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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
14/04/2023
A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
Non è sanzionabile il direttore di una testata on line se deindicizza la notizia relativa a un imputato poi assolto a distanza di alcuni anni dall’inizio del processo, cancellando la notizia dal web
Non è sanzionabile il direttore di una testata on line se decide di deindicizzare la notizia relativa a un imputato poi assolto, cancellandola dal web. L’aggiornamento della notizia inteso come un nuovo articolo in cui si dia conto dell’esito del processo oggetto di cronaca, rievocando le accuse e l’inchiesta, ricorre – come da consolidata giurisprudenza della Cassazione – quando sussistano determinate circostanze quali: la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, il contributo ad un dibattito di interesse generale, l’oggetto della notizia, la forma della pubblicazione e il tempo trascorso dal momento in cui i fatti si sono effettivamente verificati. Nel caso esaminato, il direttore incolpato non è venuto meno all’obbligo deontologico di aggiornamento per gli articoli pubblicati nel 2017 – redatti nel rispetto della verità sostanziale dei fatti – (così come sostenuto dall’esponente) in quanto in merito a una vicenda assai datata nel tempo, che non riguardava un personaggio noto o coinvolto nella vita pubblica e che non aveva contribuito ad un dibattito d’interesse generale non sussisteva il prevalente diritto della collettività a essere informati. Al contrario, si configurava come prevalente il diritto di un imputato di truffa, poi assolto, a non veder rievocate le vicende del suo passato giudiziario, seppure in funzione della diffusione degli esiti delle stesse. Ciò che può arrivare, in alcuni casi, a danneggiare la reputazione di persone che, loro malgrado, siano protagoniste di un fatto di natura processuale il cui esito verso la sentenza definitiva si prolunga nel tempo, è la permanenza online delle notizie che si riferiscono a quel fatto.
C.D.N. 16 marzo 2023, n. 4 – Vicepresidente Maria Annunziata Zegarelli. Relatore Paolo Giovagnoni. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.
Verità sostanziale dei fatti. È sanzionabile il direttore di un quotidiano al quale viene ricondotta la responsabilità di una titolazione asserente un fatto non ancora verificatosi
L’estrema fiducia riposta nelle qualità del giornalista autore di un articolo di cronaca giudiziaria non esonera il direttore dalla necessità di una maggiore cautela nella formulazione di un titolo, se la cronaca restituisce come certa una ipotesi, ancorché plausibile, di un fatto verificabile entro un tempo stabilito, ma non ancora determinatosi al momento della pubblicazione. Nel caso esaminato il quotidiano asseriva che la scarcerazione di un indagato per omicidio preterintenzionale in seguito alla morte dell’ex compagna fosse motivato da pretesi errori del giudice per le indagini preliminari, che avrebbe fatto “copia e incolla” delle motivazioni con cui la Procura di Treviso chiedeva la misura cautelare della custodia in carcere. Ciò nell’immediatezza della decisione e prima ancora, dunque, del deposito delle motivazioni, che si sarebbero peraltro fondate su considerazioni di tutt’altro genere pur facendo riferimento alla scelta del gip di fare ampio ricorso al testo del pm. Il mancato utilizzo di forme dubitative nel testo dell’articolo e conseguentemente nel titolo costituisce una violazione dei principi di correttezza che impongono al giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti.
C.D.N. 16 marzo 2023, n. 5 – Vicepresidente Maria Annunziata Zegarelli. Relatore Gian Mario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (sanzione: avvertimento).
Vizi insanabili. L’atto di incolpazione deve essere unico e ben circostanziato e l’incolpato deve essere convocato dinanzi al Consiglio di disciplina territoriale (avvalersi di tale facoltà è una sua prerogativa)
L’atto di incolpazione deve essere unico e ben circostanziato e non può contenere norme inconferenti al procedimento disciplinare. Nel caso esaminato venivano poste alla base delle contestazioni presunte violazioni facenti riferimento all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (procedimento disciplinare avviato dal datore di lavoro) e agli artt. 50 e ss. del CCNL inapplicabili al caso regolato dalla Legge 69/63. Dalla delibera con la quale viene sanzionato l’incolpato veniva, inoltre, riscontrata l’esistenza di due capi di incolpazione: il primo (e l’unico agli atti) privo di protocollo e un secondo, citato nel provvedimento definitivo. Il mancato riscontro della notifica dell’avvio del procedimento disciplinare non è solo una mera formalità, in quanto la data della consegna dell’atto all’incolpato rappresenta un elemento fondamentale dal quale discendono i tempi del procedimento fino alla determinazione dell’eventuale tempestività dell’azione disciplinare rispetto a una eventuale prescrizione. In più, è risultata altresì insanabile l’assenza del richiamo all’art. 56 della Legge 69/1963 (in combinato disposto con l’art. 7 del D.P.R. 137/2012 istitutivo dei Consigli di disciplina per le professioni regolamentate) che stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio. L’incolpato ha diritto a essere convocato dinanzi al Consiglio di disciplina territoriale. Se la scelta di avvalersi di tale facoltà è prerogativa dell’incolpato, la convocazione per lo svolgimento dell’audizione davanti al Collegio territoriale deve essere comunque disposta. E ciò non è avvenuto. Dai rilievi sopra esposti si evince che il Collegio territoriale, avendo svolto un’istruttoria fortemente lacunosa anche nel merito, ha impedito l’accertamento dei fatti contestati e le relative responsabilità. I vizi procedurali riscontrati non solo hanno pregiudicato il diritto di difesa ma, se ammessi, avrebbero introdotto modalità non conformi ai principi e alle prassi della giurisprudenza ordinamentale e domestica. E ciò al di là del merito che dovrà essere esaminato, con l’avvio di un nuovo procedimento davanti ad altro Collegio.
C.D.N. 16 marzo 2023, n. 6 – Vicepresidente Maria Annunziata Zegarelli. Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Annullata con rinvio ad altro Collegio la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Molise
Il dovere di aggiornamento risponde all’esigenza di soddisfare il principio della completezza di una notizia verso la quale persista un interesse pubblico alla conoscenza
Non sussisteva il diritto della collettività a essere informati su una vicenda molto lontana nel tempo e non riguardante un personaggio pubblico. Il direttore non era tenuto ad aggiornare quella vicenda e tuttavia non è rimasto indifferente all’interesse dell’esponente: nonostante non fosse dovuta una nuova pubblicazione sulla vicenda, ha deciso, una volta venuto a conoscenza degli esiti finali del processo, di dare notizia dell’assoluzione. Ha dunque proceduto anche ad aggiornare quanto pubblicato in precedenza. Un imputato poi prosciolto non può chiedere infatti la rettifica: se al momento della pubblicazione dell’articolo di cronaca sull’apertura dell’inchiesta e i relativi capi d’imputazione, i fatti sono stati riportati con esattezza non sussistono i presupposti per la rettifica. Nel caso in esame il Cdn ha annullato la sanzione dell’avvertimento nei confronti di un giornalista che aveva riportato la notizia dell’avvenuto proscioglimento di un imputato non limitandosi alla pubblicazione del solo dispositivo emesso dal tribunale.
C.D.N. 16 marzo 2023, n. 7 – Vicepresidente Maria Annunziata Zegarelli. Relatore Paolo Giovagnoni. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.
Inadempimento formativo. Confermata la delibera CDT adottata in violazione di norme sul procedimento. L’esito non avrebbe potuto essere differente da quello deciso
L’obbligo formativo per i giornalisti è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 e nel febbraio 2018 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha approvato le Linee guida in materia di sanzioni per inadempimento dell’obbligo formativo, in cui si stabilisce la sanzione della censura per i cosiddetti zeristi (inadempienti totali) e quella dell’avvertimento per gli inadempienti parziali. Nel caso in esame un giornalista, zerista, ha fatto ricorso contro la decisione del Cdt adducendo come motivazione quella di non essere stato avvisato dell’avvio di un procedimento a suo carico e dunque impossibilitato ad esercitare il diritto alla difesa. Il Cdn ha confermato la delibera impugnata in forza delle su indicate Linee guida e dell’art. 21-octies della legge 241/1990 (divieto di annullamento): se anche l’iscritto avesse ricevuto la comunicazione di avvio e partecipato al procedimento, l’esito non avrebbe potuto essere differente da quello deciso dal Consiglio territoriale.
C.D.N. 16 marzo 2023, n. 8 – Vicepresidente Maria Annunziata Zegarelli. Relatore Gian Mario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermato avvertimento).
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