A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

N. 9/2024 – Inadempimento all’obbligo formativo. È l’Ordine dei giornalisti a valutare, su richiesta dell’interessato, il riconoscimento di crediti per attività individuali svolte dall’iscritto al di là delle iniziative accreditate
Tutte le attività formative organizzate dall’Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti sono autorizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, come prevede il Regolamento per la FPC (Reg. pubblicato nel Bollettino Min. Giustizia N. 21 del 16 novembre 2020). Pertanto il riconoscimento di crediti per eventuali attività individuali svolte dal giornalista al di fuori delle iniziative accreditate fruibili dalla piattaforma ufficiale deve essere rivolto, con formale richiesta, all’Ordine territoriale di appartenenza per la valutazione circa la congruità delle iniziative svolte con le finalità della formazione professionale. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva sostenuto che svolgendo una intensa attività di docenza ciò fosse equivalente all’attività formativa, nonostante la richiesta del riconoscimento dei crediti avanza dal giornalista fosse stata respinta dall’Ordine. La riduzione della sanzione è stata motivata dal fatto che l’incolpato fosse risultato totalmente inadempiente per un solo triennio.
C.D.N. 12 giugno 2024, n. 9 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni. Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata (ridotta sanzione: da 2 mesi di sospensione a censura).

N. 10/2024 – Spetta al giornalista che, per motivi comprovati non può adempiere all’obbligo formativo, chiedere l’esenzione al competente Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti
Il giornalista che per comprovati motivi di salute, infortunio, maternità, o assunzione di cariche pubbliche che determinano una aspettativa dal lavoro giornalistico, può chiedere al Consiglio Regionale dell’Ordine dei giornalisti  competente  di essere esentato dall’obbligo formativo, come prevede il  Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell’Ordine dei giornalisti (pubblicato nel B.U. del 16 novembre 2020). Inoltre, anche nel caso in cui non si possano seguire i corsi di aggiornamento in presenza, l’Odg mette a disposizione corsi online proprio per dare la possibilità a tutti di adempiere ad un obbligo previsto dalle norme vigenti. Infine, essendo la formazione professionale e il procedimento disciplinare relativo al mancato adempimento un atto di natura amministrativa vige il principio del tempus regit actum in virtù del quale si applica il regolamento vigente all’avvio del procedimento disciplinare.
C.D.N. 12 giugno 2024, n. 10 – Presidente Elio Donno – Relatore Gian Mario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

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