DPR 21 settembre 2001, n. 422
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001 n. 422.
Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi (G.U. n. 282 del 4-12-2001).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, e in particolare l’articolo 5;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Acquisita l’intesa dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 aprile 2001
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza generale del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della funzione pubblica;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1 – (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento individua i titoli per l’accesso del personale da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione, disciplina i modelli formativi finalizzati alla qualificazione professionale del personale che già svolge le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2 – (Requisiti per lo svolgimento delle attività di comunicazione)
1. L’esercizio delle attività di comunicazione nell’ambito degli uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di cui all’articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n.150, fatte salve le norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l’accesso alle qualifiche, è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi commi 2 e 4.
2. Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il personale appartenente a qualifiche comprese nell’area di inquadramento C del contratto collettivo nazionale del lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalente dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento, è richiesto il possesso del diploma di laurea in scienze della comunicazione, del diploma di laurea in relazioni pubbliche e altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di specializzazione o di perfezionamento post-laurea o di altri titoli post-universitari rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed istituti universitari pubblici e privati, ovvero di mister in comunicazione conseguito presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno equivalente, presso il Formez, la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B al presente regolamento.
3. Ai fini della individuazione dei titoli di studio per le categorie di personale di cui al comma 2, è comunque fatta salva l’applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di cui al regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Nessun requisito specifico è richiesto per il personale diverso da quello di cui al comma 2. Agli uffici per le relazioni con il pubblico non può essere adibito personale appartenente ad aree di inquadramento inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri o in aree equivalente dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le altre amministrazioni pubbliche cui si applica il presente regolamento.
5. Per l’assegnazione all’ufficio per le relazioni con il pubblico o strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al personale di cui al comma 4, la frequenza di corsi di formazione teorico-pratici, organizzati, in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui al successivo articolo 7.
6. Ciascuna amministrazione provvede, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, ad adottare atti di organizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico in coerenza con le disposizioni di cui ai precedenti commi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette procedure qualora non in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dovrà svolgere il programma formativo di cui al successivo articolo 6.
Art. 3 – (Requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione)
1. L’esercizio delle attività di informazione nell’ambito degli uffici stampa di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150, è subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai vigenti ordinamenti e disposizioni contrattuali in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, al possesso del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge funzioni di capo ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 e successive modificazioni.
2. Il requisito dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale che, se l’organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche nell’intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del personale di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni..
3. Nessun requisito professionale specifico è richiesto per il personale addetto all’ufficio con mansioni non rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le amministrazioni che hanno istituito un ufficio stampa provvedono, nell’ambito della potestà organizzativa prevista dal proprio ordinamento, ad adottare gli atti di organizzazione dell’ufficio in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 4 – (Cittadini degli Stati membri dell’Unione europea)
1. In caso di affidamento a cittadini degli Stati membri dell’Unione europea delle funzioni di comunicazione di cui all’articolo 2 e di informazione di cui all’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5 – (Soggetti estranei alla amministrazione)
1. Il conferimento dell’incarico di responsabile dell’ufficio per le relazioni con il pubblico e di strutture assimilate e di capo ufficio stampa a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
Art. 6 – (Norma di prima applicazione)
1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, le amministrazioni possono confermare l’attribuzione delle funzioni di comunicazione di cui all’articolo 2 e di informazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 al personale dei ruoli organici che già svolgono tali funzioni. La conferma può essere effettuata anche se il predetto personale è sfornito dei titoli specifici previsti per l’accesso, e, relativamente all’esercizio delle funzioni di informazione, in mancanza del requisito professionale della iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti.
2. Le amministrazioni, per la conferma dell’attribuzione delle funzioni già svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base dei modelli individuati dal successivo articolo 7, l’adozione di programmi formativi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, della Scuola superiore delle pubbliche amministrazioni locale, del Formez, degli istituti e delle scuole di formazione esistenti presso le amministrazioni stesse, delle università ed istituti universitari e di altri soggetti pubblici e di società private specializzate nel settore. I programmi annuali della Scuola superiore della pubblica amministrazione e del Formez sono conseguentemente adeguati per far fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente regolamento.
3. Le attività formative del personale in servizio sono portate a compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi (1)dall’entrata in vigore del presente regolamento.
4. E’ esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di cui al comma 2 il personale in servizio, già in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle previste dall’allegato A, lett. A), del presente regolamento, organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal Formez, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, da università ed istituti universitari e altre scuole pubbliche nonché strutture private aventi i requisiti di cui all’allegato B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi ai contenuti previsti nel percorso didattico di cui all’allegato A, già erogati dalle pubbliche amministrazioni potranno essere computabili sul piano quantitativo ai fini dell’assolvimento degli interventi formativi di cui al successivo articolo 7
5. Il personale confermato nell’esercizio delle funzioni di comunicazione ed informazione è assegnato ad altre funzioni se non svolge, nel termine di cui al comma 3, il programma formativo previsto in relazione alla tipologia e al livello della funzione svolta presso l’amministrazione di appartenenza.
(1) Termine prorogato al 31 dicembre 2004 dall’art. 1, D.P.R. 19 dicembre 2003, n. 390 (Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29).
Art. 7 – (Interventi formativi)
1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l’attività di formazione ed aggiornamento per il personale già in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 8 – (Strutture private abilitate alle attività di formazione)
1. Per le attività di formazione di cui all’articolo 6 le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all’articolo 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore.
2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo svolgimento delle attività di formazione di cui al precedente articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell’allegato B) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, addì 21 settembre 2001
Allegato A – (articolo 7, comma 1)
CRITERI, MODALITÀ E CONTENUTI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI
A) Durata dei corsi e degli altri interventi di comunicazione e aggiornamento
Per i responsabili degli uffici per le relazioni con il pubblico e strutture assimilate e per i capi uffici stampa gli interventi formativi devono avere una durata minima di novanta ore per il personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolga l’attività di comunicazione od informazione da almeno due anni e di centoventi ore ove il periodo sia inferiore. Per il restante personale degli uffici sopra indicati i corsi devono avere una durata minima di sessanta ore se con anzianità nella funzione di almeno due anni all’entrata in vigore del regolamento e di novanta ore ove il periodo sia inferiore.
B) Modalità
L’organizzazione e la sequenza dei contenuti devono essere progettate secondo una articolazione modulare nella quale ogni modulo sia caratterizzato da una autoconsistenza tematica e finalizzata a raggiungere obiettivi didattici propri (conoscenze generali e specialistiche, capacità, atteggiamenti e stili professionali).
Tenuto conto delle caratteristiche professionali e di esperienza dei partecipanti alle attività formative, deve essere metodologicamente privilegiato un modello didattico principalmente fondato su:
• lezioni sui fondamentali modelli scientifici che sottendono le pratiche comunicative;
• laboratori per la sperimentazione di tecnologie e processi innovativi in tema di comunicazione;
• incontri spot con testimonianze di eccellenza relativi agli uffici per le relazioni con il pubblico e gli uffici stampa e, più in generale alla comunicazione pubblica e di pubblica utilità.
I corsi per il personale degli uffici per le relazioni con il pubblico e le altre strutture analoghe e degli uffici stampa dovranno avere una parte comune non superiore al trenta per cento del monte orario complessivo sui fondamenti normativi e tematici di comune interesse. Le amministrazioni potranno avvalersi dei pacchetti in autoistruzione predisposti e messi a disposizione dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione in collaborazione con il Formez. La fruizione dei contenuti in autoistruzione è considerata utile ai fini del raggiungimento del numero di ore di formazione previsto nelle diverse ipotesi.
I corsi dovranno, inoltre, prevedere approfondimenti differenziati sia in relazione alla specificità delle funzioni di comunicazione ed informazione che in relazione al livello di responsabilità dei destinatari. I corsi si concluderanno con prove finali di profitto.
C) Supporti multimediali e formazione a distanza
Le attività formative sono svolte con supporti multimediali. Parte dei contenuti individuati alla successiva lettera E) e per un numero di ore non superiore al cinquanta per cento del monte ore complessivo dei singoli programmi formativi, può essere erogata mediante formazione a distanza (F.A.D.). I relativi moduli dovranno essere progettati secondo criteri di coerenza con i moduli di erogazione d’aula e dovranno prevedere test di verifica, valutazione e controllo del percorso di apprendimento del discente.
D) Organizzazione
I partecipanti ai corsi non devono superare, di norma, il numero di venticinque per assicurare il massimo possibile di interazione. Tutti gli interventi formativi per il personale che già svolge attività di informazione e comunicazione dovranno assicurare, attraverso lezioni, esercitazioni pratiche, case studies, simulazioni anche operative, confronto con testimoni, un’adeguata trattazione delle discipline specifiche della comunicazione e dell’informazione con particolare riferimento all’attività delle istituzioni pubbliche.
La partecipazione ai corsi è obbligatoria.
La frequenza non può essere inferiore all’ottanta per cento del totale delle ore complessive previste al punto A).
La frequenza deve essere attestata dalle strutture di formazione.
E) Contenuti
Nell’ambito dei corsi devono essere trattati, di norma, i seguenti temi:
• tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell’informazione istituzionale e di interesse generale;
• analisi dei processi di trasformazione dei sistemi amministrativi;
• il quadro normativo riguardante l’informazione, la comunicazione pubblica, la stampa, la privacy;
• le tecniche e strumenti della comunicazione e dell’informazione, l’utilizzo delle nuove tecnologie e qualità della comunicazione pubblica su Internet;
• la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle campagne di informazione;
• il marketing nel sistema pubblico;
• la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa;
• logiche organizzative e strategie comunicative;
• le tecniche di relazioni pubbliche;
• la comunicazione interpersonale;
• i new media;
• tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di comunicazione;
• tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.
Allegato B – (articolo 8, comma 2)
REQUISITI PER LA SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ABILITATE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
A) Adozione, nella pianificazione esecutiva della formazione che si intende erogare, dei modelli formativi di cui all’allegato A) previsto dall’art. 7 del regolamento.
B) Comprovata esperienza pluriennale accumulata nel campo della formazione in generale, di cui per almeno un biennio nel campo della formazione del personale di pubbliche amministrazioni.
C) Documentata competenza nello specifico settore della comunicazione e delle pubbliche relazioni.
D) Livello professionale dei formatori che devono essere di accertata competenza ed esperienza (docenza universitaria in discipline relative alla comunicazione e pubbliche relazioni e docenza universitaria relativa alle discipline amministrative, iscrizioni ad albi ed associazioni professionali relativi alla comunicazione, all’informazione e relazioni pubbliche da almeno tre anni, funzioni dirigenziali in strutture pubbliche e private in settori relativi alla progettazione organizzativa ed alla gestione dei sistemi di informazione/comunicazione, altre analoghe e qualificate figure professionali).
E) Valutazione continua delle attività formative, sia attraverso strumenti di autovalutazione, sia attraverso strumenti di valutazione di impatto dell’intervento formativo dopo il ritorno dei partecipanti nelle rispettive amministrazioni.
F) Capacità logistiche e stabilità economica e finanziaria.
G) Ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e disponibilità di sale multimediali attrezzate.