A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

n. 3/2024 – Principio di completezza dell’informazione, rispetto della verità sostanziale dei
fatti. La “versione” del collega deve trovare spazio anche in considerazione del dovere di
collaborazione e di solidarietà fra appartenenti a una stessa categoria professionale

La collaborazione e solidarietà tra colleghi non può mai venir meno tanto più se, operando in una
situazione di tensione, un cronista può correre dei rischi a causa del clima ostile verso la stampa.
Nel caso preso in esame dal Cdn un giornalista, durante una manifestazione no vax, nel riportare
momenti di tensione in un articolo, ha raccontato soltanto la tesi di un manifestante che riteneva di
essere astato aggredito da un cronista, tanto da essere caduto rovinosamente a terra. Versione
smentita dal collega interessato e dalle immagini di un video dove si vedevano, invece, le
intimidazioni al giornalista e l’invito ad andarsene senza riprendere la manifestazione. Il ricorrente
ha riportato le dichiarazioni del manifestante che è caduto e di altri cinque manifestanti ma non del
collega cronista accusato di aggressione né quelle delle forze dell’ordine presenti. In questo modo è
venuta meno la completezza dell’informazione, la verità sostanziale dei fatti e la dovuta
collaborazione e solidarietà tra colleghi così come previsto dal Testo Unico dei doveri del
giornalista.
C.D.N. 15 febbraio 2024, n. 3 – Presidente Elio Donno, relatore Gian Mario Sias.  Respinto il
ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti
dell’Emilia Romagna (confermata sanzione: avvertimento).

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