Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti avverte l’urgenza di garantire l’accesso al professionismo di quei pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa. A costoro, vista la difficoltà a ottenere il praticantato aziendale, si garantisce l’accesso all’esame di idoneità professionale attraverso un iter di ricongiungimento lineare, condiviso e trasparente. Il “ricongiungimento” costituisce un percorso transitorio di accesso all’esame di idoneità professionale per un arco temporale, regolato da precise norme. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali. Dal punto di vista giuridico, il ricongiungimento si inserisce nel solco dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al registro dei praticanti.
Clicca qui per il documento ufficiale, approvato dal C.N. il 13 dicembre 2016 e modificato dal C.N. il 17 ottobre 2019. La validità del percorso è prorogata sino al 31 dicembre 2022 (Delibera n. 266-2017, come modificata con delibera n. 203/2019, n. 26/2021 e n. 210-2021).
Chi lo può richiedere
Può richiedere il ricongiungimento, all’Ordine regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2022, il pubblicista che, iscritto all’elenco da almeno cinque anni, alla suddetta data:
- abbia esercitato in maniera sistematica e prevalente attività giornalistica retribuita per almeno 36 mesi nel quinquennio precedente, di cui 18 nell’ultimo triennio;
- abbia raccolto documentazione attestante il/i rapporto/i professionale/i giornalistico/i esistente/i nel periodo di riferimento, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi);
- consegni all’Ordine regionale, entro il 31 dicembre 2022, per ogni testata, una relazione dell’attività realizzata, comprendente scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei e/o on line, per radio e/o tv, lavoro di desk, comunicati per ufficio stampa avente caratteristiche professionali continuative, confermati sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all’Ordine, giornalista professionista ovvero pubblicista, o accertati direttamente dall’Ordine regionale;
- svolga attività giornalistica e abbia una regolare posizione contributiva;
- attesti di vivere di giornalismo in via prevalente, dimostrando un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G.
– Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico Fieg – Fnsi
Come funziona
- L’Ordine regionale di appartenenza verifica il percorso di ricongiungimento
- Il tirocinio previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica secondo quanto indicato nel precedente paragrafo “chi lo può richiedere“
- La verifica dei requisiti suddetti, effettuata dall’Ordine regionale di appartenenza, costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, per l’iscrizione nel Registro dei praticanti e consente la partecipazione all’esame
FAQ
Che cosa cambia nel percorso del ricongiungimento dal 17 ottobre 2019?
A decorrere dal 17 ottobre 2019 non è più obbligatoria la frequenza al corso online di 40 ore unitamente al corso di 8 ore organizzato dal Consiglio regionale. Pertanto è necessario rispettare i requisiti indicati nella delibera n. 75/2013, come modificata successivamente (https://www.odg.it/esame-idoneita-professionale/il-ricongiungimento), per ottenere dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, l’iscrizione nel Registro dei praticanti.
Come avviene l’iscrizione dell’aspirante al ricongiungimento?
La verifica dei requisiti prescritti, effettuata dall’Ordine regionale di appartenenza, costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, per l’iscrizione nel Registro dei praticanti e consente la partecipazione all’esame.
Come può ottenere il ricongiungimento chi lavora presso un ufficio stampa?
Deve presentare, come indicato nel documento approvato dal C.N. il 13 dicembre 2016 e modificato dal C.N. il 17 ottobre 2019, i comunicati redatti per un ufficio stampa avente le caratteristiche di professionalità e di continuatività.
La collaborazione come pubblicista in un ufficio stampa è utile ai fini del ricongiungimento?
Sì, e non è necessario che venga editata dall’ufficio stampa una testata giornalistica registrata.
Quale tipologia di testata giornalistica è idonea ai fini del ricongiungimento?
Qualsiasi testata, anche online, registrata eccetto le pubblicazioni da Elenco Speciale.
Che differenza c’è tra la Legge 150/2000 e il ricongiungimento?
Il ricongiungimento è una modalità di accesso alla professione mentre la Legge 150/2000 detta la disciplina dell’attività di comunicazione ed informazione nella P.A.
Quale documentazione fiscale viene richiesta?
Cud, dichiarazione dei redditi e ogni altra documentazione da cui si rilevi il reddito giornalistico realizzato.
Si deve avere un contratto con l’editore e di che tipo?
Il candidato deve produrre ogni documentazione utile a dimostrare la collaborazione professionale nel periodo. Non esiste un particolare contratto.
Se alla data del primo pagamento non si era ancora iscritti all’elenco dei pubblicisti, da quando decorre il periodo utile per il ricongiungimento?
La documentazione giornalistica e fiscale/retributiva deve riferirsi al periodo successivo all’iscrizione all’Albo e, pertanto, i pagamenti utili sono solo quelli successivi all’iscrizione nell’Elenco Pubblicisti.
Vi è un’età minima o massima per fare la richiesta?
Non vi sono limiti di età ai fini del ricongiungimento.
Bisogna essere iscritti e da quando all’INPGI 2?
Trattandosi di compensi giornalistici, occorre dimostrare che vi sia una posizione contributiva Inpgi. Una valutazione diversa può riguardare gli Uffici Stampa privati ed alcuni casi di Uffici Stampa pubblici non ancora conformi alle disposizioni della L. 150/2000.
Il pubblicista che non ha una specifica continuità nella collaborazione con il giornale può accedere lo stesso al ricongiungimento?
La collaborazione giornalistica deve avere carattere di sistematicità e non deve essere saltuaria.
Le modalità del ricongiungimento sono identiche per chi lavora nelle televisioni, radio private o agenzie di stampa?
Sì, ciò che varia è solo la tipologia del supporto documentale allegato a sostegno della domanda.
Come verrà calcolata la scadenza delle domande fino al 2022?
La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2022 da parte di coloro che, entro tale data, abbiano già maturato tutti i requisiti richiesti.
Quanto costerà la pratica di accoglimento, è gratuita o bisogna pagare una tassa all’OdG regionale?
Rientra nell’autonomia del Consiglio Regionale dell’Ordine l’eventuale assoggettamento delle pratiche a diritti di segreteria.
Per accedere all’esame i praticanti devono pagare una tassa di € 300,00 e per il ricongiungimento l’importo sarà lo stesso? Si potrà rateizzare? In caso non si superi l’esame si deve pagare di nuovo la tassa per l’esame successivo come per i praticanti?
Tutti coloro che presentano la domanda per sostenere la prova di idoneità professionale sono tenuti al versamento della tassa di esame indipendentemente dalla tipologia di praticantato svolto. La tassa, non rateizzabile, va versata ogni qualvolta viene presentata domanda di partecipazione all’esame di idoneità professionale (esame di Stato).
Qual è la documentazione completa da presentare e a chi? Da chi verrà esaminata?
La documentazione è quella indicata nella delibera n. 75/2013, come modificata successivamente, e verrà esaminata dal Consiglio Regionale dell’Ordine presso il quale il pubblicista è iscritto.
Qual è la retribuzione minima che è necessario dimostrare per poter accedere al ricongiungimento?
In base al documento approvato dal CNOG il 13 dicembre 2016, bisogna dimostrare un reddito professionale indicativamente equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.C.N.L.G. (https://www.fnsi.it/contratto-fieg-fnsi)
(documento aggiornato al 11 Luglio 2022)