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Ordine dei Giornalisti - Consiglio Nazionale
09/04/2019
Contro le delibere di prima istanza dei Consigli di disciplina territoriali/Consigli regionali è possibile presentare ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale/Consiglio Nazionale.
Le modalità di presentazione del ricorso sono differenti a seconda che si tratti della materia disciplinare ovvero della tenuta dell’Albo.
Ricorso al CDN
Si impugnano dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale le delibere dei Consigli di Disciplina Territoriali in materia deontologica.
La deliberazione d’archiviazione o di non luogo a procedere può essere impugnata solo dal procuratore generale competente.
Il ricorso, indirizzato al Consiglio di disciplina nazionale, deve essere presentato direttamente al CDN entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. L’impugnativa può essere anticipata tramite PEC all’indirizzo consigliodisciplina@pec.cnog.it nei termini ma ad essa deve seguire la trasmissione dei documenti tramite plico raccomandato a/r o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Consiglio Nazionale, via Sommacampagna 19, Roma.
Ricorso al CNOG
Si ricorre al Consiglio nazionale per contestare i risultati elettorali nonché per impugnare le decisioni dei Consigli Regionali dell’Ordine su iscrizioni e cancellazioni dall’Albo, dagli Elenchi o dal Registro.
Il ricorso (indirizzato al Consiglio Nazionale) deve essere depositato mediante consegna a mani o inviato con plico raccomandato a/r presso il Consiglio Regionale dell’Ordine che ha adottato la delibera oggetto di reclamo, entro 30 giorni dalla data della notifica (termine decadenziale). L’impugnativa può essere anticipata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale dell’Ordine competente.
I ricorsi presentati direttamente ed esclusivamente al Consiglio Nazionale sono dichiarati inammissibili. Inoltre, la mancata allegazione da parte del ricorrente dei contributi e delle tasse dovuti rende il ricorso improcedibile.
I ricorsi avverso le delibere di cancellazione dall’Albo, dagli Elenchi e dal Registro dei Praticanti hanno effetto sospensivo.
A prescindere dalla materia (amministrativo, elettorale o disciplinare) affinché un ricorso possa essere regolarmente presentato, è necessario produrre:
Ricorso amministrativo
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Ricorso disciplinare
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