Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni Accetto
Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
25/06/2024
INDICE: Diffamazione a mezzo stampa (artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.); Responsabilità del direttore e dell’editore (artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis c.p.); Esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.); Segreto professionale(artt. 617-septies, 622 c.p., artt. 200, 204 c.p.p.); Divieto di pubblicazione di atti e di immagini(art. 684 c.p., artt. 114 e 115 c.p.p.); Pubblicazione di intercettazioni telefoniche illegali (D.L. n. 259/2006).
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
(Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.)
Art. 595 c.p.
Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Art. 596 c.p.
Esclusione della prova liberatoria
Il colpevole del delitto previsto dall’articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore possono, d’accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo .
Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell’art. 595, comma 1.
Art. 596-bis c.p.
Diffamazione col mezzo della stampa
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.
Art. 597 c.p.
Querela della persona offesa ed estinzione del reato
Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato.
Art. 599 c.p.
Ritorsione e provocazione
(Comma abrogato)
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE E DELL’EDITORE
Artt. 57, 57 bis, 58, 58 bis c.p.
Art. 57 c.p.
Reati commessi col mezzo della stampa periodica
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati [528, 565, 596bis, 683, 684, 685], è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Art. 57 bis c.p.
Reati commessi col mezzo della stampa non periodica
Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione, è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.
Art. 58 c.p.
Stampa clandestina
Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.
Art. 58 bis c.p.
Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa
Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o il vicedirettore responsabile, l’editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell’autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.
Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento per il reato commesso dall’autore della pubblicazione, fino a quando l’autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l’autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell’autore della pubblicazione.
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE
Art. 348 c.p.
Abusivo esercizio di una professione – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [c.c. 2229], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000.
SEGRETO PROFESSIONALE
Artt. 617-septies, 622 c.p. e artt. 200, 204 c.p.p.
Art. 617-septies c.p.
Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 622 c.p.
Rivelazione di segreto professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 200 c.p.p.
Segreto professionale
Art. 204 c.p.p.
Esclusione del segreto
1.Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli artt. 285, 416 bis, 416 ter e 422. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E IMMAGINI
Art. 684 c. p. e artt. 114, 115 c.p.p.
Art. 684 c.p.
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da € 51 euro a € 258.
Art. 114 c.p.p.
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli artt. 268, 415 bis o 454.
6-bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
Art. 115 c.p.p.
Violazione del divieto di pubblicazione
1.Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lett. b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
***
PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ILLEGALI
D.L. 22 settembre 2006 n. 259
Decreto convertito in legge 20 novembre 2006, n. 281. – Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.
Art. 1 (1)
(1) Articolo modificato dall’articolo 1 della legge 20 novembre 2006, n. 281, in sede di conversione.
Art. 2 (1)
(1) Articolo modificato dall’articolo 1 della legge 20 novembre 2006, n. 281, in sede di conversione.
Art. 3 (1)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della legge 20 novembre 2006, n. 281, in sede di conversione.
Art. 4 (1)
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1 della legge 20 novembre 2006, n. 281, in sede di conversione.
Art. 5
URL pagina: https://www.odg.it/reati-attinenti-alla-professione/24251
Copyright ©2024 Ordine Dei Giornalisti