A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

 

  1. 1/2024 – Radiazione. È improcedibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso presentato dal giornalista risultato al momento della trattazione non più iscritto all’Albo ed essendo stato accertato che la massima sanzione era stata inflitta dal Consiglio di disciplina territoriale quando l’incolpato risultava regolarmente iscritto.

La legge istitutiva della professione giornalistica non contempla una norma che impedisca agli iscritti di chiedere la cancellazione in pendenza di un’azione disciplinare. Tuttavia, la Corte di Cassazione stabilì nel 2011, pronunciandosi su un noto caso, che l’evidente vuoto non può peraltro condurre ad una diversa interpretazione della normativa, tenuto conto delle caratteristiche del potere disciplinare che, seppure ispirato a prevalenti interessi pubblicistici, è comunque, per sua natura, esercitabile solo sul presupposto della perdurante iscrizione all’Ordine al momento della irrogazione della sanzione disciplinare (Cass. Civ. n. 14407/2011). Pertanto, nel caso esaminato, Questo Consiglio, non poteva non tener conto del fatto che l’intervenuta cancellazione dall’Ordine dei giornalisti del ricorrente costituiva una situazione giuridica soggettiva nuova che aveva mutato radicalmente il quadro esistente al momento della proposizione del ricorso, palesando la mancanza di legittimazione ad agire dell’impugnante, avendo perso lo status di giornalista. L’organo disciplinare non poteva, dunque, esercitare i suoi poteri trattandosi il soggetto ricorrente non più appartenente alla categoria professionale.  Sempre nel caso esaminato, Questo Consiglio, ha accertato, inoltre, che la richiesta di cancellazione dall’Albo inviata dall’incolpato in pendenza dell’azione disciplinare davanti al Consiglio di disciplina territoriale è stata trasmessa – anche nella sua prima versione peraltro non formalmente corretta e in ogni caso non immediatamente efficace (la cancellazione dall’Albo deve essere successivamente deliberata dal Consiglio regionale dell’Ordine) – dopo la decisione del Collegio di prime cure, assunta sì nello stesso giorno della comunicazione fatta pervenire dall’incolpato, ma in un orario precedente come certificato dal verbale di chiusura della seduta dell’organismo disciplinare.    
C.D.N. 18 gennaio 2024, n. 1 – Presidente e relatore Elio Donno.  Dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (confermata sanzione: radiazione)

 

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  1. 2/2024 – Il diritto del giornalista ad informare su di una vicenda giudiziaria o di cronaca è insopprimibile ma deve necessariamente bilanciarsi con le norme giuridiche che tutelano la personalità altrui.

È insopprimibile diritto del giornalista scrivere di una vicenda giudiziaria o di cronaca che ha avuto rilevanza pubblica. Ma è altresì dovere dello stesso attenersi al principio secondo cui il diritto ad informare deve bilanciarsi con le norme giuridiche che tutelano la personalità altrui. Bilanciamento tra diritti e doveri che viene sancito negli articoli 1 e 2 del Testo Unico che regola la professione giornalistica. 

Nel caso preso in esame dal Cdn un giornalista nel ricordare il rapimento di due ragazze ha attribuito alle stesse (che avevano esplicitamente e più volte detto di non voler più parlare pubblicamente a causa anche delle gravi minacce di cui erano state oggetto) delle frasi virgolettate che – stando alle loro dichiarazioni – non avevano mai pronunciato in occasione della liberazione di un’altra cooperante. Le frasi in realtà erano attribuibili a persone vicine alle due ragazze, quindi, si trattava di frasi pronunciate da terzi, disconosciute dalle due protagoniste. La Cassazione con una sentenza ha chiarito al riguardo che pubblicare una notizia in assenza di verifiche ovvero nel caso in cui non siano possibili controlli comporta per il giornalista l’accettazione del rischio che quanto narrato non corrisponda a verità (cfr. Cass. Pen. Sez V, n. 29867/2021). Va altresì sottolineato che in questo modo si deroga al principio dell’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti e dell’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e della buona fede (art.1 T.U.).  Non ci si può neanche appellare al “giornalismo narrativo” per giustificare la scelta del giornalista perché, ammesso che esista questo particolare categoria di giornalismo, seppur utile a restituire ambient e sentiment, non può certo creare “zone franche” all’interno delle quali si opera una sospensione delle norme che regolano la professione.

C.D.N. 18 gennaio 2024, n. 2 – Presidente Elio Donno. Relatore Paolo Giovagnoni. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (confermata sanzione: censura).

 

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