Documento di indirizzo in tema di revisione degli elenchi dell'albo dei giornalisti 
 
 Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta dell’8 luglio 2014, tenuto conto delle conclusioni della Consulta dei presidenti e vice presidenti dei Consigli regionali dell’Ordine, svoltasi il 18 giugno 2014, ha adottato le seguenti linee di indirizzo in tema di revisione degli elenchi, ai sensi dell’art. 41 della legge n.69/1963 che definisce l’ambito di intervento cui attenersi in merito alla valutazione dell’inattività e la conseguente cancellazione.
 
1) Nella prima seduta di ogni anno il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti procede alla revisione degli elenchi, dando la priorità a tutti i giornalisti professionisti e pubblicisti che nel corso dell’anno compiono tra i 13 ed i 14 anni di iscrizione, inviando una comunicazione a mezzo pec o raccomandata. In considerazione della gravità della situazione occupazionale, quanti si trovino in condizione di documentate difficoltà di lavoro, possono chiedere il differimento della revisione al periodo successivo, comunque prima che maturi il requisito dei 15 anni di anzianità di iscrizione all’Albo. I richiedenti debbono, in ogni caso, dimostrare l’avvenuta partecipazione, o comunque la frequenza, ai corsi di aggiornamento previsti dall’ordinamento della professione. Sono sottoposti in ogni caso a revisione obbligatoria gli iscritti morosi da più di due anni qualunque sia la data di prima iscrizione, salvo il disposto di cui all’art. 41 – ultimo comma – della legge n. 69/1963.
 
2) Gli iscritti sottoposti a revisione vengono cancellati dai rispettivi elenchi se risultano inattivi da due anni. Detto termine è elevato a tre anni se trattasi di giornalista con almeno dieci anni di iscrizione. L’attività professionale deve essere dimostrata con attestazione del direttore responsabile della testata, la documentazione fiscale (Cud, Mod. Unico, buste paga, ricevute di pagamento in regola con il bollo, volume IVA, ecc.) e la relativa certificazione previdenziale e con documenti da cui risulti in maniera evidente il carattere giornalistico della produzione quali: articoli, comunicati stampa, servizi radiotelevisivi, foto reportage, ecc.
I dipendenti delle aziende editoriali possono produrre dichiarazione dell’amministrazione della società che dimostri il rapporto di lavoro. In caso di inadempienza da parte dell’editore è ammessa la presentazione di specifici atti di messa in mora, muniti di data certa, circa i mancati pagamenti per l’attività giornalistica espletata.
 
3) In caso di svolgimento di attività giornalistica in uffici stampa pubblici (legge n. 150/2000) o privati, o in aziende non editoriali, o di foto-video-giornalismo, quale mezzo di prova è consentita la produzione di copie dei contratti stipulati con enti pubblici, agenzie foto-giornalistiche o soggetti privati oppure documenti dai quali risulti in maniera evidente il carattere giornalistico dell’incarico ricevuto.
 
4) Dal ricevimento della comunicazione il giornalista ha 3 mesi di tempo per inviare i documenti richiesti o chiedere il differimento di cui al punto 1).
Trascorso inutilmente tale termine senza alcuna risposta, verranno attivate le procedure di cancellazione con le modalità previste dalla legge n.69/1963.
 

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