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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
27/05/2019
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Giornalista professionista
Ai sensi dell’art. 1 legge n. 69/1963, sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista; sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.
Per diventare giornalisti professionisti, ed iscriversi nel relativo elenco, è necessario:
A) praticantato o scuola di giornalismo
1) svolgere 18 mesi di praticantato (art. 34 legge n. 69/1963 e criteri interpretativi al link www.odg.it/leggi-e-documenti) e, inoltre, frequentare uno dei corsi di preparazione teorica anche “a distanza”, della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio Nazionale o dai Consigli Regionali dell’Ordine;
2) in alternativa, aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (www.odg.it/scuole-di-giornalismo);
B) superare l’esame di idoneità professionale (art. 32 legge n. 69/1963)
Giornalista pubblicista
Per iscriversi nell’elenco dei pubblicisti, è necessario aver svolto un’attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, per almeno due anni (art. 35 legge n. 69/1963).
Altre informazioni si trovano su www.odg.it/chi-siamo/ordinamento, alla voce “Albo” e nel Regolamento di attuazione della legge n. 69/1963, il DPR 115/1965.
La domanda di iscrizione, insieme alla documentazione necessaria, va consegnata all’Ordine regionale competente, cioè quello dove è fissata la propria residenza. Gli indirizzi degli Ordini sono reperibili al link www.odg.it/ordini-regionali.
Per la ricerca degli iscritti consultare l’Albo unico nazionale sulla home page del sito.
Le vigenti disposizioni prescrivono che le pubblicazioni devono riferirsi all’ultimo biennio dalla data della domanda di iscrizione nell’elenco. Si ricorda che avverso le delibere di rigetto delle domande di iscrizione può essere presentato ricorso al Consiglio nazionale.
Per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti è necessario rivolgersi al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dove è fissata la propria residenza. Per l’iscrizione occorre:
La legge ordinistica non ha stabilito un limite per la retribuzione minima necessaria per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti. Esiste solo un tariffario di riferimento per le prestazioni autonome dei giornalisti che non riveste carattere di obbligatorietà. Per quanto riguarda l’ammontare dei compensi necessari per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti, si consiglia di rivolgersi all’Ordine dei giornalisti della Regione in cui ha sede la propria residenza, che è competente ad accogliere la richiesta e a valutare la congruità della retribuzione dichiarata.
Documentare l’avvenuta retribuzione per il lavoro giornalistico svolto costituisce requisito indispensabile per richiedere l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti. Tale retribuzione deve, inoltre, essere adeguata all’attività giornalistica e accompagnata alla documentazione che attesta il carattere di continuità dell’attività negli ultimi due anni. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ordine regionale dei giornalisti competente, a seconda della propria residenza o domicilio professionale (indirizzi al link www.odg.it/ordini-regionali).
Per iscriversi nell’elenco dei giornalisti pubblicisti occorre documentare di aver svolto un’attività giornalistica adeguatamente retribuita e continuativa nell’ultimo biennio. La legge 69/1963 non stabilisce esattamente il numero di articoli da presentare, la cui valutazione spetta in prima istanza all’Ordine regionale competente (indirizzi al link www.odg.it/ordini-regionali).
Per iscriversi all’Albo come giornalista pubblicista occorre documentare, ai sensi di legge, lo svolgimento di un’attività giornalistica continuativa e retribuita da almeno due anni presso una testata, indipendentemente dal tipo di pubblicazione (on line, radiotelevisiva o carta stampata). È necessario, inoltre, che si tratti di una testata regolarmente registrata e diretta da un iscritto all’Albo dei giornalisti in grado di certificare l’attività svolta.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei giornalisti pubblicisti la collaborazione può avvenire anche presso più testate, purché risultino regolarmente registrate ed abbiano un direttore iscritto all’Albo dei giornalisti in grado di certificare l’attività svolta. Occorre, inoltre, documentare l’avvenuta retribuzione per i relativi periodi di attività.
I fotografi possono essere iscritti nell’elenco dei giornalisti pubblicisti qualora comprovino, mediante documentazione, l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Tale attività, per essere valida ai fini dell’iscrizione, deve avere carattere giornalistico, cioè sostituire o completare l’informazione attraverso le immagini (art. 34 DPR 115/1965). È necessario, inoltre, che la testata sia regolarmente registrata e diretta da un iscritto all’albo in grado di certificare l’attività svolta. La domanda di iscrizione deve essere rivolta all’Ordine regionale di competenza in base alla residenza.
A tale riguardo si consiglia di consultare il CNLG (art. 36) per verificare se l’attività svolta rientra nei requisiti richiesti da tale articolo. In caso affermativo si può rivolgere domanda di iscrizione al registro dei praticanti presso l’Ordine regionale competente (dove si è stabilita la propria residenza o il domicilio professionale), allegando la dichiarazione dell’editore che attesti l’esercizio esclusivo dell’attività professionale, secondo i criteri stabiliti dall’art. 36 del CNLG. Decorsi 18 mesi dall’iscrizione, si può essere ammessi alla prova d’esame di idoneità professionale. Prima dell’esame occorre attestare di aver frequentato uno dei corsi di formazione, anche on line, organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti o dagli Ordini regionali. Per ulteriori informazioni consigliamo di rivolgersi all’Ordine regionale, agli indirizzi reperibili al link www.odg.it/ordini-regionali.
Per iscriversi nel registro dei praticanti occorre documentare la pratica presso una testata giornalistica oppure frequentare una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare sul sito la sezione “Norme”, per le leggi che regolano la professione, e la sezione “Scuole di giornalismo”, per gli indirizzi delle scuole e i requisiti necessari per l’iscrizione ai corsi.
Per iniziare il praticantato non è necessario il diploma di laurea, dal momento che la legge richiede la licenza di scuola media superiore. La laurea è necessaria solo per frequentare uno dei master delle scuole di giornalismo autorizzate, sostitutive del praticantato aziendale.
Per acquisire una pratica giornalistica idonea a sostenere gli esami per l’accesso alla professione è possibile iscriversi ad una delle scuole di giornalismo riconosciute dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (elenco sul sito nella sezione “Scuole di giornalismo”), oppure rivolgersi ad un editore per svolgere un periodo di praticantato presso una testata giornalistica idonea a garantire un’adeguata formazione (art. 34 Legge 69/1963 e successive interpretazioni). In questo caso il riferimento, per quanto riguarda l’orario di lavoro e la retribuzione, è il CCNL che può essere consultato sul sito della FNSI nella sezione “Contratti”.
L’attività giornalistica svolta presso gli uffici stampa può dare luogo a praticantato qualora sia presente una redazione con le caratteristiche dettate dall’art. 34 legge 69/1963 e dai criteri interpretativi dell’art. 34 (si veda il link www.odg.it/leggi-e-documenti). Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio.
Chi è già iscritto all’Albo come pubblicista e svolge attività giornalistica da almeno tre anni, con rapporti di collaborazione coordinata e continuata, con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica (free lance), può chiedere al Consiglio regionale dove risiede, l’iscrizione al Registro dei praticanti. Il freelance che chiede l’iscrizione al Registro dei praticanti deve attestare, prima dell’esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti o gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali. Per gli iscritti al registro dei praticanti è obbligatoria, inoltre, l’iscrizione all’Istituto di previdenza. Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio professionale.
Sul nostro sito www.odg.it è presente un elenco di testi consigliati, a questo link.
Il termine entro il quale il praticante deve sostenere la prova di idoneità professionale è di 3 anni, dalla data di decorrenza dell’iscrizione nel registro dei praticanti, decorso il quale l’Ordine regionale procede alla cancellazione dell’iscritto dal registro. Per le date di svolgimento delle sessioni di esame e per ogni altra informazione in merito, vedere questo link.
Coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, intendano assumere la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici, devono presentare domanda di iscrizione al Consiglio regionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale (ai sensi dell’art. 16 legge 526/1999). Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Per ulteriori informazioni e per la verifica della documentazione da allegare, si consiglia di contattare l’Ordine regionale competente in base alla residenza o al domicilio (indirizzi sul sito a questo link)
Gli artt. 28 e 36 della legge 69/1963 disciplinano l’iscrizione nell’elenco speciale dei giornalisti stranieri. Il giornalista straniero deve presentare, presso l’Ordine regionale dove risiede, i documenti previsti dalla legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza (art. 33 DPR 115/1965). Per maggiori informazioni si invita a contattare l’Ordine regionale dove si risiede o l’Ordine regionale dove è fissato il proprio domicilio professionale (art. 16 legge 526/1999). Indirizzi degli Ordini regionali al link ordini regionali e ulteriori informazioni a questo link alla voce Albo.
L’iscrizione all’Albo dei giornalisti è fissata presso l’Ordine regionale dove si risiede o dove si è fissato il domicilio professionale. Se presso l’Ordine regionale dove si è iscritti non è più fissata nè la residenza nè il domicilio professionale il giornalista, ai sensi dell’art. 37 legge 69/1963, deve chiedere il trasferimento nell’Albo del luogo della nuova residenza; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell’Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall’Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo e a consegnargli la relativa tessera di riconoscimento. Si precisa, infine, che l’iscrizione in un diverso albo regionale, disciplinata dall’art. 37 suddetto, comporta l’assolvimento della tassa di concessione governativa, stante l’autonomia degli albi regionali.
Non figura tra le competenze di questo Ordine nazionale fornire pareri in merito alla compatibilità
tra l’attività di pubblicista e l’assunzione di un rapporto di pubblico impiego (né tantomeno
autorizzare il pubblico impiegato a mantenere lo status di giornalista pubblicista rientra tra le
attribuzioni di questo Ordine nazionale). È possibile rilevare, tuttavia, in linea generale – in tema di
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del pubblico dipendente – che, alla stregua dell’art.
53 co.6 d.lgs. 165/2001 (T.U. del Pubblico Impiego), l’attività di collaborazione a giornali e riviste
parrebbe rientrare nel novero delle attività c.d. “liberalizzate”, ovverosia quelle attività sottratte al
regime autorizzatorio da parte della PA (cfr. il dato normativo: “sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili”) e, pertanto, la
citata attività sembrerebbe liberamente svolgibile dal dipendente pubblico. In ogni caso, si invita
sempre e comunque, per ragione di competenza nonché per spirito di leale collaborazione tra
PP.AA., a consultare il Dipartimento della Funzione Pubblica nonché la dirigenza
dell’Amministrazione datrice di lavoro per delucidazioni e approfondimenti in merito alla possibile
sussistenza di prassi specifiche.
URL pagina: https://www.odg.it/faq-iscrizione-albo
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