Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni Accetto

CDN 16 GENNAIO 2025 - Ordine Dei GiornalistiOrdine Dei Giornalisti

Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale

CDN 16 GENNAIO 2025

13/02/2025

A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

N. 1/2025. Carta di Roma. Non è sanzionabile il giornalista se ricorre al termine clandestino se
l’articolo che lo richiama non ha un contenuto spregiativo e nel suo complesso una valenza
fortemente negativa
Le norme contenute nella Carta di Roma vanno rapportate a quello che il giornalista scrive, al
contesto nel quale il termine ‘clandestino’ viene inserito, allo spirito e alle finalità dell’articolo.
Pertanto, non è sanzionabile, come nel caso esaminato, il giornalista che, pur ricorrendo nella sua
cronaca all’aggettivo ‘incriminato’, rifugge da ogni intento dispregiativo nei confronti del migrante.
Il Glossario, parte integrante della Carta di Roma, infatti, non esplicita espressamente un divieto di
utilizzo di specifici termini, ma opportunamente spiega il significato di una serie di sostantivi e
delle relative circostanze affinché il complesso fenomeno delle migrazioni sia rappresentato nel
dibattito pubblico dai giornalisti senza pregiudizi e nel rispetto dei diritti e della dignità della
persona.
C.D.N. 16 gennaio 2025, n. 1 – Presidente e Relatore Elio Donno – Accolto il ricorso avverso la
delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto (annullata
sanzione: avvertimento).

N. 2/2025. Formazione continua. L’inattività professionale non solleva dall’obbligo. L’esonero
temporaneo previsto solo nei casi stabiliti dal Regolamento
La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo per tutti gli iscritti all’Albo
previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con
modificazioni dalla Legge 148/201, dal Dpr 137/2012 e dal combinato degli articoli 20 e 20-bis
della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed è disciplinata dal Regolamento (Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020) che specifica, tra l’altro, i casi in cui, su
richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale dell’Ordine territorialmente competente può esentare,
totalmente o parzialmente, il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua.
Nel caso esaminato, l’incolpata non aveva trasmesso alcuna richiesta di esenzione né chiesto una
temporanea sospensione dall’Albo per la sua asserita inattività giornalistica, una condizione che,
sebbene invocata dalla giornalista a motivo della pretesa dichiarazione di nullità della sanzione,
non è contemplata tra i casi di esenzioni temporanee.
C.D.N. 16 gennaio 2025, n. 2 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Quaratino. Respinto il
ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del
Veneto (confermata sanzione: censura).

N. 2/2025. Formazione continua. Il giornalista deve comunicare preventivamente all’Ordine
regionale di appartenenza l’impossibilità di assolvere all’obbligo
La formazione può essere svolta anche on line, senza obbligo di frequentare i corsi in presenza,
mentre in caso di comprovati motivi il giornalista è tenuto a comunicare preventivamente
l’impossibilità ad adempiere alla formazione. Pertanto, è sanzionabile il giornalista che non presenta
una richiesta di esenzione all’Ordine regionale di appartenenza per le determinazioni di
competenza.
Il Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei giornalisti
(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020) prevede, infatti,
all’articolo 13 che “su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista
dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi: a) maternità o congedo
parentale; b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da
accertate cause oggettive; c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione
preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente
ad esso. Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo
formativo triennale”.
C.D.N. 16 gennaio 2025, n. 3 – Presidente Elio Donno – Relatore Gian Mario Sias. Respinto il
ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del
Lazio (confermata sanzione: censura).

URL pagina: https://www.odg.it/cdn-16-gennaio-2025/60134