Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è composto in ragione di due professionisti ed un pubblicista per ogni Ordine regionale, salvo i particolari criteri elettorali fissati dalla legge per gli Ordini che hanno un elevato numero di iscritti. L’elezione dei membri avviene con le stesse modalità previste per i Consigli periferici, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.
Articolazioni del Consiglio
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente professionista, che ha rappresentanza dell’ente, un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, un Segretario ed un Tesoriere. Elegge inoltre un Collegio dei Revisori dei conti (due professionisti ed un pubblicista) ed un Comitato Esecutivo (sei professionisti e tre pubblicisti) fra i quali rientrano le cariche. Compito del Comitato Esecutivo è l’attuazione delle delibere del Consiglio, che coadiuva il Presidente nella gestione ordinaria. Il Comitato Esecutivo ha anche il potere di adottare, in via d’urgenza, delibere di competenza del Consiglio Nazionale e, in tal caso, deve sottoporle a ratifica entro 30 giorni. In seno al Consiglio sono anche costituite quattro commissioni consultive: giuridica, culturale, ricorsi e amministrativa, con il compito di preparare le deliberazioni consiliari e, comunque, tutti gli affari di competenza del Consiglio stesso.
Attività del Consiglio
Il Consiglio è essenzialmente un organo di appello contro le decisioni dei Consigli regionali in tema di iscrizioni all’Albo, in materia disciplinare e in materia elettorale. Ha anche altri poteri. Innanzitutto, il peculiare potere di autogoverno per quanto concerne la sua organizzazione e il funzionamento; svolge attività promozionali per il miglioramento, aggiornamento e perfezionamento professionale; esprime parere su tutti i progetti di legge e di regolamento, riguardanti la professione di giornalista. Il compito fondamentale del Consiglio Nazionale è quello contenzioso, cioè di rivedere, annullare o revocare le decisioni adottate in primo grado dai Consigli regionali. È questo un compito di garanzia, sia nell’interesse generale, sia nell’interesse individuale dei singoli giornalisti; compito che si svolge però in regime di autonomia e cioè nel rispetto dei principi di autogoverno degli interessi della categoria che si ispira al disegno costituzionale del vigente sistema democratico. Tutti i provvedimenti dei Consigli regionali, quindi, possono essere impugnati davanti al Consiglio Nazionale o dai singoli giornalisti interessati o dal Pubblico Ministero. Il potere riconosciuto a quest’ultimo organo potrebbe sembrare una limitazione dell’autonomia dell’Ordine; esso in realtà risponde ad una funzione di garanzia degli interessi dell’ordinamento generale nel cui ambito, anche i provvedimenti adottati nel settore specifico, hanno efficacia. Una funzione garantistica espressa da una volontà esterna al settore, quindi, e anche questo contraddistingue l’ordinamento attuale rispetto alla disciplina professionale del passato – sia durante il regime fascista, sia nel periodo successivo – evitando, appunto, che le decisioni dell’Ordine possano tradursi in limitazioni della libertà di stampa o in provvedimenti coercitivi nei confronti di singoli giornalisti. Ma le garanzie non si fermano qui. Contro le decisioni del Consiglio Nazionale è previsto che, sia l’interessato che il Pubblico Ministero, possano ricorrere agli ulteriori tre gradi della giustizia ordinaria: Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione. Questi ultimi hanno gli stessi poteri di annullamento, revoca o riforma attribuiti al Consiglio Nazionale. Il Collegio del Tribunale o della Corte d’Appello – e anche questa è una garanzia di autonomia dell’ordinamento professionale – è integrato da un professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, dal Presidente della Corte d’Appello, su designazione del Consiglio Nazionale. Alla scadenza dell’incarico i giornalisti non possono essere nuovamente nominati. È questa una ulteriore formula di salvaguardia del principio di autotutela della categoria a bilanciare il potere, riconosciuto al giudice ordinario, di incidere sul merito delle delibere professionali. Un misurato equilibrio, quindi, fra tutela del diritto e dell’interesse del singolo e quella indiretta, dell’indipendenza e del prestigio della professione, da realizzare soprattutto nei settori, come quello dell’informazione, svolgenti una particolare funzione sociale.