A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
n. 1/2022 Irricevibile il ricorso presentato dopo i termini decadenziali
È irricevibile un ricorso presentato dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo art. 60, comma 1, della Legge n. 69/1963 – in combinato disposto con l’art. 8 del D.P.R. 137/2012 – che stabilisce che le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine (rectius Consiglio di disciplina nazionale ex Dpr 137/2012) (…) possono essere impugnate dall’interessato e dal pubblico ministero competente (…) nel termine di trenta giorni; e dall’art. 59, comma 2, del D.P.R. 115/1965 che stabilisce altresì che i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.
Nel caso esaminato dal Consiglio di disciplina nazionale, il giornalista che ha presentato ricorso avverso una deliberazione presa dal Cdt della Sardegna (che ha comminato la sanzione della sospensione di due mesi) non ha rispettato i termini decadenziali inviando l’atto di impugnazione sette giorni dopo la scadenza degli stessi.
C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 1 – Presidente Elio Donno – Segretario/Relatore Vincenzo Ciccone. Dichiarato irricevibile il ricorso avverso la delibera del CDT Sardegna (confermati 2 mesi sospensione)
n. 2/2022 Formazione professionale. Il giornalista impossibilitato da motivi di salute a far fronte all’obbligo formativo deve comunicare la propria situazione all’Ordine di appartenenza
Alla luce di quanto previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell’Ordine, adottato in esecuzione all’ex art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 nonché delle Linee guida sull’inadempimento all’obbligo formativo del 6 febbraio 2018 e dell’articolo 21-octies della legge 241 del 1990, nel caso di parziale inadempimento dell’obbligo formativo la sanzione è l’avvertimento mentre nel caso di totale inottemperanza la sanzione da infliggere è la censura. Il Cdn, in ottemperanza di quanto previsto dalle norme, ha dunque respinto il ricorso presentato da un giornalista iscritto che non aveva ottemperati ad alcun obbligo formativo nel triennio 2014-2016 e che aveva contestato la sanzione della censura adducendo – quale motivo per il mancato adempimento – una malattia invalidante causata da gravi patologie da cui era affetto da molti anni. Il Cdn ha respinto il ricorso perché il ricorrente avrebbe dovuto segnalare il suo caso all’Ordine regionale per chiedere determinazioni di competenza ivi compresa la riponderazione dei crediti da maturare nel triennio (art. 13, Regolamento formazione).
C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 2 – Presidente Elio Donno – Segretario Vincenzo Ciccone – Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Cdt Lombardia (confermata la censura)
n. 3/2022 Formazione professionale. La residenza all’estero non può essere motivo giustificante l’inottemperanza all’obbligo formativo
Secondo quanto stabilito nel Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell’Ordine adottato in esecuzione all’ex art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 nonché dalle Linee guida sull’inadempimento all’obbligo formativo del 6 febbraio 2018 e dall’articolo 21-octies della legge 241 del 1990, nel caso di adempimento parziale all’obbligo di fpc la sanzione da infliggere al giornalista è l’avvertimento mentre nel caso di totale inottemperanza la sanzione da infliggere è la censura. Sulla base di ciò il Cdn ha confermato la censura inflitta a un giornalista che era totalmente inadempiente nel triennio 2014-2016. Il giornalista aveva giustificato tale inadempienza spiegando che era residente all’estero per motivi di lavoro ma tale circostanza si sarebbe dovuta comunicare subito all’Ordine di appartenenza (ai sensi dell’art. 37 della L. 69/1963 è obbligo dell’iscritto chiedere il trasferimento dall’Albo regionale di appartenenza in caso di cambiamento di residenza) e attendere la risposta dello stesso su una eventuale esenzione, anche se la residenza all’estero di per sé non è una giustificazione dal momento che il ricorrente avrebbe potuto in ogni caso provvedere all’obbligo formativo grazie ai corsi online.
Il Cdn ha inoltre stabilito che l’essere residente all’estero non può invocarsi come motivo di ricorso sotto il profilo della incompetenza a decidere sulla vicenda disciplinare, dal momento che la condotta negligente precedente (la mancata comunicazione del cambio di residenza) non può determinare l’originarsi di una situazione di vantaggio (il potere di eccepire il difetto di competenza del CDT di iscrizione a pronunciarsi).
C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 3 – Presidente Elio Donno – Segretario Vincenzo Ciccone – Relatrice Sara Salin. Respinto il ricorso avverso la delibera del Cdt Lombardia (confermata la censura)
n. 4/2022 La pubblicità non può essere confusa con l’informazione. Il giornalista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche quando utilizza i social network. Pertanto è sanzionale se pubblica proprie immagini nelle quali compaiono ben visibili i brand di abiti e accessori indossati
Il giornalista, nell’utilizzo di ogni strumento di comunicazione compresi i social network, è tenuto al rispetto dei principi deontologici, come espressamente richiamato nel Testo Unico dei doveri (Art. 2, lett. g). Pertanto non può considerare la sua espressività nello spazio virtuale come condotta esente da obblighi professionali. Nel caso esaminato una direttrice di un noto settimanale di moda aveva pubblicato dall’account personale attivo in una piattaforma di condivisione molto popolare, proprie immagini nelle quali comparivano in gran rilievo i nomi delle case produttrici degli abiti e degli accessori indossati negli scatti. Foto, per di più, in ragione del meccanismo del tag, rintracciabili da chiunque visualizzi un brand tra quelli richiamati. Per l’incolpata tale condotta non poteva essere configurabile come una forma di pubblicità in quanto abiti e accessori indossati erano di sua proprietà e non più in commercio e l’interazione intendeva fornire alle lettrici le indicazioni delle griffe da lei scelte per completezza di informazione. La fluidità tipica del paradigma reticolare, dove operano figure come gli influencer, lascia che la reputazione prenda forma come pubblicità sociale ed è innegabile che la condotta dell’incolpata abbia contribuito ad alimentare il buon nome delle case produttrici liberamente scelte dalla direttrice. Il giornalista non può prestare il proprio nome, la propria immagine, (e nella fattispecie l’immagine della propria figlia minore), per iniziative che non possono definirsi un’esigenza informativa verso i lettori. Quando un giornalista entra nell’agorà virtuale partecipa al dibattito pubblico che in quella dimensione si sviluppa. C’è un elemento fondamentale che distingue il mediatore tra i fatti e la loro rappresentazione – cioè il giornalista – da altri soggetti che agiscono nella rete: la credibilità che conferisce valore ai contenuti postati anche quando ci si mostra in momenti vita privata (dunque privi di notiziabilità) come nel caso delle immagini contestate. L’adesione ai valori deontologici di una professione che scommette quotidianamente su se stessa per mantenere vivo il legame di fiducia tra chi sceglie di credere nel mediatore per formarsi una libera opinione e chi questa funzione incarna non può ammettere ambiguità (Cfr. C.D.N. 12/2021). Pertanto la pubblicità non può essere mai confusa con l’informazione.
C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 4 – Presidente Elio Donno – Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermata la censura).
n. 5/2022 Il ricorso avverso alla delibera del Consiglio di disciplina territoriale è dichiarato irricevibile se presentato oltre il termine dei 30 giorni dalla notifica
Il termine perentorio per la presentazione dei ricorsi al Consiglio di disciplina nazionale è fissato in 30 giorni che decorrono dalla notifica della deliberazione di prima istanza come stabilito dall’art. 60, comma 1, della Legge n. 69/1963 in combinato disposto con l’art. 8 del DPR n. 137/2012. Pertanto se l’impugnativa viene presentata oltre la scadenza prevista è dichiarata irricevibile. Nel caso esaminato non solo la notifica dell’atto al ricorrente da parte del Consiglio di disciplina territoriale era stata regolarmente effettuata, dunque la decorrenza del dies a quo per il calcolo del termine di presentazione del ricorso risultava acclarata, ma le ulteriori motivazioni avanzate in via preliminare dal giornalista circa la lesione del diritto di difesa per la mancata contezza degli addebiti contestati si dimostravano non provate e la richiesta anch’essa tardiva di accesso agli atti non poteva rappresentare un motivo di remissione dei termini.
C.D.N. 16 febbraio 2022, n. 5 – Presidente/Relatore Elio Donno – Dichiarato irricevibile il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (confermata la censura).