Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, in attuazione dell’articolo 2, comma 4, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, pubblicato nel numero 115, Serie Generale, della Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2017
Vigente al: 5-6-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26  ottobre  2016,  n.  198  recante,  tra  l’altro,
deleghe al Governo per  la  disciplina  della  composizione  e  delle
competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
Visto in particolare l’articolo 2, comma 4, della suddetta legge n.
198 del 2016, che, al fine di razionalizzare  la  composizione  e  le
attribuzioni del Consiglio  nazionale  dell’Ordine  dei  giornalisti,
delega il Governo ad adottare decreti legislativi aventi  ad  oggetto
la revisione della  composizione  e  delle  competenze  del  suddetto
Consiglio nazionale, secondo i principi e criteri direttivi  indicati
al comma 5, lettera b), del medesimo articolo 2;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive  modificazioni,
recante «Ordinamento della professione di giornalista»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  1965,
n. 115, recante «Regolamento per l’esecuzione della legge 3  febbraio
1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista»;
Sentito il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2017;
Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche  all’articolo  16  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69
(Consiglio nazionale: composizione)

1. All’articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69  il  secondo,
il terzo e il quarto comma sono cosi’ sostituiti:
«Il Consiglio nazionale e’  composto  da  non  piu’  di  sessanta
membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti
dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo  in
ciascuna  categoria  almeno   un   rappresentante   delle   minoranze
linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale  devono
essere  titolari  di  una  posizione  previdenziale   attiva   presso
l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
Ai fini delle elezioni di cui al secondo  comma,  ciascun  Ordine
regionale  o  interregionale  costituisce  collegio  elettorale.  Gli
Ordini delle Province autonome di Trento e  Bolzano,  ove  istituiti,
costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine  regionale
o interregionale elegge un consigliere nazionale  iscritto  all’Albo,
rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e  dei  pubblicisti.
Nessun iscritto agli elenchi puo’ votare o essere eletto in  piu’  di
un collegio.
Al collegio  elettorale  corrispondente  all’Ordine  regionale  o
interregionale  che  ha  un  numero  di  giornalisti   professionisti
iscritti superiore a mille e’ assegnato un seggio  ulteriore  per  la
quota  di  giornalisti  professionisti,  in  ragione  di  ogni  mille
professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i  limiti
proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la  rappresentanza
delle minoranze linguistiche.  L’ultimo  seggio  e’  attribuito,  nel
rispetto dei predetti  limiti  e  della  rappresentanza  linguistica,
all’Ordine regionale o interregionale con la frazione di  mille  piu’
elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale puo’ ottenere  piu’
di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti.».
2. Dopo il quarto comma e’ inserito il seguente:
«Ai fini della sua  composizione,  il  Consiglio  nazionale,  con
propria determinazione  da  adottare  previo  parere  vincolante  del
Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle  minoranze
linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalita’ che tengono
conto della diffusione della lingua presso  le  rispettive  comunita’
territoriali,  del  numero  dei  giornalisti  professionisti  e   dei
pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonche’, ove
necessario, secondo  un  principio  di  rotazione.  Per  le  medesime
finalita’, in sede di prima applicazione e’  costituito  un  collegio
unico nazionale per l’elezione  dei  rappresentanti  delle  minoranze
linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli  iscritti
appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta  entro  venti
giorni  antecedenti  la  data  fissata  per  la  prima   convocazione
dell’assemblea elettiva e che autocertifichino l’appartenenza ad esse
ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000,  n.  445.  Il  rappresentante  dei  giornalisti
professionisti eletto deve appartenere ad una  minoranza  linguistica
diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti.
Nel caso in cui riportino il maggior numero di  voti  un  giornalista
professionista  e  un  giornalista  pubblicista   appartenenti   alla
medesima minoranza linguistica, e’ proclamato eletto il candidato che
ha riportato piu’ voti; per la categoria per la quale  non  e’  stato
proclamato  il  rappresentante  della   minoranza   linguistica,   e’
proclamato eletto il candidato che ha riportato piu’ voti tra  quelli
appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il  secondo
miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il  principio
della rotazione nella rappresentanza tra  le  minoranze  linguistiche
presenti nel  territorio.  Al  fine  di  assicurare  all’interno  del
Consiglio nazionale la  rappresentanza  del  giornalista  pubblicista
appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo e’ attribuito il
seggio dell’eletto che ha riportato in assoluto il  minor  numero  di
voti tra i venti giornalisti  pubblicisti  eletti  dagli  iscritti  a
ciascuno dei venti Ordini regionali.».

                               Art. 2
Modifiche  all’articolo  20  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69
(Attribuzioni del Consiglio nazionale)

1. Dopo l’articolo 20 della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69,  e’
inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia  di
formazione). – 1. Ai fini dell’esercizio delle competenze  attribuite
dall’articolo 20, comma 1, lettera b), e a garanzia del conseguimento
di livelli di formazione  uniformi  sul  territorio  nazionale  e  di
elevata qualita’ per  un  esercizio  professionale  rispondente  agli
interessi della collettivita’ e ai principi di  cui  all’articolo  21
della Costituzione,  il  Consiglio  nazionale  esercita  le  seguenti
attribuzioni:
a) promuove, coordina e  autorizza  l’attivita’  di  formazione
professionale continua  svolta  dagli  Ordini  regionali  assicurando
criteri  uniformi  e  livelli  qualitativi  omogenei  su   tutto   il
territorio nazionale;
b) stabilisce i requisiti e i titoli di cui  devono  essere  in
possesso i soggetti  terzi  che  intendono  essere  autorizzati  allo
svolgimento dell’attivita’ di  formazione  professionale  continua  a
favore  degli  iscritti  agli  albi,  previo  parere  vincolante  del
Ministro della giustizia;
c) individua gli standard  minimi  dei  contenuti  formativi  e
deontologici degli  eventi  e  delle  iniziative  che  concorrono  al
programma formativo;
d) stabilisce parametri  oggettivi  e  predeterminati  ai  fini
della  valutazione  dell’attivita’   formativa   proposta   e   della
conseguente  determinazione  dei  crediti  da  parte   degli   Ordini
regionali;
e) verifica che i piani di offerta formativa predisposti  dagli
Ordini regionali siano conformi agli standard e ai parametri  di  cui
alle lettere c) e d);
f) disciplina con propria determinazione,  da  emanarsi  previo
parere vincolante del Ministro  della  giustizia,  le  modalita’  per
l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento degli iscritti all’Albo,
per la gestione e l’organizzazione  dell’attivita’  di  formazione  a
cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi, nonche’  quelle  di
accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo formativo.
2.  Il  Consiglio  nazionale  promuove  la  formazione  finalizzata
all’accesso     alla     professione     giornalistica     attraverso
l’autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole,
come  sedi  idonee  allo  svolgimento  della  pratica   giornalistica
prevista dall’articolo 34  della  presente  legge.  A  tal  fine,  il
Consiglio con  propria  determinazione,  da  emanarsi  previo  parere
vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina:
a) le condizioni e i requisiti ai fini dell’autorizzazione  delle
scuole di giornalismo;
b) il contenuto precettivo minimo delle convenzioni che lo stesso
Consiglio nazionale puo’ stipulare con le scuole;
c) gli indirizzi per la didattica e la formazione professionale;
d) la durata dei  corsi  di  formazione  e  del  relativo  carico
didattico;
e) le modalita’ e le condizioni per la  frequenza  dei  corsi  di
formazione da parte del praticante;
f)  l’istituzione  e  le  competenze  di  un   Comitato   tecnico
scientifico avente funzione di consulenza ed assistenza in materia di
accesso  e  formazione  professionale,  orientamento   didattico   ed
organizzativo delle scuole nonche’ di verifica per la valutazione  di
ciascuna  scuola  sotto  il  profilo  della  funzionalita’  e   della
rispondenza agli indirizzi didattici e  organizzativi  stabiliti  dal
Consiglio stesso;
g) la vigilanza e le  misure  da  adottare  nei  confronti  delle
scuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni  o  agli
indirizzi didattici e organizzativi  stabiliti  dal  Consiglio  anche
attraverso   la   previsione   di    una    procedura    di    revoca
dell’autorizzazione,   garantendo,   ove   possibile,   il   regolare
compimento dei corsi formativi autorizzati.».

                               Art. 3
Norme di coordinamento

1. All’articolo 26, comma 1, della legge 3 febbraio  1963,  n.  69,
dopo  le  parole:  «regionale  o  interregionale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e delle province autonome».

                               Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegati:
G.U. n.115 del 19.05.2017.pdf

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