A cura di Laura Trovellesi Cesana 
e Maria Annunziata Zegarelli

 

 

  1. 20/2023 Vizio insanabile. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi all’organismo disciplinare. La violazione del diritto di difesa determina l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti al medesimo Collegio territoriale affinché avvii nuovo procedimento

L’art. 56 della legge n. 69 del 1963 stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato sia invitato a comparire dinanzi al Consiglio. Pertanto è nulla la deliberazione se il procedimento disciplinare non contempla la convocazione in audizione del giornalista chiamato a esporre le sue ragioni a discolpa.  In particolare, nel caso esaminato, il Collegio territoriale aveva, sì, convocato il giornalista a comparire ma, nell’assumere il provvedimento sanzionatorio, aveva ignorato la richiesta di rinvio per impedimento trasmessa dall’incolpato, provata da idonea documentazione sanitaria, senza procedere a nuova convocazione. Difatti, nella deliberazione impugnata si ribadiscono i motivi della contestazione senza fare alcun accenno alla richiesta di rinvio formulata dall’incolpato.  Ci si trova quindi dinanzi ad un vizio procedurale insanabile, quale la violazione del diritto alla difesa, ciò determina l’annullamento della delibera impugnata con rinvio al Consiglio di disciplina territoriale che, in diversa composizione, dovrà provvedere a un nuovo procedimento.

C.D.N. 21 settembre 2023, n. 20 – Presidente e Relatore Elio Donno.  Annullata la delibera resa dal Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e rinviati gli atti al medesimo organo affinché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio.

 

  1. 21/2023 Si annulla la delibera che contiene un capo di incolpazione generico che mina il diritto inderogabile alla difesa

Affinché un procedimento disciplinare possa svolgersi nel pieno rispetto procedurale nei confronti di un giornalista il Cdt che avvia l’iter, deve enunciare in forma chiara e precisa il fatto contestato e le relative norme di legge e deontologiche contenute nel Testo Unico dei Doveri del Giornalista che sarebbero state violate dall’incolpato. Condizione, questa, inderogabile per il corretto esercizio del diritto di difesa (art. 12 del vigente Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale) che, nel caso di una contestazione generica, non può essere garantito. Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato in diverse sentenze che laddove il diritto di difesa risulti inibito dalla genericità del fatto contestato si determina la nullità dell’atto sanzionato deliberato dall’organo giudicante. Orientamento più volte ribadito anche dal Cdn. Nel caso preso in esame dal Cdn alla ricorrente era stato contestato un comportamento da portavoce di un dirigente di un ente pubblico mentre la stessa risultava essere ufficio stampa dell’ente stesso. Contestazione contenuta nella delibera sanzionatoria e non in quella di apertura del procedimento disciplinare.

C.D.N. 21 settembre 2023, n. 21 – Presidente Elio Donno – Relatore Vincenzo Quaratino. Annullata con rinvio ad altro Collegio la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia.

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