DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 – Codice Privacy
07/10/2020
Estratto – Titolo XII
Giornalismo, libertà di informazione e di espressione (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 12, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica».
Capo I
Profili generali
Art. 136
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
- Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell’articolo 85 del Regolamento, al trattamento: (1)
- a) effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell’espressione accademica, artistica e letteraria (2).
(1) Alinea così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
(2) Lettera così modificata dall’ art. 12, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 137
Disposizioni applicabili (1)
- Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139.
- Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
- a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;
- b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
- In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.
(1) Articolo così sostituito dall’ art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Art. 138
Segreto professionale
- In caso di richiesta dell’interessato di conoscere l’origine dei dati personali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. (1)
(1) Comma così modificato dall’ art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Capo II
Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero (1)
(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 12, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Precedentemente, la rubrica era la seguente: «Codice di deontologia».
Art. 139
Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche (1)
- Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, l’adozione da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati di cui all’articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all’orientamento sessuale. Le regole possono anche prevedere forme particolari per le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
- Le regole deontologiche o le modificazioni od integrazioni alle stesse che non sono adottate dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottate in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
- Le regole deontologiche e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 2-quater.
- In caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle regole deontologiche, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento.
- Il Garante, in cooperazione con il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
(1) Articolo così sostituito dall’ art. 12, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
URL pagina: https://www.odg.it/estratto-decreto-legislativo-codice-privacy-30-giugno-2003-n-196