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DPR n. 115/1965 - Ordine Dei GiornalistiOrdine Dei Giornalisti

Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale

DPR n. 115/1965

31/01/2017

Regolamento per l’esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69
N.B. In materia disciplinare occorre far riferimento all’art. 8 del DPR 137/2012, al Regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti ed al D.M. 21 febbraio 2014 “Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale”.
TITOLO I
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
CAPO I
DEI CONSIGLI DELL’ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI
 
ART. 1 CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell’art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono determinati come segue:

1) Piemonte – sede del Consiglio: Torino.

2) Valle d’Aosta – sede del Consiglio: Aosta

3) Lombardia – sede del Consiglio: Milano.

4) Veneto – sede del Consiglio: Venezia.

5) Trentino Alto Adige – sede del Consiglio: Trento.

6) Friuli Venezia Giulia – sede del Consiglio: Trieste.

7) Liguria – sede del Consiglio: Genova.

8) Emilia – Romagna – sede del Consiglio: Bologna.

9) Marche – sede del Consiglio: Ancona

10) Toscana – sede del Consiglio: Firenze.

11) Umbria – sede del Consiglio: Perugia.

12) Abruzzo – sede del Consiglio: L’Aquila.

13) Lazio – sede del Consiglio: Roma.

14) Campania – sede del Consiglio: Napoli.

15) Calabria – sede del Consiglio: Catanzaro.

16) Puglia – sede del Consiglio: Bari.

17) Basilicata – sede del Consiglio: Potenza

18) Sicilia – sede del Consiglio: Palermo.

19) Sardegna – sede del Consiglio: Cagliari
20) Molise; sede del Consiglio: Campobasso (1/a)

(1/a) Così sostituito, da ultimo, dall’art. 1, D.P.R. 24 febbraio 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 1° aprile 2004, n. 77), che ha istituito l’Ordine dei giornalisti per la regione Molise, con sede del consiglio in Campobasso. Precedentemente il presente articolo era stato modificato con D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 (Gazz. Uff. 8 luglio 1972, n. 176); D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1975, n. 36); D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747 (Gazz. Uff. 14 novembre 1980, n. 313), D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937 (Gazz. Uff. 5 marzo 1986, n. 53), D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531 (Gazz. Uff. 8 settembre 1994, n. 210), D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283 (Gazz. Uff. 2 settembre 1997, n. 204).

 
ART. 2 MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali interessati.

ART. 3 COSTITUZIONE DI NUOVI ORDINI REGIONALI O INTERREGIONALI

Il Ministro per la grazia e la giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provvede alla nomina di un Commissario con l’incarico di procedere alla prima formazione dell’Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il Commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo, all’uopo designati dal Consiglio nazionale dell’Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell’assemblea sono svolte dal Commissario.

ART. 4 FUSIONE DI ORDINI

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti e di pubblicisti indicato nell’art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

ART. 5 ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI – DURATA

L’avviso di convocazione dell’assemblea per l’elezione del Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell’Albo, esclusi i sospesi dall’esercizio professionale, e deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all’art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell’ipotesi che questa risulti valida a norma dell’art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell’ipotesi che questa non risulti valida, un’altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione (2).

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli artt. 11 lett. h) e 20, lett. f) della legge, l’avviso di cui al comma precedente deve contenere l’invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

 

ART. 6 ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI DELL’ORDINE – SEDE

Per l’elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, ove nei centri viciniori risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell’art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell’Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato (3).

(3) Articolo così modificato dall’art. 2, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n.138).

ART. 7 ELETTORATO PASSIVO

L’anzianità di iscrizione richiesta dall’art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell’Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell’assemblea elettorale.

ART. 8 SCHEDE DI VOTAZIONE

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell’Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell’inizio delle votazioni, firmate all’esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 5, primo comma, del presente regolamento.

Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l’indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l’indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

ART. 9 SEGGIO ELETTORALE

Cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell’Albo, nonché l’indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi.
Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell’urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

ART. 10 IDENTIFICAZIONE DELL’ELETTORE

L’elettore viene ammesso a votare previo l’accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l’esibizione della tessera personale di cui all’art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell’Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l’avvenuto pagamento.

ART. 11 VOTAZIONE

L’elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell’urna.

Dell’avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell’avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per operazioni di votazioni, dall’art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell’avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell’orario, si trovino nella sala (4).

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed il giorno successivo riaperte alla presenza di un notaio (4).

(4) Gli attuali commi penultimo ed ultimo sono stati così sostituiti all’originario ultimo comma dall’art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

ART. 12 VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiara, quindi, non valida l’assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell’altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

ART. 13 SCRUTINIO

Accertata la validità dell’assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall’art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d’iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell’ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell’ipotesi prevista dall’art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all’uopo fissata nell’avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all’espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

ART. 14 ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma dell’art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

ART. 15 COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLE ELEZIONI

Il presidente dell’assemblea, immediatamente dopo l’avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

CAPO II
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
 
ART. 16 ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali o interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l’elezione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti di cui all’art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell’art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell’Albo alla data di invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale, e secondo il disposto dell’art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L’elezione avviene secondo le disposizioni degli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

ART. 17 RECLAMO CONTRO LE OPERAZIONI ELETTORALI

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell’Ordine, previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

ART. 18 ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI DI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE O INTERREGIONALE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – SOSTITUZIONE – RINNOVO DELLA ELEZIONE

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro l’elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell’art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell’ordine, se l’elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l’osservanza del termine previsto dall’art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l’elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti in un Ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

ART. 19 RINNOVO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE O INTERREGIONALE

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e la giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del Commissario straordinario.

Il Ministro per la grazia e la giustizia nomina il Commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al Commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall’art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell’assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell’ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche l’elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine regionale o interregionale, il Commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell’elezione a norma dell’articolo precedente.

ART. 20 RINNOVO DELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell’art. 16 della legge contro l’elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo dell’elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L’elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

20-BIS ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell’art. 20 della legge:

a)                               riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l’istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;

b)                               collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei Consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali (5).

(5) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

2O-TER COMMISSIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Per l’esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti Commissioni:

a) Commissione giuridica, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente – con riferimento all’attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell’art. 20 della legge – sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell’esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;

b) Commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei Consigli degli Ordini di cui all’art. 20, lettera d), della legge;

c) Commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;

d) Commissione amministrativa, composta da cinque Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l’assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le Commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili (5).

(5) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
 

ART. 21 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE, DEL CONSIGLIO REGIONALE O INTERREGIONALE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il termine triennale previsto dagli artt. 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei Conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

ART. 22 RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE O INTERREGIONALE PER L’ELEZIONE DELLE CARICHE

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall’art. 24 della legge e dell’art. 19 del presente regolamento, il Commissario straordinario convoca il nuovo Consiglio per l’elezione delle cariche indicate dall’art. 9 della legge.

La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell’Albo e in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta (6).

Alla riunione si applicano le disposizioni dell’art. 23 della legge.

(6) Comma così inserito dall’art. 5, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

ART. 23 DICHIARAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall’articolo precedente prima dell’inizio delle operazioni di votazione.

ART. 24 RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE PER L’ELEZIONE DELLE CARICHE

Per l’elezione, in seno al Consiglio nazionale dell’Ordine, delle cariche previste dall’art. 19 della legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

ART. 25 REVISORI DEI CONTI PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell’Ordine di cui all’art. 19, terzo comma, della legge, sono designati due professionisti ed un pubblicista iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o interregionali.

Il Collegio dei revisori dei conti, all’atto dell’insediamento, elegge il proprio presidente. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo (7).

(7) Comma aggiunto dall’art. 6, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

ART. 26 VERBALE DELLE SEDUTE

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a)                               il numero del verbale, il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l’ordine del giorno della seduta, l’indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;

d) le firme del presidente e del segretario.

ART. 27 QUOTE ANNUALI – CONTRIBUTI

Il Consiglio nazionale dell’Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell’Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell’Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l’iscrizione nell’Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

ART. 28 QUOTE ANNUALI – RIDUZIONE

Le quote annuali dovute, a norma degli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell’Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall’anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera (1).

(1)                              Così modificato dal Dpr 21 novembre 2002 n. 280 (GU n. 300 del 23/12/2002) in vigore dal 7 gennaio 2003. 

(2)                             

ART. 29 RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI

Le quote annuali previste dagli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l’anno in corso al momento della iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui all’art. 20, lett. f) della legge i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l’importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

TITOLO II
DELL’ALBO PROFESSIONALE
 

ART. 30 ALBO – REVISIONE – COMUNICAZIONE Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell’Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione.

Il Consiglio provvede al deposito dell’Albo, a norma dell’art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell’Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l’Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell’Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell’interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell’Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l’iscritto venga cancellato dall’Albo.

ART. 31 DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione negli elenchi dell’Albo, negli elenchi speciali di cui all’art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dalla attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella Allegato A del vigente T. U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.
Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall’art. 11, lett. h) della legge.

ART. 32 MODALITÀ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI RESPONSABILI DI PERIODICI O RIVISTE A CARATTERE TECNICO, PROFESSIONALE O SCIENTIFICO

Per l’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all’art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.

Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l’iscrizione del direttore nell’elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall’elenco speciale, sentito l’interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell’art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l’iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa (8).

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai Tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

(8) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l’originario ultimo comma per effetto dell’art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

 

ART. 33 MODALITÀ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEI GIORNALISTI STRANIERI

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell’art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

ART. 34 MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PUBBLICISTI -DOCUMENTAZIONE

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall’art. 35 della legge deve contenere elementi circa l’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica nell’ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall’art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l’attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l’effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.

I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall’art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l’attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta.

Coloro i quali svolgono attività di tele-cine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l’informazione scritta, nell’esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l’attestazione del direttore prevista dall’art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (8/a).
Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all’esercizio dell’attività giornalistica da parte degli interessati.

(8/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 19 luglio 1976, numero 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250).

ART. 35 REGISTRO DEI PRATICANTI

Il registro dei praticanti di cui all’art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l’indirizzo del praticante, la data d’iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta, nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

ART. 36 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all’inizio delle attività previste dall’art. 34 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell’art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell’organo di stampa comprovante l’effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall’ultimo comma dell’art. 33 della legge, oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l’esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell’interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

ART. 37 ESAME DI CULTURA GENERALE

Le prove dell’esame previsto dall’art. 33, quarto comma, della legge, per l’iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte ed orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all’esercizio dell’attività giornalistica.

Per l’espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.
La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

a)                               principi di diritto costituzionale;

b)                               nozioni di storia del ventesimo secolo;

c)                               problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;

d)                               elementi di geopolitica;

e)                               il sindacalismo ieri ed oggi;

f) orientamenti della letteratura e dell’arte contemporanee;
g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;
i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi (9).

(9) Comma così modificato dall’art. 8, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

 
ART. 38 ESAME DI CULTURA GENERALE – SESSIONI E COMMISSIONI

Il Consiglio nazionale dell’Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell’anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi una nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 33 della legge.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell’Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell’Ordine.

ART. 39 AMMISSIONE ALL’ESAME DI CULTURA GENERALE

I candidati all’esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all’estero debbono sostenere l’esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell’Ordine che ha sede in Roma.

Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36, la comunicazione dell’ammissione all’esame, e del giorno, dell’ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.

Per essere ammessi all’esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

ART. 40 MODALITÀ DI AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI CULTURA GENERALE

Per lo svolgimento dell’esame di cultura generale si osservano le disposizioni degli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

L’elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento della esistenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti, dandogliene immediata comunicazione.

ART. 41 PRATICA – DECORRENZA E DURATA

La pratica, nell’ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all’art. 34, ultimo comma, della legge.

Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l’interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all’interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica.

La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un’effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall’art. 34 della legge (10).

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista (10).

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale (10).

Può essere ammesso a sostenere l’esame di idoneità professionale di cui all’art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all’estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall’art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell’acquisto della cittadinanza italiana (10).

(10) Comma aggiunto dall’art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

 

ART. 42 DIVIETO DI ISCRIZIONE IN PIÙ REGISTRI – TRASFERIMENTI – COMUNICAZIONI

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.
Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli artt. 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l’attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a quest’ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 35 del presente regolamento.

ART. 43 DICHIARAZIONE DI COMPIUTA PRATICA

La dichiarazione di cui all’art. 34, secondo comma, della legge consiste in un’indicazione motivata dell’attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell’interessato all’immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l’adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall’interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. È fatta, comunque, salva – ove ne ricorrano gli estremi – l’azione disciplinare prevista dall’art. 48 della legge (11).

(11) Comma così modificato dall’art. 10, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

 
ART. 44 PROVA DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

La prova scritta prevista dall’articolo 32, primo comma, della legge, consiste:

a)                               nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

b)                               b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l’esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c)                                nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell’eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (12).

La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell’etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all’esercizio della professione. In particolare é richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

a)                               elementi di storia del giornalismo;

b)                               elementi di sociologia e di psicologia dell’opinione pubblica;

c)                               tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

d)                               norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d’autore;

e)                               etica professionale;

f)                                 i media nel sistema economico italiano.

Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell’economia, del costume, dell’arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L’argomento o gli argomenti prescelti, compendiati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l’avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

A conclusione della prova orale il Presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l’elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti (13).

(12) Comma così modificato dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(13) Articolo prima modificato dall’art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

 

ART. 44- bis. Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all’articolo 44 e’ consentito l’utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilita’ dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l’accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalita’ dell’elaboratore necessarie per l’effettuazione della prova, nonche’ a qualunque dispositivo di comunicazione con l’esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l’anonimato dell’elaborato, assicuri uniformita’ di carattere e di spaziatura.

2. Le modalita’ tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti,   sentito   il   Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall’articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (14).

(14) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

 
ART. 45 SESSIONI E COMMISSIONI

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all’uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al Presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell’articolo 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno 20 giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di Consigli regionali o interregionali dell’Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all’articolo 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.
Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

Ogni Consiglio regionale o interregionale formula, all’inizio di ogni anno, l’elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d’esame e lo trasmette, entro e non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell’Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

I giornalisti componenti la commissione d’esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dai Consigli dell’Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai Consiglieri nazionali.

Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell’inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell’intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest’ultima e le eventuali sottocommissioni.

Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell’inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

La segreteria del Consiglio nozionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l’opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate (15).

(15) Così sostituito dall’art. 2, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

 
ART. 46 AMMISSIONE ALLA PROVA DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall’articolo 29, primo comma, della legge.

L’iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell’Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell’articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazione dell’Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l’utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione (16).
Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente Consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all’articolo 34, secondo comma, della legge ed all’articolo 43 del presente regolamento.

Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell’inizio della prova scritta.

La commissione esaminatrice forma senza ritardo l’elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell’elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

Ai candidati inclusi nell’elenco è data comunicazione dell’ammissione, nonché del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta (17).

(16) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(17) Così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

 
ART. 47 IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d’esame presentando un documento di identificazione.

ART. 48 SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell’inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

La commissione invita uno dei candidati presenti nell’aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura; ove richiesta, la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell’elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell’elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazioni portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all’art. 44-bis (18).

Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma   da   inserire   nell’elaboratore   elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l’ora. L’elaboratore e’ riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l’individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall’articolo 44, comma 1 (19).

Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato   il   sistema   operativo   e che consulti altre fonti documentali (20).

In caso di non corretto funzionamento dell’elaboratore elettronico   (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalita’ previste dall’articolo 44-bis, nel rispetto delle modalita’ operative di cui al comma 7. In ogni caso non e’ concesso il recupero del tempo trascorso dall’inizio della prova (21).

È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell’esame.

L’esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente (22).

(18) Comma modificato dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(19) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(20) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(21) Comma aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(22) Così sostituito dall’art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

 
ART. 49 TERMINE DELLA PROVA E CONSEGNA DEI LAVORI

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un’altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome e residenza.

In caso di utilizzo dell’elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando “concludi” del menu “file”, estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d’esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all’articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell’elaborato, lo stesso viene riconsegnato all’interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

Nell’ipotesi di mancata decodifica dell’elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un’apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell’operato viene redatto apposito verbale. La Commissione decide ai sensi dell’art. 48, commi 7 e 8.

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della Commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con ceralacca e firmati all’esterno da due componenti della Commissione e dal segretario (23).

(23) Articolo sostituito  dall’art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

ART. 50 VALUTAZIONE DEI LAVORI

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d’ordine.

Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l’ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell’apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all’apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l’elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (12/d).

(12/d) Così sostituito dall’art. 5, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

 
ART. 51 AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente articolo 50.
A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla dato di affissione dell’elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale (12/e).

(12/e) Così sostituito dall’art. 6, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

ART. 52 SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE GIUDIZIO FINALE

La prova orale è pubblica.

Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all’esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell’esame.

Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l’esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione (13).

(13) Così sostituito dall’art. 7, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

 
ART. 53 ELENCO DEI CANDIDATI DICHIARATI IDONEI – VERBALE

L’elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell’Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.
Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall’ultimo comma dell’art. 34 della legge.

ART. 54 NORME SPECIALI PER GLI ESAMI DEI CANDIDATI APPARTENENTI ALLE MINORANZE LINGUISTICHE ED AGLI ALTRI STATI DELLA CEE

I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle Regioni e Province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.
In questi casi le commissioni d’esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei Giornalisti, con funzioni di interprete (13/a).

(13/a) Così sostituito dall’art. 8, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

 
ART. 55 ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI

Coloro che intendono essere iscritti nell’elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall’art. 31 primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l’esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all’art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell’avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta (14).

Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall’art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l’iscrizione nell’elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale (15).

La comunicazione del provvedimento è fatta all’interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.

(14) Comma così inserito dall’art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

(15) Comma così modificato dall’art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972,n. 138).

 
ART. 56 MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell’Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell’Ordine di provenienza: quest’ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all’iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall’articolo 37 della legge quando l’interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall’esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell’Albo del luogo di nuova residenza conserva l’anzianità che aveva nell’Albo di provenienza.

Il trasferimento dell’iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell’Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

ART. 57 REISCRIZIONE

Per ottenere la reiscrizione di cui all’art. 42 della legge, l’interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per l’iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi.

Il giornalista reiscritto ha l’anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell’interruzione.

ART. 58 DIREZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI PARTITI, MOVIMENTI POLITICI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

La domanda per l’iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui all’art. 47 della legge negli elenchi dell’Albo deve essere diretta al Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell’art. 47 della legge.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista, se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio dell’iscrizione sia nell’Albo che nei certificati rilasciati all’iscritto.

Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all’atto della cessazione dell’incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d’ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

TITOLO III
DEI RICORSI AL CONSIGLIO NAZIONALE
 
ART. 59 RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE

Le impugnazioni previste dagli art. 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato (16).

(16) Comma aggiunto dall’art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

ART. 60 CONTENUTO DEL RICORSO

Il ricorso di cui all’articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a)                               dall’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b)                               dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c)                               dalla ricevuta del versamento della somma di L.13.000 stabilita dall’art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e successive modifiche. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

d)                               dall’indicazione del recapito al quale l’interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

ART. 61 PRESENTAZIONE, NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL RICORSO

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all’originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall’art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l’interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti (17).

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

(17) “Il deposito del ricorso presso il Consiglio regionale è finalizzatoalla realizzazione del contraddittorio secondo le forme previste nel quarto comma dello stesso articolo 61 (del Dpr n. 115/1965 o Regolamento per l’esecuzione dellalegge n. 69/1963, ndr). Ed in quest’ultima disposizione si prevede che l’interessato può prendere visione degli atti depositati presso il Consiglio regionale “in tutti i casi”, e quindi anche nel caso del ricorso in materia elettorale. Ciò che rileva, pertanto, non è il mero mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale, ma il fatto che tale inosservanza del primo comma dell’articolo 61 abbia compromesso lo svolgimento del contraddittorio secondo le forme previste dal quarto comma dello stesso articolo 61….E’ irrilevante, infine, che nell’articolo 61 del Regolamento non sia prevista alcuna sanzione per l’ipotesi di sua inosservanza. Il mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale e l’assenza del contraddittorio previsto nel quarto comma dell’articolo 61 hanno determinato il venir meno di una intera fase del procedimento amministrativo previsto dalla legge per la decisione del ricorso, con la conseguente sussistenza di un vizio di violazione di legge che determina la illegittimità del provvedimento conclusivo…..L’invocatoarticolo 2 del Dpr n. 1199/1971, anche se lo si volesse ritenere applicabile ai rapporti tra Consiglio regionale e Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, pone rimedio all’erronea presentazione di un ricorso amministrativo, ma non è idoneo a sanare le violazioni del principio del contraddittorio verificatosi nella presente fattispecie” (Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 01053/1996, Cons. Ordine Giornalisti Lombardia contro Con. naz. Ordine Giornalisti).

ART. 62 TRATTAZIONE DEL RICORSO

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nozionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione.

La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune (18).

(18) Articolo così modificato dall’art. 15, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

ART. 63 ESAME DEL RICORSO

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell’art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all’art. 26 del presente regolamento.

ART. 64 DECISIONE DEL RICORSO

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell’art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all’autorità giudiziaria (19).

(19) Comma aggiunto dall’art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

ART. 65 RICORSO IN MATERIA DISCIPLINARE

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all’incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l’opinione più favorevole all’incolpato.

Si osservano le disposizioni degli artt. 59, 60, 6l, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

ART. 66 RICORSO CONTRO L’ELEZIONE A COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all’art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All’originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso, al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi all’elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 
ART. 67 PRIMA ELEZIONE DEI CONSIGLI. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE UNICA

La Commissione unica, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

a)                               forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell’Albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all’art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall’art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l’indicazione dell’avvenuta riscossione da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all’Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;

b)                   stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:

a) predispone le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per l’elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all’art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;
b) trasmette a ciascun presidente di Corte d’appello nel cui distretto ha sede l’Ordine gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell’Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l’assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui ai comma precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

ART. 68 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE ELETTORALI – TRASMISSIONE DELLE SCHEDE

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, a convocare le assemblee elettorali di cui all’art. 66, secondo comma, della legge.

L’avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell’Albo esclusi i sospesi dall’esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previste nell’art. 4 della legge e nell’art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell’assemblea a norma dell’art. 69 del presente regolamento.

ART. 69 NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell’assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell’anzianità richiesta dall’art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.

La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all’interessato e cura la trasmissione al medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

ART. 70 ADEMPIMENTI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Il presidente dell’assemblea, almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell’art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge altresì, gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell’Ordine dall’art. 5 della legge.

Il presidente dell’assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

ART. 71 NORME REGOLATRICI DELLE PRIME ELEZIONI

Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall’art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l’avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

ART. 72 CONVOCAZIONE DEI PRIMI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI

Il presidente dell’assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale, trasmette al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti – o in caso di parità di voti, al più anziano di età – l’estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio ai fini della costituzione e dell’elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall’art. 66, quinto comma, della legge.

La Commissione unica dispone che, all’atto dell’insediamento dei Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell’Albo, negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

ART. 73 CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE

La Commissione unica – entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti – convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e dell’elezione delle cariche.

Per l’elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento.

Dell’avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l’archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

ART. 74 RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI DEI PRIMI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI E DEL PRIMO CONSIGLIO NAZIONALE

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

ART. 75 NORME TRANSITORIE PER GLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI SPECIALI

Le persone iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all’art. 4, quinto comma, ed art. 7, ultimo comma, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscritte, dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall’art. 28 della legge; esse conservano la precedente anzianità.

URL pagina: https://www.odg.it/dpr-n-115-1965/24257