I precetti deontologici
 
L’articolo 21 della Costituzione repubblicana proclama che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
 
L’articolo 2 (Diritti e doveri) della legge professionale 69/1963 recita: “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.
 
L’art. 48 (Procedimento disciplinare) della legge professionale 69/1963 afferma: “Gli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’articolo 44”. Il potere riconosciuto al Pg di “impulso” significa solo che c’è un interesse pubblico affinché la professione giornalistica si svolga in termini corretti.
 
L’articolo 15 della legge 47/1948 sulla stampa vieta la pubblicazione di immagini a contenuto impressionante o raccapricciante”: “Le disposizioni dell’art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni), si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”.
 
Dall’incrocio tra Costituzione e norme deontologiche professionali si ricavano questi i principi:
a. la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione critica) è il “diritto insopprimibile” dei giornalisti. “Le libertà fondamentali affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo, della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo, che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali diritti anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall’art. 21, primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti, delle autorità come dei consociati. Nessuno può quindi recarvi attentato, senza violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale”. (Corte costituzionale, sentenza 122/1970).
b. la tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica.
c. l’esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà:
d. il dovere di rettificare le notizie inesatte. La pubblicazione della rettifica è un obbligo di legge (art. 8 legge 47/1948 sulla stampa), ma sul piano deontologico il giornalista deve provvedervi autonomamente senza attendere l’impulso della parte lesa dalla diffusione di “notizie inesatte”
e. il dovere di riparare gli eventuali errori;
f. il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse. Il segreto professionale è tutelato soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (legge 4 agosto 1955 n. 848) e dalle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo. La Convenzione europea tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie.
g. il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori;
h. il mantenimento del decoro e della dignità professionali;
i. il rispetto della propria reputazione;
j. il rispetto della dignità dell’Ordine professionale;
k. il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;
l. il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.
 
 

STAMPA QUESTA PAGINA