Obbligo formativo per i Giornalisti
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PERCHÉ LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI È OBBLIGATORIA?
La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011.
COSA SONO I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)?
I CFP sono l’unità di misura per l’assolvimento della FPC e si basa sul parametro 1 ora = 1 CFP.
Gli eventi dedicati alla deontologia, erogati a titolo gratuito, beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.
CHI È TENUTO ALLA FPC?
La formazione professionale continua è un obbligo per tutti i giornalisti in attività, iscritti all’Albo, siano essi Professionisti o Pubblicisti. Sono soggetti alla formazione anche i giornalisti in pensione solo se continuano a svolgere attività giornalistica.
Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni, che svolgono attività giornalistica, sono tenuti ad acquisire 20 crediti, di cui 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO FORMATIVO?
Il periodo di FPC si articola in trienni e l’obbligo formativo decorre dal primo gennaio successivo alla data della prima iscrizione all’Albo.
Poiché il triennio formativo è uguale per tutti, il numero di crediti e la relativa tipologia sono riproporzionasti in ragione di anno.
QUANTI CFP BISOGNA MATURARE NEL TRIENNIO FORMATIVO?
Per l’assolvimento dell’obbligo formativo il giornalista è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio, da distribuire in almeno due anni, dei quali almeno 20 deontologici.
QUANTI CFP DEVE CONSEGUIRE NEL TRIENNIO IL GIORNALISTA ISCRITTO ALL’ALBO DA OLTRE 30 ANNI?
Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni assolvono l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
UN PRATICANTE DEVE FARE LA FPC?
Un praticante non ha obbligo formativo, a meno che non sia già iscritto anche all’elenco dei Pubblicisti.
SI PUÒ FARE LA FORMAZIONE IN MODALITÀ ON-LINE?
I 60 crediti possono anche essere interamente conseguiti frequentando gli eventi formativi on-line (quelli proposti dal Cnog sono gratuiti).
COME SI POSSONO ACQUISIRE CREDITI FORMATIVI?
- frequentando eventi formativi accreditati dal CNOG e pubblicati sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it;
- frequentando eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG e delicati esclusivamente ai dipendenti dell’azienda;
- presentando al Consiglio regionale di appartenenza domanda di riconoscimento di crediti formativi per insegnamento di materie inerenti alla professione in corsi o master di livello accademico e in master o scuole riconosciuti dal CNOG (per un massimo di 16 crediti nel triennio);
- presentando al Consiglio regionale di appartenenza domanda di riconoscimento di crediti per eventi formativi individuali non presenti sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it (per un massimo di 6 crediti nel triennio).
Tutti gli eventi formativi e i crediti speciali sono sottoposti all’autorizzazione e all’accreditamento da parte del Cnog e pubblicati nella piattaforma www.formazionegiornalisti.it
I GIORNALISTI IN QUIESCENZA HANNO L’OBBLIGO FORMATIVO?
I giornalisti in quiescenza sono esentati dall’obbligo formativo, a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.
IN QUALI CASI È POSSIBILE CHIEDERE DI ESSERE ESONERATI TEMPORANEAMENTE DALLA FPC?
Su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
- maternità o congedo parentale;
- malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive;
- assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale.
COSA SUCCEDE IN CASO DI INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO?
A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell’Ordine verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati e in caso di inadempimento invia la segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.
COSA SUCCEDE SE SI ACCUMULANO PIÙ DI 20 CREDITI IN UN ANNO
I crediti vengono comunque totalizzati ma resta fermo l’obbligo di distribuire i 60 crediti in almeno due anni. Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
QUALI SONO I REQUISITI DI COLORO CHE SVOLGONO DOCENZA NEI CORSI DI FORMAZIONE ACCREDITATI PER LA FPC?
I Consigli regionali dell’Ordine e gli Enti Terzi assicurano che:
- i docenti giornalisti siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;
- I docenti non giornalisti non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi.
E’POSSIBILE PRESENTARE LA REPLICA DI UN EVENTO APPROVATO E SVOLTO?
Sì, è possibile replicare un evento purché la replica venga riproposta quando la prima edizione si è già conclusa e sono stati assegnati i crediti ai partecipanti. Non è, invece, possibile richiedere l’autorizzazione di una replica mentre la prima edizione è ancora in svolgimento.
E' possibile prorograre il termine di acquisizione dei crediti fpc oltre la scadenza del triennio?
Il Regolamento per la formazione entrato in vigore il 15 novembre 2020 non prevede più la possibilità di prorogare la scadenza del triennio, consentita nel vecchio regolamento al fine di consentire gli iscritti l’adempimento al nuovo obbligo formativo.
Qualora gli iscritti non fossero in grado di completare l’acquizione dei crediti, possono rivolgersi al Consiglio Regionale di appartenenza documentando la richiesta di esenzione dall’obbligo formativo.
SOGGETTI TERZI AUTORIZZATI PER LA FPC DEI GIORNALISTI
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IL SOGGETTO TERZO A CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE?
Per ottenere l’autorizzazione a svolgere attività formativa per i giornalisti il soggetto terzo deve presentare domanda al Consiglio nazionale dell’Ordine utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Cnog, nella sezione Formazione.
Dopo la prima istruttoria, la domanda, unitamente alla relativa proposta di delibera motivata del Cnog, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti unitamente alla delibera finale. L’autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data della delibera.
QUALI SONO I REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE?
Per ottenere l’autorizzazione ministeriale il soggetto terzo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da organismi di diritto pubblico;
- certificazione comprovante l’esperienza almeno triennale nella formazione;
- curriculum aggiornato dei formatori;
- sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti;
- strumentazione appropriata.
COME E QUANDO CHIEDERE IL RINNOVO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO FORMATIVO?
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione i soggetti terzi presentando, nei sei mesi che precedono la scadenza triennale, la domanda di rinnovo utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Cnog, nella sezione Formazione, allegando una dettagliata relazione sull’attività formativa svolta nel triennio.
Le richieste di rinnovo successive alla scadenza sono irricevibili e pertanto l’interessato deve presentare una nuova domanda di di autorizzazione.
QUALI SONO LE CAUSE OSTATIVE AL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE?
Sono causa ostativa al rinnovo dell’autorizzazione:
- eventuali modifiche organizzative, statutarie e societarie non tempestivamente comunicate;
- Annullamento per qualsiasi motivo dei corsi proposti ed autorizzati in misura pari o superiore al 50%;
- Assenza totale di proposte formative nel corso del triennio.
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEGLI ENTI TERZI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI?
- Presentare per ciascun anno di formazione la richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento;
- Inviare al Cnog i fogli presenza recanti le firme di partecipanti in entrata e uscita, con l’indicazione degli orari;
- Prevedere tra i docenti dei corsi almeno un giornalista in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo e non aver riportato sanzioni disciplinari degli ultimi 5 anni.
PUO’ ESSERE RICONOSCIUTO IL CARATTERE DEONTOLOGICO IN UN CORSO A PAGAMENTO?
No, in un corso a pagamento non può essere riconosciuto il carattere deontologico e non può beneficiare di due crediti formativi aggiuntivi.
Gli eventi dedicati alla deontologia sono sempre erogati a titolo gratuito.
QUANTI EVENTI A PAGAMENTO PUÒ PRESENTARE AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO, UN ENTE TERZO, PER CIASCUN ANNO DI ATTIVITÀ?
Ciascun ente terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione; nel computo rientrano anche le eventuali repliche dello stesso titolo.
Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero (Art. 7 comma 10).
QUALE FUNZIONE RIVESTONO NELL’EVENTO EVENTUALI SPONSOR?
Gli sponsor non devono assumere il ruolo di relatori, moderatori o di presentazione dei corsi formativi davanti alla platea, né esporre loghi o qualsiasi forma pubblicitaria.
ALTRE INFORMAZIONI
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SI PUÒ FARE LA FORMAZIONE AZIENDALE?
Le aziende possono organizzare attività formative per i propri dipendenti validi per la FPC, previo accreditamento del Cnog.
La domanda di accreditamento va presentata al Consiglio regionale dell’Ordine competente territorialmente che la trasmette al Cnog tramite il caricamento sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it. Le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili. A ciascun evento può essere attribuito 1 credito l’ora per un massimo di 7 crediti.
Ciascuna giornalista può maturare, attraverso la frequenza a corsi aziendali, un massimo di 30 crediti nel triennio
CHI SI FA CARICO DEI COSTI DELLA FORMAZIONE?
Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, delibera i sostegni economici da attribuire alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell’Ordine.
A CHI COMPETE LA RILEVAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE PRESENZE?
La rilevazione delle presenze e l’attribuzione dei crediti ai partecipanti spetta all’ente organizzatore dell’evento, ossia Consiglio nazionale, Consiglio regionale, Ente terzo riconosciuto tramite iter ministeriale.
È POSSIBILE PARTECIPARE AD UN EVENTO ORGANIZZATO DA UN CONSIGLIO REGIONALE DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA?
Sì. Attraverso la piattaforma Sigef si possono visionare gli eventi proposti da tutti gli Ordini regionali ed iscriversi a corsi che si svolgono su tutto il territorio nazionale.
QUALI SONO LE PRINCIPALI REGOLE DA SEGUIRE RELATIVE AI CONTENUTI DEI PROGRAMMI FORMATIVI E ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO?
- Ai sensi degli artt. 20, 1° comma, lett. b) e 20-bis, 1° comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 i corsi formativi proposti devono comportare l’acquisizione di competenze relative all’attività professionale. I corsi relativi alla deontologia devono prevedere la presenza tra i relatori di almeno un giornalista, che abbia specifica competenza in materia.
- I corsi non possono essere associati o abbinati ad attività che esulano o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
- Non sono riconosciuti corsi formativi le conferenze stampa, le visite a musei e mostre, la presentazione di libri, la promozione di prodotti o aziende ed in generale l’attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dal giornalista.
- Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali.
- Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.
- Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell’evento.
- Le pause o interruzioni, a qualsiasi titolo, sono escluse dal calcolo orario per l’attribuzione dei crediti.
- I corsi di durata superiore alle quattro ore devono prevedere almeno due relatori.