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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
18/05/2018
Cliccando le sezioni sottostanti potrete accedere alle FAQ riguardanti l’obbligo formativo per i Giornalisti
La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011.
I CFP sono l’unità di misura per l’assolvimento della FPC e si basa sul parametro 1 ora = 1 CFP.
Gli eventi dedicati alla deontologia, erogati a titolo gratuito, beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.
La formazione professionale continua è un obbligo per tutti i giornalisti in attività, iscritti all’Albo, siano essi Professionisti o Pubblicisti. Sono soggetti alla formazione anche i giornalisti in pensione solo se continuano a svolgere attività giornalistica.
Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni, che svolgono attività giornalistica, sono tenuti ad acquisire 20 crediti, di cui 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
Il periodo di FPC si articola in trienni e l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio successivo alla data della prima iscrizione all’Albo.
Poiché il triennio formativo è uguale per tutti, il numero di crediti e la relativa tipologia sono riproporzionasti in ragione di anno.
Per l’assolvimento dell’obbligo formativo il giornalista è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio, da distribuire in almeno due anni, dei quali almeno 20 deontologici.
Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni assolvono l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
Un praticante non ha obbligo formativo, a meno che non sia già iscritto anche all’elenco dei Pubblicisti.
I 60 crediti possono anche essere interamente conseguiti frequentando gli eventi formativi on-line (quelli proposti dal Cnog sono gratuiti).
Tutti gli eventi formativi e i crediti speciali sono sottoposti all’autorizzazione e all’accreditamento da parte del Cnog e pubblicati nella piattaforma www.formazionegiornalisti.it
I giornalisti in quiescenza sono esentati dall’obbligo formativo, a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.
Su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale.
A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell’Ordine verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati e in caso di inadempimento invia la segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.
I crediti vengono comunque totalizzati ma resta fermo l’obbligo di distribuire i 60 crediti in almeno due anni. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
I Consigli regionali dell’Ordine e gli Enti Terzi assicurano che:
Sì, è possibile replicare un evento purché la replica venga riproposta quando la prima edizione si è già conclusa e sono stati assegnati i crediti ai partecipanti. Non è, invece, possibile richiedere l’autorizzazione di una replica mentre la prima edizione è ancora in svolgimento.
Il Regolamento per la formazione entrato in vigore il 15 novembre 2020 non prevede più la possibilità di prorogare la scadenza del triennio, consentita nel vecchio regolamento al fine di consentire gli iscritti l’adempimento al nuovo obbligo formativo.
Qualora gli iscritti non fossero in grado di completare l’acquizione dei crediti, possono rivolgersi al Consiglio Regionale di appartenenza documentando la richiesta di esenzione dall’obbligo formativo.
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Per ottenere l’autorizzazione a svolgere attività formativa per i giornalisti il soggetto terzo deve presentare domanda al Consiglio nazionale dell’Ordine utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Cnog, nella sezione Formazione.
Dopo la prima istruttoria, la domanda, unitamente alla relativa proposta di delibera motivata del Cnog, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti unitamente alla delibera finale. L’autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data della delibera.
Per ottenere l’autorizzazione ministeriale il soggetto terzo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione i soggetti terzi presentando, nei sei mesi che precedono la scadenza triennale, la domanda di rinnovo utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Cnog, nella sezione Formazione, allegando una dettagliata relazione sull’attività formativa svolta nel triennio.
Le richieste di rinnovo successive alla scadenza sono irricevibili e pertanto l’interessato deve presentare una nuova domanda di di autorizzazione.
Sono causa ostativa al rinnovo dell’autorizzazione:
No, in un corso a pagamento non può essere riconosciuto il carattere deontologico e non può beneficiare di due crediti formativi aggiuntivi.
Gli eventi dedicati alla deontologia sono sempre erogati a titolo gratuito.
Ciascun ente terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione; nel computo rientrano anche le eventuali repliche dello stesso titolo.
Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero (Art. 7 comma 10).
Gli sponsor non devono assumere il ruolo di relatori, moderatori o di presentazione dei corsi formativi davanti alla platea, né esporre loghi o qualsiasi forma pubblicitaria.
Cliccando le sezioni sottostanti potrete accedere alle FAQ riguardanti le altre informazioni sulla formazione
Le aziende possono organizzare attività formative per i propri dipendenti validi per la FPC, previo accreditamento del Cnog.
La domanda di accreditamento va presentata al Consiglio regionale dell’Ordine competente territorialmente che la trasmette al Cnog tramite il caricamento sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it. Le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili. A ciascun evento può essere attribuito 1 credito l’ora per un massimo di 7 crediti.
Ciascuna giornalista può maturare, attraverso la frequenza a corsi aziendali, un massimo di 30 crediti nel triennio
Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, delibera i sostegni economici da attribuire alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell’Ordine.
La rilevazione delle presenze e l’attribuzione dei crediti ai partecipanti spetta all’ente organizzatore dell’evento, ossia Consiglio nazionale, Consiglio regionale, Ente terzo riconosciuto tramite iter ministeriale.
Sì. Attraverso la piattaforma Sigef si possono visionare gli eventi proposti da tutti gli Ordini regionali ed iscriversi a corsi che si svolgono su tutto il territorio nazionale.
URL pagina: https://www.odg.it/faq-formazione-continua
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