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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
13/12/2022
A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
Continenza espressiva. Titoli e sottotitoli sono tra gli elementi che offrono al lettore un’immediata percezione del fatto rappresentato pertanto non sono esenti dal rispetto del limite
Il requisito della continenza espressiva deve trovare applicazione in ogni elemento che concorre alla pubblicazione di un articolo, in quanto titolo, sottotitolo, didascalie etc… forniscono al lettore l’immediata percezione del fatto rappresentato. Il diritto di cronaca/critica, come da consolidata giurisprudenza anche domestica, prevale infatti sul rispetto dell’altrui reputazione se oltre alla verità sostanziale del fatto narrato viene rispettata la continenza espressiva anche negli altri elementi che corroborando l’articolo offrono al lettore la sua sintesi più efficace. Nel caso esaminato, la titolazione scelta dall’incolpato, direttore di un noto quotidiano, si è rivelata eccedente lo scopo informativo sfociando nell’offesa della personalità al centro della cronaca. L’adozione di un ricercato registro espressivo caratterizzante nella fattispecie titolo e sottotitolo, travalicando il principio della continenza, si è risolto in un gratuito insulto dispregiativo.
C.D.N. 16 novembre 2022, n. 30 – Presidente Elio Donno – Relatore Gian Mario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (sanzione: censura).
È sanzionabile il direttore che modifica o riduce o estrapola il testo di una rettifica al fine di ricondurlo nei limiti quantitativi previsti dalla legge
Quando si decide di non pubblicare una rettifica, perché non rispondente ai requisiti previsti dalla norma, il direttore o il redattore non possono decidere di utilizzarne una parte e inserirla in un articolo. Nella fattispecie presa in esame dal Cdn si sosteneva che la Corte di Cassazione avesse agito, in un caso che riguardava un ex presidente del Consiglio dei ministri, con una ingiustificata e colpevole fretta nello svolgere il processo indicando tempi di prescrizione diversi da quelli reali. Il giudice a capo della sezione competente chiese una rettifica inviando un testo eccedente le trenta righe previste dalla legge, ragione per la quale il direttore decise di non pubblicarla. La giornalista nel tornare sull’argomento utilizzò parti della rettifica, virgolettandole e inserendole in un articolo dove ritornava sulla tesi già sostenuta nei giorni precedenti. Il Cdn ha ribadito che secondo costante giurisprudenza è da escludere l’attribuzione al direttore del giornale del potere-dovere di procedere secondo criteri obiettivamente ed inevitabilmente discrezionali alla riduzione e conseguente manipolazione (o, peggio ancora, ad un riassunto) del testo di rettifica al fine di ricondurlo nei limiti quantitativi fissati dalla legge.
C.D.N. 16 novembre 2022, n. 32 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli – Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (sanzione: censura).
Non è sanzionabile il giornalista per l’asprezza delle sue valutazioni se il suo insopprimibile diritto di critica viene esercitato nel rispetto della verità sostanziale dei fatti
Il giornalista che non viola la verità sostanziale dei fatti a sua conoscenza e trasmette informazioni di pubblico interesse usando la maggiore accuratezza possibile esercita il suo diritto insopprimibile di cronaca e di critica e pertanto non è sanzionale. Nel caso esaminato l’incolpato aveva rivolto critiche all’operato della magistratura nell’ambito di un procedimento che aveva visto coinvolto un ex presidente del Consiglio. Le critiche alla magistratura non possono essere considerate illecite di per sé, quando si sostiene una tesi opposta senza offendere nessuno in particolare. Peraltro, l’incolpato aveva dato spazio di rettifica al giudice chiamato in causa quando quest’ultimo aveva chiesto di poter chiarire. In tal modo il quotidiano, diretto dall’incolpato, aveva dato conto ai lettori della sua posizione. Non si ravvede che cosa possa essere considerato palesemente falso o inappropriato in quelle che sono considerazioni legate all’espressione del diritto di critica, tanto meno nelle dichiarazioni rese da altri e fedelmente riportate nei vari articoli.
C.D.N. 16 novembre 2022, n. 33 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (annullata sanzione: censura).
Il giornalista non può pubblicare post sui social o fotografie prestando il proprio nome e il proprio volto a fini pubblicitari
Il giornalista che presta il suo volto o la sua immagine per fotografie pubblicitarie è sanzionabile. La sanzione viene applicata anche se le fotografie o i post vengono pubblicati sul profilo social del giornalista. Viene considerato messaggio pubblicitario anche lo scatto fotografico che sponsorizza un brand o un esercizio commerciale. Non può essere considerata una scusante la non consapevolezza del messaggio che viene trasmesso pubblicando immagini che mettono in risalto marchi e brand promuovendoli direttamente o indirettamente. Nel caso preso in esame dal Cdn un giornalista ha pubblicato su Instagram foto che lo ritraevano con indosso abiti di un marchio definendosi “brand ambassador” del negozio presso cui abitualmente si serviva. Se lo scopo della pubblicazione è benefico va reso esplicito nel post stesso indicando i beneficiari della raccolta benefica e va dunque stabilito prima della divulgazione delle immagini,
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 28 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine della Liguria (sanzione: censura).
È sanzionabile il direttore che pubblica titoli contenenti notizie non veritiere e non rispettose dei diritti fondamentali delle persone.
Il direttore di un quotidiano risponde sempre dei titoli che appaiono nel giornale che dirige e deve garantire che anche i titoli non contengano elementi di falsità e discriminatori in grado di ledere i diritti fondamentali delle persone. Nel caso preso in esame dal Cdn sulla prima pagina di un quotidiano appariva, durante la pandemia da Covid 19, un titolo che nell’occhiello recitava ‘In Sicilia sbarcati 28 profughi infetti’, quando in realtà gli irregolari non erano mai sbarcati ma erano stati posti in quarantena. Dunque quanto riportato in prima pagina era falso e poteva indurre in un inutile allarmismo proprio durante la fase più drammatica della fase pandemica, nell’estate del 2020 quanto erano ancora in corso restringimenti negli spostamenti e nelle libertà individuali. Il rispetto della dignità umana non deve mai venir meno e affermare, come nel caso in esame, “importiamo il virus” è confliggente con quel principio.
C.D.N. 12 ottobre 2022, n. 29 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Ciccone. Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine della Lombardia (sanzione: censura).
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