Su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
a. maternità o congedo parentale;
b. malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive;
c. assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale.