A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

 

Manifesto disconoscimento dei principi deontologici (art. 2, comma 2, del Testo Unico dei doveri del giornalista). Irretroattività

Ad un giornalista può essere contestato l’art. 2, comma 2, del Testo Unico dei doveri soltanto se la violazione per cui è già stato sanzionato una prima volta è avvenuta dopo l’entrata in vigore della modifica del Testo Unico dei doveri del giornalista, datata 1° gennaio 2021. L’articolo succitato, infatti, recita: “Il giornalista si riconosce nei principi del presente Testo unico ed è incolpabile a titolo di manifesto disconoscimento dei principi deontologici che regolano l’esercizio della professione, quando sia stato sanzionato con una decisione non più impugnabile e sia nuovamente incolpato, nell’arco di un quinquennio dal precedente provvedimento disciplinare, per aver violato il medesimo principio con il proprio comportamento. Se ricorrono tali condizioni, l’accertamento della reiterazione della stessa violazione disciplinare comporta l’applicazione almeno della sanzione immediatamente più grave”.  La contestazione va inoltre specificata con esattezza nel capo d’incolpazione con precisi riferimenti temporali. Nel caso preso in esame dal Cdn un giornalista era stato sanzionato con la sospensione di due mesi per non aver adempiuto agli obblighi formativi relativi al triennio 2017-2019. Il ricorrente risultava sanzionato per la medesima inadempienza relativa al triennio 2014-2016. Il Cdn ha parzialmente accolto il ricorso in quanto la cosiddetta “recidiva” può essere contestata soltanto dopo la sua entrata in vigore, annullando così la sospensione e deliberando per la censura (così come previsto nelle Linee guida in materia di sanzioni per inadempimento dell’obbligo formativo deliberate dal CNOG nel febbraio 2018).

C.D.N. 21 giugno 2023, n. 14 – Presidente/relatore Elio Donno. Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana (ridotta la sanzione: da sospensione per due mesi a censura)

 

Il giornalista è tenuto alla verifica sostanziale dei fatti anche se per la loro ricostruzione attinge da dichiarazioni virgolettate pubblicate da agenzia di stampa. Non può essere dato per assodato ciò che ancora non può essere certamente riscontrato    
Il giornalista non può assumere per verità fattuale una ricostruzione di parte sebbene contenuta in una dichiarazione rilasciata a una agenzia di stampa, ancor più se l’accertamento di quanto sostenuto nel virgolettato assunto dal cronista avrebbe potuto avere un riscontro in tempi definiti ma ancora non determinatisi. Nel caso esaminato il giornalista nella ricostruzione di una vicenda giudiziaria, prima ancora del deposito delle motivazioni di una sentenza, aveva dato per effettive quelle illustrate dalla difesa di un imputato senza caratterizzarle per quelle che erano e cioè valutazioni di parte. Il cronista nel restituire al pubblico più vasto le posizioni dei protagonisti di una vicenda dovrà rappresentarli come tali senza attribuire loro una certezza al momento non disponibile. Ciò in ossequio al rispetto della verità sostanziale dei fatti. La condizione nella quale il cronista – alle prese per la prima volta con un caso giudiziario complesso e di grande rilievo – ha redatto l’articolo ha giustificato la riduzione della sanzione.

C.D.N. 21 giugno 2023, n. 15 – Presidente Elio Donno – Relatore Gian Mario Sias. Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (ridotta la sanzione: da censura ad avvertimento)

L’assemblamento di più lanci di agenzia non solleva il giornalista dalla verifica dei fatti e il direttore della testata dalla responsabilità di quanto pubblicato se nell’articolo viene restituita al pubblico più vasto una ricostruzione non corrispondente alla realtà       
Il giornalista che rilancia assemblando più takes diffusi da agenzie di stampa non può esimersi dal rispetto delle regole deontologiche, che lo obbliga alla verifica, al rispetto della verità sostanziale dei fatti, alla completezza dell’informazione. Nel caso esaminato, il giornalista aveva ritenuto che la completa coincidenza tra quanto contenuto nei takes dell’agenzia di stampa aggregati e l’articolo pubblicato nella sezione web del giornale da lui diretto potesse sollevarlo da ogni responsabilità, quando il doveroso accertamento dei fatti avrebbe impedito che una posizione di parte espressa da un protagonista di una vicenda giudiziaria, la difesa dell’incolpato,  venisse restituita nell’articolo e nella titolazione con assertività e senza alcuna formula dubitativa.  Sostenere che la formula dubitativa è dovuta solo in caso di incertezza e che la notizia rilanciata consisteva nelle dichiarazioni del legale dell’imputato, è totalmente fuorviante mancando in questo caso una separazione chiara tra la notizia e i commenti a corredo.

C.D.N. 21 giugno 2023, n. 16 – Presidente Elio Donno – Relatore Gian Mario Sias. Respinto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto (sanzione: avvertimento)

 

 

 

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