A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

Minori. È sanzionale il giornalista che pubblica dati sensibili non indispensabili ai fini della ricostruzione del fatto rendendo identificabile il minore indirettamente coinvolto nel fatto di cronaca

Nel legittimo esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha il dovere di osservare un comportamento rigoroso nella trattazione di tutte le vicende che coinvolgono in modo diretto o indiretto un minore, avendo come primaria considerazione il maggiore interesse del bambino, interesse rispetto al quale tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati. È uno dei fondamenti della Carta di Treviso, dal quale declinano le condotte che gli iscritti all’Albo devono osservare. Pertanto è sanzionabile il giornalista che pubblica elementi non essenziali ai fini della ricostruzione del fatto, ma tali da rendere riconoscibile il minore indirettamente coinvolto nel fatto di cronaca. Nel caso esaminato l’incolpato aveva riportato finanche l’indirizzo dell’abitazione dove si era consumata una tragedia privata: un uomo morto di overdose che lasciava moglie e figlio. Quando si scrive di vicende drammatiche, come più volte stabilito nella giurisprudenza domestica, il giornalista è tenuto all’essenzialità dell’informazione, nel rispetto della tutela della dignità della persona, del diritto all’anonimato e del rispetto della Carta di Treviso che tutela i minori coinvolti nella vicenda, oltre al rispetto del codice deontologico sul trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

C.D.N. 20 luglio 2023, n. 17 – Presidente Elio Donno – Relatrice Laura Trovellesi Cesana.  Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (confermata sanzione: avvertimento).

 

Non è sanzionale il giornalista che pubblica un dato essenziale al fine della ricostruzione del fatto anche se raggiunto da una diffida dell’interessato al centro della cronaca se non ricorrono condizioni violative della privacy

Il giornalista che riferisce nella ricostruzione di un fatto di cronaca tutti gli elementi ritenuti essenziali per rappresentare al pubblico più vasto la sostanziale verità dei fatti non è sanzionabile. Nel caso esaminato, l’incolpato aveva pubblicato tra l’altro il nome della via dove era ubicata la villa di un noto personaggio assaltata dai malviventi, in presenza di una raccomandazione a non rendere noto l’indirizzo del luogo di commissione del reato rivolto dalla vittima della rapina al giornalista nel corso della telefonata con la quale gli raccontava nei dettagli il drammatico episodio. Ancorché l’avvenuta richiesta a non pubblicare non sia stata acclarata nel corso del procedimento, la condotta deontologica del giornalista va riferita all’eventuale violazione delle norme che tutelano la privacy che in questo caso non è stata accertata, in quanto i dati riferiti dall’incolpato sono risultati tutti riconducibili al legittimo esercizio del diritto di cronaca e la pubblicazione del  luogo di commissione del reato non ha esposto la persona coinvolta a possibili rischi stante la sua notorietà e il fatto narrato dal giornalista fosse già di dominio pubblico.

 C.D.N. 20 luglio 2023, n. 18 – Presidente Elio Donno – Relatrice Laura Trovellesi Cesana.  Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.

 

Carta di Treviso. Insussistenza della contestazione di identificabilità del minore se nella foto non compariva il volto della minore né la sua figura intera

La Carta di Treviso impone al giornalista di anteporre il diritto alla riservatezza del minore al diritto di cronaca e da qui discende la garanzia all’anonimato laddove il minore stesso sia coinvolto in fatti che ne determinano l’attenzione degli organi di informazione. Particolare accuratezza va dunque osservata sia rispetto ai dati anagrafici e di residenza sia alle fotografie. Rispetto a queste ultime affinché una foto possa essere pubblicata non deve ritrarre il volto del minore né la figura intera da cui si possono desumere le caratteristiche che lo rendono riconoscibile. Il Consiglio di Disciplina nazionale ha accolto il ricorso di un giornalista sanzionato perché aveva pubblicato la foto di una 17enne coinvolta in un fatto di cronaca. Stante la contestazione di identificabilità della minore, l’annullamento della delibera è stato determinato dal fatto che nella foto non compariva il volto della minore né la sua figura intera ma soltanto una parte dei capelli che avevano sfumature azzurre a corredo di un articolo dove non vi erano indicati i dati sensibili relativi alla ragazza né riferimenti che potessero identificare il quartiere di residenza o la scuola frequentata.

L’insieme dei dati sensibili proposti, anche valutati unitariamente e con l’esame aggiuntivo sia del contesto demografico (una città con più di 50 mila abitanti), sia della diffusa abitudine delle adolescenti a dipingersi i capelli, hanno dunque portato ad escludere la riconoscibilità della minorenne: riconoscibilità che deve necessariamente essere parametrata alla capacità di una persona di individuarne un’altra sulla base di generici dati personali a sua conoscenza e non riconducibile alla valutazione di una persona o di un numero assai ristretto di persone già a conoscenza di specifici dati personali. Non ravvisando violazione al divieto di identificabilità, il CDN non ha ritenuto sussistente una responsabilità deontologica.

C.D.N. 20 luglio 2023, n. 19 – Presidente: Elio Donno – Relatore: Vincenzo Quaratino. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti dell’Abruzzo.

 

 

 

 

 

 

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