A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
Verità sostanziale dei fatti. Non è sanzionale il giornalista che, avendo verificato tutti gli elementi acquisiti nello svolgimento di un’inchiesta, esercita il diritto di critica pur non riferendo circostanze acquisite ma non incidenti sulla notizia e sull’opinione espressa
Il giornalista non è tenuto a riportare le circostanze acquisite e verificate, che nulla avrebbero aggiunto alla verità sostanziale dei fatti storici fondanti l’opinione critica espressa. Nel caso esaminato era stato rimproverato all’incolpata di non aver riferito tutti gli elementi in suo possesso sebbene quelli volutamente non pubblicati riguardassero la sfera personale di uno dei soggetti citati nell’inchiesta. Tale condotta tuttavia non ha inficiato il dovere del giornalista di rispettare la verità sostanziale dei fatti. Dal procedimento, infatti, è emerso che l’incolpata ha rispettato le circostanze storiche e non ha superato il limite della continenza espressiva insultando o offendendo le personalità citate nell’inchiesta. Ha invece esercitato legittimamente il suo insopprimibile diritto di critica, in buona fede e meritoriamente – come tra l’altro era stato riconosciuto dallo stesso Collegio territoriale – avendo peraltro proposto, commentandole, informazioni che afferiscono un servizio pubblico, quale quello sanitario, finanziato dai contribuenti.
C.D.N. 13 luglio 2021, n. 13 – Vice Presidente e relatrice Laura Trovellesi Cesana. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna (annullata sanzione: avvertimento).
Obbligo formativo. Sanzione confermata per chi non comunica preventivamente al CROG l’impossibilità a ottemperare agli obblighi formativi
La formazione può essere svolta anche on line, senza obbligo di frequentare i corsi in presenza mentre – in caso di comprovati motivi – il giornalista è tenuto a comunicare preventivamente l’impossibilità ad adempiere alla formazione. Il Cdn ha quindi confermato la sanzione della censura ad una giornalista che non ha ottemperato all’obbligo di formazione continua, adducendo a triennio concluso motivazioni di carattere familiare che vanno comunicate tempestivamente all’Ordine regionale di appartenenza.
C.D.N. 13 luglio 2021, n. 14 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Puglia (confermata censura).
Obbligo formativo. Il giornalista che non ottempera è sanzionabile. Esonero temporaneo previsto solo nei casi stabiliti dal Regolamento. La comunicazione va inoltrata all’Ordine regionale
La formazione professionale continua è un obbligo previsto dalla Legge n. 148/2011 e dal DPR n. 137/2012 per tutti gli iscritti all’Albo (professionisti e pubblicisti). Tutti i giornalisti devono osservarlo. Su richiesta dell’iscritto, tuttavia, è possibile ottenere dal proprio Consiglio regionale l’esonero temporaneo. Nel caso esaminato, nonostante il ricorrente avesse giustificato l’inadempimento con motivazioni riconducibili a una delle fattispecie ammesse, non aveva proceduto a comunicare la sua condizione di impossibilità al solo organismo che poteva sollevarlo dall’obbligo.
C.D.N. 14 luglio 2021, n. 15 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso delibera del Consiglio di disciplina territoriale del Veneto (confermata censura).
Obbligo formativo. Il provvedimento sanzionatorio ha un contenuto vincolato e non è annullabile per violazione di norme sul procedimento.
In tema di formazione professionale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato considerato quanto stabilito dalle Linee guida in materia di inadempimento all’obbligo formativo, del 6 febbraio 2018 in combinato disposto con l’art. 21-octies, 2° comma, della Legge 241/1990. Il Cdn ha quindi confermato la sanzione dell’avvertimento ad un giornalista che non ha completato il ciclo di formazione continua prevista per il primo triennio di fpc 2014-2016.
C.D.N. 14 luglio 2021, n. 16 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana. Relatore Massimo Duranti. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia (confermato avvertimento).