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CDN 24 MAGGIO 2023 - Ordine Dei GiornalistiOrdine Dei Giornalisti

Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale

CDN 24 MAGGIO 2023

12/06/2023

A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

 

Un giornalista è sempre tenuto alla verifica dei fatti al fine di raccontare la verità degli stessi senza ledere i diritti delle persone

Un giornalista, nel riportare un fatto, ha il dovere di ricercare, raccogliere, elaborare e diffondere con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse, secondo la verità sostanziale dei fatti, rispettando i diritti fondamentali delle persone e osservando le norme di legge poste a loro salvaguardia (art. 2, lett. a) e b) del TU doveri del giornalista). Tutto ciò si rende tanto più necessario se il giornalista scrive di un fatto di cronaca giudiziaria. A tal fine è necessario che il giornalista, per fornire un’informazione completa, racconti la verità dei fatti, senza ledere i diritti delle persone e non venendo mai meno alla responsabilità di ricerca di riscontri e della verifica della notizia con fonti autorevoli. Nel caso preso in esame dal Cdn un giornalista ha scritto di una vicenda giudiziaria che coinvolgeva un imprenditore ma, non avendo a disposizione l’ordinanza del Gip con cui veniva respinta una richiesta di misura cautelare, ha fornito una informazione parziale e non corretta, definendo peraltro “imputato” un imprenditore che era “indagato”.

C.D.N. 24 maggio 2023, n. 12 – Presidente Elio Donno. Relatrice Maria Annunziata Zegarelli. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (confermata censura).

 

Ogni iscritto all’Albo condivide e rispetta principi e regole della professione. Il giornalista non può servirsi del suo status per ottenere visibilità durante la propria competizione elettorale adottando modalità espressive volte a suscitare clamore, sensazionalismo e indignazione

La scelta di appartenere a una comunità, nella fattispecie quella formata dalle giornaliste e dai giornalisti, significa condividere e rispettare principi e regole alla base della professione. Pertanto anche chi decide legittimamente di partecipare alla vita politica e democratica del Paese candidandosi, come nel caso esaminato, a sindaco di una città – nella quale l’incolpato viveva e aveva svolto l’attività professionale  – non può ritenere l’appartenenza all’Ordine, da una parte una condizione limitante stante l’osservanza delle regole deontologiche, dall’altra un’opportunità per servirsi dello status che l’iscrizione gli conferisce per procurarsi visibilità mettendo in atto azioni caratterizzate da modalità espressive volte a suscitare clamore, sensazionalismo e indignazione. L’incolpato, nella fattispecie vagliata, durante la sua campagna elettorale, aveva utilizzato microfono e telecamera – strumenti per antonomasia del mestiere di giornalista, pur non svolgendo da anni la professione – presentandosi ai dibattiti pubblici di altri candidati con la piena consapevolezza che il loro utilizzo poteva creare confusione e fraintendimento. Fare ricorso a gesti eclatanti – come strappare la copia di un quotidiano durante un evento pubblico o disturbare in modo acceso i dibattiti di altri candidati – per «attirare l’attenzione» non può essere un comportamento riconducibile all’esercizio del diritto di critica che per il giornalista resta insopprimibile fatte salve, tuttavia, le modalità attraverso le quali le opinioni – sempre legittime – prendono forma nello spazio pubblico. Modalità, sempre nel caso esaminato, ancora più gravi e stigmatizzanti perché avvenuti durante il massimo esercizio della vita democratica e con un grande ritorno di visibilità. Di conseguenza, con una compromissione ancora maggiore della reputazione e della dignità dell’Ordine e dei suoi iscritti.

C.D.N. 24 maggio 2023, n. 13 – Presidente Elio Donno. Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Puglia (confermata sospensione due mesi).

 

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