A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

n. 4/2024 – Diritto di difesa. La violazione non può essere invocata per la mancata notifica
dell’atto di incolpazione, come motivo di annullamento del procedimento disciplinare, se
l’incolpato non ha adempiuto agli obblighi di comunicare all’Ordine di appartenenza la
variazione dell’indirizzo di residenza e del domicilio telematico certificato. Ogni iscritto deve
provvedere a trasmettere i recapiti aggiornati 

Ogni iscritto all’Albo è obbligato a comunicare all’Ordine di appartenenza eventuali variazioni
dell’indirizzo di residenza e del proprio domicilio digitale certificato. Peraltro la titolarità di pec è
una precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione
regolamentata dall’Ordinamento come chiarito dal ministero della Giustizia con nota DAG
17.09.2020.0144610.U inviata all’Ordine nazionale nel 2020. Pertanto, nel caso esaminato, la
violazione del diritto di difesa invocata dall’incolpato come questione pregiudiziale non poteva
rappresentare un elemento per rendere nullo il procedimento, in quanto il ricorrente non aveva
informato l’Ordine di appartenenza del cambio di indirizzo di residenza né aveva comunicato
l’indirizzo corretto di Pec. D’altra parte, se così non fosse, risulterebbe facile per ogni iscritto
sottrarsi a comunicazioni, notifiche, richieste di pagamento e quant’altro, come già rilevato
costantemente da questo CDN (cfr. CDN n. 7/2017, n. 22/2016, n. 32/2019).  È pacifico, infatti, il
principio secondo cui nessuno può trarre vantaggio dal proprio dolo, ossia da una situazione di
difetto determinata dallo stesso soggetto che se ne lamenta. Ciò esenta da ogni responsabilità
l’organo disciplinare che, sempre nel caso esaminato, aveva proceduto, come emerso
nell’istruttoria, a richiedere informazioni sull’indirizzo al Comune indicato dal ricorrente come
quello di residenza, a seguito dell’ennesima mancata consegna telematica e cartacea della delibera
conclusiva, apprendendo il suo trasferimento. Pertanto, ritenuta infondata la questione pregiudiziale
per i motivi sopraesposti, questo Consiglio ha svolto l’esame di merito. Ed è in ragione delle
condotte rimproverate già nell’atto di avvio del procedimento, che questo Consiglio Nazionale,
svolta la propria istruttoria e sentito il ricorrente, ha deliberato di riconoscerle e pertanto di
confermare la sanzione comminata dal Collegio territoriale.     
    
C.D.N. 14 marzo 2024, n. 4 – Presidente Elio Donno. Relatrice Maria Annunziata Zegarelli.
Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei
giornalisti della Calabria (confermata sanzione: sospensione di 12 mesi)

STAMPA QUESTA PAGINA