A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

15/2024. Informazione e pubblicità. È vietata qualsiasi forma di commistione tra i due ambiti. Il giornalista non può in nessun modo rendersi veicolo non dichiarato di un messaggio pubblicitario anche quando pubblica gratuitamente contenuti da profili social privati
Il giornalista ha il dovere di assicurare ai cittadini il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario, pertanto, non presta il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie. Tale norma vieta rigorosamente a tutti gli iscritti all’Albo di rendersi in qualsiasi modo veicolo non dichiarato del messaggio pubblicitario e non introduce una distinzione a seconda che la/il giornalista svolga questa attività percependo o meno un compenso.
Nel caso esaminato l’incolpata aveva pubblicato sul proprio profilo social immagini che la ritraevano con indosso abiti e accessori indicanti i brand produttori con didascalie richiamanti per lo più account delle stesse aziende, sostenendo di svolgere tale attività – la realizzazione di non meno di 5000 post nell’arco di un anno riferibili a prodotti di differenti brand selezionati a suo insindacabile giudizio – a titolo gratuito per rendere edotti i suoi followers sulle novità della moda.
In tale attività, sebbene effettuata dall’incolpata da free lance, gratuitamente e da un profilo social privato, non è escludibile una commistione tra informazione e pubblicità proprio per come viene rappresentata dalla giornalista l’esibizione di brand di diverse case di moda, che seppur priva dell’indicazione con cui abitualmente – e obbligatoriamente – si identifica il  messaggio, svolge negli interessi dei titolari dei marchi, la stessa identica funzione esercitata da un comune messaggio pubblicitario. È la commistione fra i due linguaggi, informativo e pubblicitario, che la norma vieta e che l’incolpata ha invece non distinto nella realizzazione dei suoi post a ritenere la sua condotta non conforme alla norma deontologica contestatale.
Questo Consiglio ha, altresì, invitato Il Consiglio dell’Ordine al quale la giornalista è iscritta a verificare se le diverse attività risultate essere svolte dell’incolpata nel corso dell’istruttoria, accertatene le specificità, non confliggano con l’esclusività richiesta ai giornalisti professionisti o con la permanenza dell’iscritta all’Albo.
C.D.N. 10 ottobre 2024, n. 15 – Presidente Elio Donno – Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (sanzione: avvertimento).

16/2024. Il giornalista deve sempre verificare i fatti e deve rettificare una notizia quando si rivela inesatta, anche in assenza di una specifica richiesta 

La verità (anche putativa) dei fatti raccontati resta la priorità da perseguire nel dare una notizia. Se la notizia raccolta da una fonte si rivela inesatta il giornalista è tenuto a rettificarla, anche senza specifica richiesta, al fine di tutelare il diritto dei cittadini ad una completa e veritiera informazione. La rettifica si rende ancor più necessaria se si è data una notizia – rivelatasi poi non esatta – che ha procurato un ingiustificato allarme tra i lettori. Nel caso preso in esame dal Cdn in un articolo si riferiva di un presunto adescamento ai danni di minori che – in seguito a verifiche degli inquirenti – si era rivelato del tutto infondato. A tal riguardo va ricordato quanto sancito dalla Cassazione civile (sez. I, sentenza n. 29265/2022) la quale ribadisce che il giornalista deve verificare la notizia in modo completo e specifico: “La verità putativa è concetto distinto dalla mera verosimiglianza, perché presuppone la buona fede del giornalista e, quindi, l’involontarietà dell’errore commesso ad esito dei controlli calibrati sulla gravità della notizia e sull’urgenza di informare il pubblico. Unica eccezione – ricorda la Cassazione – è rappresentata dal caso in cui la fonte sia l’autorità investigativa o giudiziaria. Il dovere di accertare la verità del fatto pubblicato riguarda non solo il momento della divulgazione ma anche l’aggiornamento della notizia che si renda necessario con il trascorrere del tempo”.
C.D.N. 10 ottobre 2024, n. 16 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche (sanzione: sospensione due mesi).

 

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