie non veritiere e non rispettose dei diritti fondamentali delle persone.
Il direttore di un quotidiano risponde sempre dei titoli che appaiono nel giornale che dirige e deve garantire che anche i titoli non contengano elementi di falsità e discriminatori in grado di ledere i diritti fondamentali delle persone. Nel caso preso in esame dal Cdn sulla prima pagina di un quotidiano appariva, durante la pandemia da Covid 19, un titolo che nell’occhiello recitava ‘In Sicilia sbarcati 28 profughi infetti’, quando in realtà gli irregolari non erano mai sbarcati ma erano stati posti in quarantena. Dunque quanto riportato in prima pagina era falso e poteva indurre in un inutile allarmismo proprio durante la fase più drammatica della fase pandemica, nell’estate del 2020 quanto erano ancora in corso restringimenti negli spostamenti e nelle libertà individuali. Il rispetto della dignità umana non deve mai venir meno e affermare, come nel caso in esame, “importiamo il virus” è confliggente con quel principio.
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 29 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Ciccone. Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine della Lombardia (sanzione: censura).
URL pagina: https://www.odg.it/cdn-13-ottobre-2022/47176
Copyright ©2024 Ordine Dei Giornalisti