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Linee guida per l’applicazione dei criteri interpretativi dell’art. 34 della Legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei praticanti - Ordine Dei GiornalistiOrdine Dei Giornalisti

Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale

Linee guida per l’applicazione dei criteri interpretativi dell’art. 34 della Legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei praticanti

11/05/2023

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, sentiti i Presidenti e i Vicepresidenti degli Ordini regionali ai sensi dell’art. 20-bis del D.P.R. 115/1965, promuove l’applicazione uniforme dei Criteri interpretativi dell’art. 34 attraverso le presenti linee guida (clicca qui).

I Consigli regionali dell’Ordine procedono all’iscrizione del praticante al relativo Registro a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto.

Caratteristiche dell’attività giornalistica

Il Consiglio Regionale dell’Ordine accerta la continuità e l’effettività dell’attività attraverso l’esame della documentazione e della produzione giornalistica.

A titolo esemplificativo, il lavoro giornalistico svolto da almeno sei mesi può integrare i requisiti di continuità ed effettività.

La nozione di attività giornalistica, presupposta ma non definita dalla Legge 69/1963, è ricavabile dagli orientamenti espressi nelle decisioni del Consiglio Nazionale e nelle delibere dei Consigli Regionali dell’Ordine in materia di tenuta dell’Albo.

Oggetto di accertamento sono:

  1. a) la produzione giornalistica, che deve essere valutata congrua dal Consiglio Regionale dell’Ordine in relazione alla tipologia di attività e al periodo di svolgimento;
  2. b) la prova della retribuzione (fra i documenti da esibire al Consiglio regionale, a titolo di esempio: contratto di lavoro, certificazione unica, certificazione dei compensi e delle ritenute, pagamenti tracciabili, versamenti previdenziali).

Vigilanza sullo svolgimento del praticantato e designazione di un tutor

A seguito dell’accettazione della domanda di praticantato, il Consiglio regionale valuta la designazione di un giornalista professionista che svolge il ruolo di tutor con il compito di vigilare sul percorso professionale del praticante (18 mesi).

L’eventuale tutor deve essere in regola con gli obblighi formativi ed avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’elenco professionisti.

Il tutor eventualmente designato consegna al Consiglio regionale dell’Ordine una relazione semestrale.

La relazione deve illustrare l’attività svolta dal praticante nel periodo di riferimento.

Il professionista affidatario è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente.

Formazione nel corso del praticantato e preparazione alla prova di idoneità professionale

Il Consiglio nazionale organizza attraverso piattaforma online corsi gratuiti al fine di assicurare anche la formazione deontologica nel corso del praticantato. Corsi gratuiti in presenza e online possono essere organizzati anche dai Consigli regionali.

Ai fini della preparazione alla prova di idoneità professionale il Consiglio nazionale e i Consigli regionali dell’Ordine organizzano corsi di carattere teorico-pratico finalizzati ad approfondire le materie d’esame.

Riconoscimento del praticantato

A conclusione dei 18 mesi, acquisita l’eventuale relazione del tutor e verificata la sussistenza e la continuità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine rilascia la dichiarazione di compiuta pratica.

URL pagina: https://www.odg.it/linee-guida-criteri-interpretativi-legge-69-1963-praticanti/51352