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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
01/12/2011
La decisione Cnog è stata annullata dal Consiglio Nazionale in data 17 ottobre 2019 nella parte in cui prevede l’obbligatorietà della frequenza e la propedeuticità dei corsi
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I PRATICANTI
Decisione del CNOG del 21 giugno 2005
d e l i b e r a
Allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi redazionali e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale. Egli deve essere inoltre affidato alla guida di un capo servizio o di un giornalista professionista a ciò delegato. Per l’ammissione agli esami di idoneità professionale è fatto obbligo al praticante di documentare la partecipazione a corsi di formazione o di preparazione teorica anche “a distanza”, della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali dell’Ordine che rilasceranno la certificazione di frequenza anche ai fini dei permessi previsti dall’art. 35, lettera i) del CNLG. Corsi di formazione potranno anche essere effettuati in sede aziendale o presso le scuole di giornalismo riconosciute purché organizzati d’intesa con gli Ordini regionali; il direttore responsabile della testata giornalistica o il direttore della scuola, assieme alla dichiarazione di compiuta pratica, rilasceranno un certificato di frequenza di corsi di formazione teorica svolti in sede aziendale.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Vittorio Roidi) (Lorenzo Del Boca)
(7 febbraio 2006)
URL pagina: https://www.odg.it/decisione-cnog-21-giugno-2005/24260
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