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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
10/03/2017
con riferimento al documento di riforma, elaborato nel gennaio 2012, dallo specifico gruppo di lavoro coordinato dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine;
in ottemperanza ai documenti di indirizzo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti del 3 luglio 2002 e del 17 ottobre 2008, approvati all’unanimità;
il Consiglio nazionale avverte l’urgenza di garantire l’accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa.
A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l’accesso all’esame di idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento lineare e trasparente.
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Il “ricongiungimento” costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali.
Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti.
REQUISITI
Può richiedere il ricongiungimento, all’Ordine regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2019, il pubblicista che, iscritto all’elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:
– abbia esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;
– abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
– consegni all’Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2019, per ogni testata, una relazione dell’attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’Ordine, giornalista professionista ovvero pubblicista, o accertati direttamente dall’Ordine regionale;
– svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
– attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.
ACCESSO ALL’ESAME DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
• La verifica dei requisiti, effettuata dall’Ordine regionale, consente l’iscrizione al corso telematico di formazione.
• Il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica secondo quanto indicato nel titolo requisiti.
• Il tirocinio teorico finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica è garantito dal corso telematico di formazione di 40 ore, attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog, più 8 ore di aula con un programma definito e certificato dall’Ordine regionale.
• La partecipazione al corso telematico di formazione consente l’acquisizione di crediti formativi.
• Il superamento della prova finale del corso telematico di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione nel registro dei praticanti
• L’accesso all’esame di idoneità professionale è subordinato alla frequenza del corso frontale di 8 ore organizzato dagli Ordini regionali.
Consiglio nazionale 13 dicembre 2017
URL pagina: https://www.odg.it/decisione-cnog-13-dicembre-2016/24280
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