A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

 

 

L’insopprimibile diritto di critica non può trasbordare in illazioni gratuite che minano la dignità di colleghi citati nell’articolo

Il giornalista nell’esercitare il suo insopprimibile diritto di critica non può travalicare i limiti della continenza espressiva tanto da arrivare all’utilizzo di espressioni concretamente e inutilmente offensive volte a minare la dignità di persone che ritiene di citare. Nel caso esaminato, l’incolpato, intervenendo con un suo articolo nel dibattito circa la soppressione dell’Ordine dei giornalisti – posizioni legittime e rispettabili come tutte le valutazioni rese da più parti sul tema – aveva però, per inciso, indirizzato nei confronti di un singolo collega eletto nell’organismo di categoria illazioni gratuite che non avevano trovato alcuna giustificazione neanche in termini di interesse pubblico della notizia. Non si può quindi indicare come legittimo diritto di critica un ‘passaggio’ che nulla ha aggiunto ad una tesi ampiamente e chiaramente illustrata, e che appare una distorsione rispetto al diritto a informare il pubblico. Le parole utilizzate dall’incolpato, nell’articolo contestato, nei confronti del giornalista citato, infatti, hanno finito con l’apparire addirittura una forzatura attraverso la quale, al di là delle intenzioni, si è lesa la dignità di un collega democraticamente eletto dagli iscritti all’Ordine e quindi legittimato a rappresentare gli interessi della categoria dei giornalisti.

C.D.N. 13 aprile 2022, n. 10 – Presidente e Relatore Elio Donno – Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Umbria (sanzione: avvertimento).

 

Episodi di vita quotidiana di un minore ancorché resi noti dal genitore nel proprio profilo social non possono essere utilizzati in modo strumentale per criticare il suo ruolo pubblico 

Le abitudini di un minore non possono essere utilizzate per muovere una critica a un esponente politico. In base all’art. 9 della Carta di Treviso, il giornalista è tenuto a prestare sempre particolare attenzione nei confronti di strumentalizzazioni da parte di adulti (fossero anche i genitori consenzienti) dell’immagine o dell’attività del minore. Nel caso esaminato, il direttore di una testata aveva pubblicato in prima pagina un’immagine di un minore che, seppur generica evocava, un reale momento di vita vissuta dalla figlia della personalità politica al centro della cronaca. Il riferimento alle abitudini della minorenne, inconferente e strumentale rispetto ai fatti narrati, reso efficace dalla scelta fotografica ha pregiudicato la riservatezza del minore che il giornalista è tenuto a tutelare.

C.D.N., 13 aprile 2022, n. 9 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Ciccone – Confermata la delibera del Consiglio di disciplina territoriale della Puglia (sanzione: censura).

STAMPA QUESTA PAGINA