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Il consiglio nazionale - Ordine Dei GiornalistiOrdine Dei Giornalisti

Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale

Il consiglio nazionale

05/11/2021

Il Consiglio nazionale e’ composto da non piu’ di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.

 

ARTICOLAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente professionista, che ha rappresentanza dell’ente, un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, un Segretario ed un Tesoriere. Elegge inoltre un Collegio dei Revisori dei conti (due professionisti ed un pubblicista) ed un Comitato Esecutivo composto da nove membri fra i quali rientrano le cariche. Compito del Comitato Esecutivo è l’attuazione delle delibere del Consiglio, che coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria. Il Comitato Esecutivo ha anche il potere di adottare, in via d’urgenza, delibere di competenza del Consiglio Nazionale e, in tal caso, deve sottoporle a ratifica. In seno al Consiglio sono anche costituite quattro commissioni consultive: giuridica, culturale, ricorsi e amministrativa, con il compito di preparare le deliberazioni consiliari e, comunque, tutti gli affari di competenza del Consiglio stesso.

 

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è essenzialmente un organo di appello contro le decisioni dei Consigli regionali in tema di iscrizioni all’Albo e in materia elettorale. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è previsto che sia l’interessato che il Pubblico Ministero possano ricorrere agli ulteriori tre gradi della giustizia ordinaria: Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione. Questi ultimi hanno gli stessi poteri di annullamento, revoca o riforma attribuiti al Consiglio Nazionale. Il Collegio del Tribunale o della Corte d’Appello – a garanzia dell’autonomia dell’ordinamento professionale – è integrato da un professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, dal Presidente della Corte d’Appello, su designazione del Consiglio Nazionale. Alla scadenza dell’incarico i giornalisti non possono essere nuovamente nominati. Tra gli ulteriori poteri del Consiglio si annoverano il potere di autogoverno per quanto concerne la sua organizzazione e il suo funzionamento; quello di organizzare attività promozionali per il miglioramento, aggiornamento e perfezionamento professionale; esprime parere su tutti i progetti di legge e di regolamento, riguardanti la professione di giornalista.

 
 

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