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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
27/05/2019
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Qualora si ravvisassero profili deontologicamente rilevanti in merito ad un articolo ovvero ad un
comportamento posto in essere da un iscritto all’Albo, è possibile rivolgersi al Consiglio di
disciplina territoriale competente, secondo la residenza anagrafica del giornalista interessato (si
ricorda che l’Ordine regionale di appartenenza è un’informazione deducibile consultando l’Albo
unico nazionale raggiungibile dal sito www.odg.it). Il Consiglio di Disciplina Nazionale presso
l’Ordine nazionale dei giornalisti è, infatti, organo di seconda istanza, che può esaminare casi
specifici solo a seguito di ricorso presentato dall'interessato avverso il provvedimento adottato dal
competente Consiglio di disciplina territoriale. In forza di tali attribuzioni questo Ordine nazionale
non può esprimere a qualunque titolo pareri e/o osservazioni sulle condotte dei propri iscritti.
Inoltre, la rimozione di un articolo oggetto di segnalazione è un’operazione che non rientra nel
novero delle attribuzioni che gli artt. 20 e 20 bis della Legge 3 febbraio 1963 n. 69 riconoscono a
questo Ordine nazionale. Eventuali richieste in tal senso possono essere infatti inoltrate all’Autorità
competente (giurisdizionale e/o Autorità amministrativa indipendente).
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