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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
29/05/2024
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 208
Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato
Estratto
Art.35*
Telegiornali e giornali radio. Rettifica
(…)
contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n.47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.
Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l’emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all’Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L’Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall’interessato (ai sensi del comma 2). Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all’emissione della pronuncia.
*In grassetto-corsivo le modificazioni introdotte dall’art.1, comma 23, del D. Lgs. n.50 del 25 marzo 2024 entrato in vigore il 02/05/2024 recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208.
URL pagina: https://www.odg.it/decreto-legislativo-8-novembre-2021-n-208
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