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Decisione CNOG del 3,4,5 luglio 2002 - Ordine Dei GiornalistiOrdine Dei Giornalisti

Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale

Decisione CNOG del 3,4,5 luglio 2002

01/12/2011

Equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell’iscrizione all’albo professionale
Il Consiglio nazionale dell;Ordine dei giornalisti:
visto l;art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n.526 sui requisiti per l;iscrizione agli albi professionali per i cittadini degli Stati membri dell;Unione Europea;
vista la circolare del Ministero della Giustizia ; Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni prot. n. 7/995/U del 14.3.2000;
vista la nota dell;Ufficio legislativo e della Direzione Generale Affari Civili e Libere ProfessioniUfficio VIIdel Ministero della Giustiziain data 18 luglio e 8 agosto 2001che lasciano facolte; di opzione tra residenza e domicilio professionale pur riconoscendo piena autonomia dei Consigli nazionali nell;interpretazione delle norme di legge;
rilevata per altro la particolarite; della professione giornalistica che si pue; elettivamente esercitare sull;intero territorio nazionale e dell;Unione Europea senza necessario vincolo residenziale e soventeanzirelativamente a fatti di interesse collettivo ed esprimendo giudizi aventi valore generale;
rilevato altrese; che e; proprio in relazione a tale attivite; che si deve svolgere il penetrante magistero deontologico dell;Ordine dei Giornalistiil cui valore ha certamente rilevanza generale a garanzia dei lettori;
considerata pertanto l;opportunite; che il rapporto del giornalista venga mantenuto con l;Ordine regionale o interregionale ove viene esercitata la professioneanche per stabilire comunque una relazione oggettiva tra il singolo giornalista e la sua attivite;;
rilevato tuttavia che il dato normativo dell;art. 16 della Legge 21.2.1999 n. 526 sancisce l;identica valenza dei due requisiti ai fini dell;iscrizione all;Albo (residenza-domicilio professionale);
considerato altrese; l;opportunite; di evitare un;ingiustificata disparite; di trattamento nei confronti dei cittadini italiani e quelli degli altri Stati membri dell;Unione Europea
 
d e l i b e r a
In applicazione del principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell;iscrizione negli albi professionali anche nei confronti dei giornalisti che abbiano fissato nel territorio italiano sia la residenza che il domicilio professionaleè data facolte; di opzione agli iscritti nell;Albo dei giornalisti circa l;utilizzo dell;uno o l;altro requisito ai fini dell;iscrizione medesimaferma restando in ogni caso l;osservanza delle norme in tema di residenzacon i relativi obblighi derivanti dall;art. 3primo commadel D.P.R. n. 223/1989che identifica la residenza anagrafica nel luogo dove ;si ha la dimora abituale;.

URL pagina: https://www.odg.it/decisione-cnog-del-345-luglio-2002/24266