A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

 N. 5/2024 – Nel deliberare una sanzione disciplinare non è necessaria una motivazione articolata e dettagliata. Può essere sufficiente anche una motivazione succinta purché frutto della valutazione di più atti che nell’insieme costituiscono una valutazione logica nella decisione finale

Nel caso di delibera sanzionatoria di un collegio giudicante di primo grado, nel corso di un procedimento amministrativo – come è nel caso delle deliberazioni dei Consigli di Disciplina sia territoriali che nazionale – non è necessaria una motivazione analitica e dettagliata (cfr. Tribunale sez. I – Torino, 18/05/2023, n. 2090, Corte appello sez. I – Bari, 24/04/2023, n. 674). La motivazione può, dunque, essere essenziale e sintetica purché la decisione finale sia il frutto di una analisi risultante per relationem da un insieme di altri atti. La motivazione della sanzione, in sostanza, può essere determinata dalla valutazione di tutti gli elementi a disposizione e nella loro esposizione rendendo logico e coerente l’esito finale a cui si giunge anche in maniera succinta nella conclusione.       
Nel caso preso in esame dal Cdn, la decisione del primo collegio giudicante, nella contestazione alla giornalista erano puntualmente riportati gli articoli del Testo Unico dei doveri del giornalista che si ritenevano violati – nello specifico anche le norme relative ai doveri su informazione e pubblicità – tanto che la ricorrente è stata perfettamente in grado di istruire la sua linea difensiva, ammettendo peraltro di aver commesso i comportamenti contestati e di non aver mai saputo – pur essendo praticante – dell’esistenza del TU.    
C.D.N. 15 aprile 2024, n. 5 – Presidente Elio Donno. Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria (confermata sanzione: censura)

 

 

 

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