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Legge n. 103/2012 - Ordine Dei GiornalistiOrdine Dei Giornalisti

Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale

Legge n. 103/2012

24/07/2012

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
– Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
– Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una più rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica;
– Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria
1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all’editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l’utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformità con le finalità di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, le imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250 nonché le imprese di cui all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno tre regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalità e le condizioni contrattuali che regolano l’eventuale affitto o acquisto della testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all’impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi è necessario altresì che:
a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento dei contributi;
b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le imprese di cui all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell’impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB.
5. L’obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorità diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l’intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell’inoltro al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l’anno 2011, di cui all’articolo 1, comma 40 , della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purché inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
7-bis. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall’articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.
7-ter. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: “imprese strumentali” sono inserite le seguenti: “, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero”
Art. 1-bis
Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all’estero
1. Nell’ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell’importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d’anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all’estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all’estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all’estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell’importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.
4. È istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonché da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all’estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all’estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 2
Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo
1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, per le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all’anno 2010, è così calcolato:
a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all’esercizio dell’attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell’impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell’idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. L’importo complessivo di tale quota non può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera;
b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L’importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera.
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specificati all’articolo 1, comma 3.
4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell’importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
5. Le agenzie d’informazione radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una società di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
5-bis. Ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all’anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilità di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto.
6. All’articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”. Al comma 2 del medesimo articolo le parole: “l’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “il 50 per cento”.
7. L’erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all’erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell’editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.
Art. 3
Editoria digitale
1. Le imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, che abbiano percepito i contributi per l’anno 2011, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un’informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
2. Al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione di periodicità. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all’articolo 1, comma 2. Ai fini degli adempimenti relativi all’iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all’articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l’impresa non è tenuta all’iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione.
3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall’articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non può comunque essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nei limiti dell’importo complessivo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).
4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con facoltà di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresì dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento digitali. L’effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma sono oggetto, per ciascuna annualità, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.
5-bis. All’articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: “dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet” sono inserite le seguenti: “, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,”.
5-ter. All’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: “le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,” sono inserite le seguenti: “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,”.
Art. 3-bis
Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
Art. 4
Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell’intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento. Per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori, è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l’anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalità di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale e’ concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare l’applicazione dell’articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società Poste Italiane S.p.A. relativo all’applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, è pari alle tariffe stabilite per l’anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l’applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della società Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. Dall’applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l’autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonché per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.
4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attività connesse all’erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Pubblicità istituzionale
1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell’ottimizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all’acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell’interesse pubblico alla più estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario più basso applicato sul mercato al momento della stipula dell’accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.
Art. 5-bis
Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d’arma e combattentistiche
1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell’editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d’arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante “Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria ‘no profit’”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste italiane S.p.A., di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Art. 6
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
c) l’articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) l’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
d-ter) l’articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino

URL pagina: https://www.odg.it/legge-n-103-2012/24276