Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021

Estratto

Art. 7

Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell’Ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69

    1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

                 1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità.

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