Le Commissioni Trasporti e Cultura della Camera dei Deputati riunite in forma congiunta nell’ambito dell’esame del decreto legislativo ad integrazione  del  Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi (TUSMA) in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato e in attuazione della direttiva Ue 2018/1808,  hanno audito, martedì 6 febbraio,  il vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Angelo Baiguini.

Il testo integrale dell’audizione:

Ringrazio le Commissioni per aver invitato l’Ordine dei giornalisti ad esprimere il proprio punto di vista. Dico subito che l’insieme del provvedimento, che si inquadra  nel contesto della normativa inerente le comunicazioni digitali,  riguarda appunto i soggetti fornitori di servizi di media audiovisivi rientranti in larga parte sotto altre competenze e pertanto, essendo l’Ordine l’ente pubblico dei giornalisti, mi esprimerò solo sugli aspetti che in qualche modo coinvolgono la nostra categoria.

Abbiamo notato come nel testo vi sia uno sforzo  positivo di aggiornamento di numerosi passaggi, soprattutto di natura tecnica. In altri casi, invece, si entra nello specifico.

Un’osservazione di carattere generale: ci sembra importante garantire la copertura   dei segnali digitali si audiovisivi che web su tutti il territorio nazionali, pensiamo in particolare alle aree interne. L’Ordine è organismo di autocontrollo dei giornalisti, ma è bene che le informazioni possano viaggiare su tutto il territorio nazionale.

Su alcuni punti specifici. L’articolo 1, commi 23 e 24  interviene sull’art.35 del testo rafforzando i motivi della rettifica aggiungendo “chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l’onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a veritàal precedente testo che parlava genericamente di “trasmissioni”.

Al di là degli aspetti strettamente terminologici, il diritto di rettifica è sacrosanto,  acquisito anche dalle norme deontologiche dei giornalisti, e va fatto rispettare soprattutto nella tempistica. Vorremmo però richiamare le Commissioni al suo correlato, cioè il reato di diffamazione a mezzo stampa. Vi è un ampio e lungo dibattito e da almeno tre legislature si discute di una sua revisione ma non si decide nulla. Aggiungo che, come verificato da numerosi studi indipendenti e ripreso anche dal sindacato dei giornalisti, l’80%  delle denunce per diffamazione non vanno a giudizio e di quelle che vanno a giudizio l’85% terminano in assoluzioni.

Tornando alla rettifica, è sacrosanto rettificare rapidamente un errore specifico. Lo è un po’ meno chiedere la rettifica per contestare elementi o notizie rese note dal giornalista, magari dopo una lunga inchiesta  che può risultare scomoda. Abbiamo numerose sentenza  della Cassazione che vanno a definire il concetto di “verità” a fronte del lavoro giornalistico giungendo – come fa una recente pronuncia della Suprema Corte – a  riconoscere e difendere quello di inchiesta.  Non vorremmo che l’estensione del testo divenisse spunto per una interpretazione impropria del diritto di  rettifica.

Sul comma 1 dell’art.4, inerente “Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti”  vengono articolati i principi che definiscono il concetto di  pluralismo nell’informazione, anche questi ampiamente presenti nelle legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti.  Principi che condividiamo in pieno anche perché oggi, con la possibilità di accedere a infinite fonti di informazione e comunicazione, si pone con maggiore forze il tema del “pluralismo orizzontale”, ossia quello dei diversi punti di vista e dei contenuti, rispetto a quello “verticale” – pur importante  – che riguarda il “pluralismo dei soggetti che fanno informazione” o nel nostro caso, erogano servizi media audiovisivi.

Sarebbe stato utile anche un rafforzamento del principio di “non discriminazione” a tutto campo, mentre colpisce il riferimento (punto h) al contrasto della “cancel culture”, non perché non sia fondato, ma solo perché è un fenomeno molto statunitense e che in Italia non vediamo attecchire (ma è solo una opinione).

Sempre sull’art.4, ma al comma 3, troviamo di grande interesse la promozione da parte del governo d’intesa con altri soggetti, di attività per l’alfabetizzazione digitale. A  tal proposito facciamo presente che, a  nostro avviso, oggi è  di primaria importanza anche una “educazione all’informazione” nell’ambito di un processo di alfabetizzazione digitale. Mi riferisco alla necessità di sviluppare, soprattutto nei giovani, la capacità di  comprendere come individuare e selezionare le informazioni affidabili, a partire dal riconoscimento delle fonti.  Questa necessità diventa ancora più impellente con l’arrivo della Intelligenza artificiale. L’Ordine dei giornalisti, che già svolge numerose attività in tal senso in particolare con il Ministero dell’Istruzione, è a disposizione.

Infine, restando in tema di pluralismo, correttezza e garanzie per gli utenti, una segnalazione extra rispetto al testo in discussione ma che mettiamo all’attenzione del Parlamento. Nel 2011, su impulso dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio  Napolitano, fu istituito il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni televisive. Riteniamo non solo sia utile riattivare la funzionalità del Comitato – ed abbiamo sollecitato l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni su questo – ma, proprio per rafforzare gli strumenti di garanzie per gli utenti, sarebbe utile formalizzare in un provvedimento (che potrebbe essere lo stesso TUSMA) tale comitato.

 

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