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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
15/02/2021
A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
Completezza dell’informazione. Il giornalista deve dare conto anche in assenza di richiesta di rettifica di altri e nuovi elementi che possono emergere nel corso di una inchiesta giudiziaria. Non sono ammesse ricostruzioni arbitrarie che, mescolando fatti e opinioni, privilegiano clamore, morbosità e linguaggio incontinente
Ogni iscritto all’Albo è tenuto al rispetto delle regole deontologiche in ogni circostanza egli eserciti il suo diritto insopprimibile alla libertà d’informazione e di critica, anche quando il giornalista dà conto di cronache giudiziarie. Non sono ammesse riserve. Le numerose ricostruzioni redatte dal cronista, nel caso esaminato, non rifuggivano dal suscitare clamore e morbosità mescolando fatti, restituiti in modo imparziale, e opinioni. Il giornalista, invece, è sempre tenuto alla verifica della notizia affinché i lettori possano formarsi dalla lettura dei fatti esposti una libera opinione e/o distinguere dai fatti l’opinione – se espressa – dello stesso articolista. Le mere congetture senza riscontri scadono, infatti, nell’intollerabile offesa dell’altrui dignità (C.D.N. N.6/2018), determinatasi, nel caso esaminato, nella pubblicazione di dati non influenti riguardanti la sfera sessuale delle persone anche non direttamente interessate dall’inchiesta giudiziaria al centro delle cronache dell’incolpato e, in alcune circostanze, propedeutici l’identificazione di minori non coinvolti e nell’uso di linguaggi sprezzanti. Inoltre l’omissione di elementi essenziali, effettuata dal cronista nella ricostruzione dei fatti, ha lasciato emergere la rinuncia alla completezza dell’informazione. Un obbligo che il giornalista è tenuto, invece, a osservare nel caso emergano o si riscontrino nel tempo altri e nuovi elementi, anche in assenza di specifiche richieste di rettifica; un obbligo volutamente disatteso dall’incolpato.
C.D.N. 21 gennaio 2021, n. 1 – Vice Presidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte (confermata la radiazione).
La radiazione dall’Albo del giornalista impedisce la trattazione del ricorso
È improcedibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso presentato da un giornalista non più iscritto all’Albo. È, infatti, lo status di giornalista che rende legittima l’impugnazione davanti al CDN. Nel caso esaminato il ricorrente non risulta più iscritto all’Albo per l’avvenuta conferma di un altro provvedimento con il quale gli era stata comminata la sanzione della radiazione.
C.D.N. 21 gennaio 2021, n. 2 – Vice Presidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana – Dichiarato improcedibile il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte
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