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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
08/03/2023
A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
È sanzionabile l’uso di stereotipi riferiti al all’appartenenza di genere
Utilizzare uno stereotipo quando ci si riferisce al sesso di una persona e al presunto “peso” che l’essere uomo o donna può avere rispetto a un fatto di cronaca è sanzionabile alla luce di quanto prevede il Testo unico dei doveri del giornalista. La lingua, infatti, svolge una funzione fondamentale nella lettura della società perché svela il modo di pensare e lo impone. Descrive e determina nello stesso tempo un sistema simbolico ma può contestualmente influire a nuova consapevolezza e maggiore sensibilità rispetto al pregiudizio di genere. Nel caso preso in esame dal Cdn veniva riportata la notizia di una tentata violenza sessuale ai danni di una transessuale. La giornalista nel descrivere i fatti racconta che la donna si è salvata soltanto perché aveva i muscoli di un uomo e dunque era riuscita a neutralizzare l’aggressore.
C.D.N. 15 febbraio 2023, n. 1 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Liguria (sanzione ridotta da censura ad avvertimento).
Il diritto di critica non deve mai essere travalicato
Nel descrivere un fatto di cui si è parte in causa, cioè per esperienza diretta, il giornalista deve attenersi al racconto di ciò che è accaduto senza travalicare il diritto di critica che mai può essere messo in discussione. Se la libertà di informazione e di critica, infatti, è un diritto insopprimibile dei giornalisti, così come sancito dall’art. 2 della Legge n. 69/1963 e regolato dall’art. 1 del Testo Unico dei doveri del giornalista, nel momento in cui, come avvenuto nel caso preso in esame dal Cdn, la giornalista nel raccontare un disservizio di una compagnia di taxi, chiude l’articolo con la frase «E, ovviamente, comportatevi di conseguenza» il diritto di critica viene travalicato, inducendo nel lettore comportamenti che, se seguiti, potenzialmente procurerebbero danni alla Società Cooperativa oggetto dell’articolo. Resta dunque fermo il principio secondo cui il giornalista deve attenersi alla verità sostanziale dei fatti e, pur mantenendo il diritto di esprimere una opinione, non deve indurre nel lettore l’idea che l’errore di una persona possa essere generalizzato ad una intera categoria di soggetti.
C.D.N. 16 febbraio 2023, n. 2 – Presidente Elio Donno – Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Liguria (sanzione: avvertimento).
È sanzionabile il giornalista che non osserva le regole deontologiche quando utilizza le piattaforme social. Le modalità espressive devono essere coerenti con i doveri alla base della professione
Il giornalista nell’utilizzo di qualsiasi strumento di comunicazione, compresi i social network, è tenuto al rispetto dei principi deontologici, come espressamente richiamato nel Testo Unico dei doveri (Art. 2, lett. g). Pertanto, è sanzionabile se affidando un suo pensiero a una piattaforma di comunicazione e condivisione, con l’intento di partecipare al dibattito pubblico che in quella dimensione si sviluppa, adotta modalità espressive tutt’altro che avvedute tali da generare, come nel caso esaminato, clamore e sensazionalismo. L’incolpato, nella fattispecie, pubblicando un tweet di 17 parole di cui tre contrassegnate dal simbolo del cancelletto e segnatamente Bergamo, Covid 19 e Moro, al di là dell’opinione sottesa, aveva richiamato temi avvertiti dall’opinione pubblica e vivi nella memoria collettiva senza che fosse chiaramente intellegibile il significato, destando inevitabilmente forti polemiche. Alla base della riduzione della sanzione le immediate condotte dell’incolpato: la rimozione del tweet, la precisazione del suo pensiero e le pubbliche scuse, la chiusura di tutti i profili social e, non ultima, l’ammissione di aver usato modalità espressive maldestre che non potevano però essere ritenute estranee al clamore mediatico che il suo tweet così confezionato aveva generato.
C.D.N. 16 febbraio 2023, n. 3 – Presidente Elio Donno – Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (sanzione ridotta da censura ad avvertimento).
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