A cura di Laura Trovellesi Cesana
e Maria Annunziata Zegarelli
Respinto il ricorso del PG se i fatti non sono sufficientemente provati nonostante gli approfondimenti istruttori del Consiglio di disciplina nazionale
Se i fatti oggetto di accertamento in relazione alla responsabilità disciplinare risultano prescritti e/o comunque non sufficientemente provati anche a seguito delle richieste e degli approfondimenti istruttori svolti dal Consiglio di disciplina nazionale, l’impugnazione del procuratore generale deve essere respinta e l’azione disciplinare dichiarata prescritta.
C.D.N. 4 giugno 2021, n. 10 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatrice Maria Zegarelli. Respinto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo avverso la delibera di archiviazione del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia.
Non è responsabile il giornalista dell’ufficio stampa istituzionale per i contenuti pubblicati sul profilo social di un amministratore pubblico
La deontologia professionale dei giornalisti si applica a ogni mezzo e forma di comunicazione realizzata in modalità digitale. Va altresì affermato il principio secondo il quale non può esserci la culpa in vigilando se un giornalista, direttore responsabile di un sito on line o a capo di un ufficio stampa istituzionale, non controlla il profilo personale twitter di un Amministratore che lo usa per pubblicizzare iniziative politiche personali. Non può esserci responsabilità, appunto, non potendo vigilare su un profilo del quale non si ha la gestione. Inoltre, se esiste una distinzione di ruoli tra Ufficio stampa dell’ente pubblico e staff del politico o amministratore a capo di quell’ente, l’Ufficio stampa non può obbligare lo staff personale dell’Amministratore a cancellare una notizia (nel caso preso in esame dal Cdn la sanzione riguardava la responsabile dell’Ufficio stampa di un Comune). Non può esserci culpa in vigilando se non si ha potere di vigilare su una fonte di informazione.
C.D.N. 4 giugno 2021, n. 11 – Vice Presidente Laura Trovellesi Cesana – Relatore Massimo Duranti. Accolto il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto.
Continenza espressiva. Il giornalista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche anche quando utilizza i social network. Pertanto è sanzionale se ne supera il limite intervenendo nello spazio pubblico attraverso questo strumento di comunicazione
Il giornalista nell’utilizzo di ogni strumento di comunicazione compresi i social network è tenuto al rispetto dei principi deontologici, come espressamente nel Testo Unico dei doveri (Art.2, lett.g). Pertanto è sanzionabile se supera, come nel caso esaminato, il limite della continenza espressiva anche se il contenuto di quanto pubblicato non sia riconducibile alla testata per la quale il giornalista lavora e non sia configurabile come un mero prodotto informativo. In ragione di tali considerazioni l’incolpato, nel corso del procedimento, aveva sostenuto di aver agito da privato cittadino. Un assunto non condivisibile. Quando un giornalista entra nell’agorà virtuale partecipa al dibattito pubblico che in quella dimensione si sviluppa. I giornalisti quando sono chiamati ad analizzare i fatti esprimono il loro pensiero e sono chiamati a farlo perché viene loro riconosciuto un ruolo di osservatori in ragione della loro professione. Quando un giornalista intende proporsi nello spazio pubblico attraverso gli strumenti offerti dalla rete non può immaginare di non poter essere percepito per quello che rappresenta nella sua dimensione professionale. Non può esserci dunque alcuna distinzione tra l’agire in proprio e l’agire come giornalista, anche perché questa distinzione non è perfettamente percepibile dai possibili fruitori. L’adesione ai valori deontologici di una professione che scommette quotidianamente su se stessa per mantenere vivo il legame di fiducia tra chi sceglie di credere nel mediatore per formarsi una libera opinione e chi questa funzione incarna non può valere a momenti alterni, avere insomma doppie vesti. (C.D.N. N.2/2018). Nel merito, inoltre, all’incolpato non è stato contestato certamente il suo legittimo diritto critica che per un giornalista resta insopprimibile sempre e comunque, ma il superamento del limite della continenza espressiva nell’esercitarlo. Il riconoscimento da parte dell’incolpato di aver sbagliato nell’evocare impropriamente un familiare, ancorché minore, del personaggio pubblico al quale aveva indirizzato la sua critica, ha motivato la riduzione della sanzione.
C.D.N. 4 giugno 2021, n. 12 – Vice Presidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana. Accolto parzialmente il ricorso avverso la delibera del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio (ridotta sanzione: da censura a avvertimento).