Gli artt. 28 e 36 della legge 69/1963 disciplinano l’iscrizione nell’elenco speciale dei giornalisti stranieri. Il giornalista straniero deve presentare, presso l’Ordine regionale dove risiede, i documenti previsti dalla legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza (art. 33 DPR 115/1965). Per maggiori informazioni si invita a contattare l’Ordine regionale dove si risiede o l’Ordine regionale dove è fissato il proprio domicilio professionale (art. 16 legge 526/1999). Gli indirizzi degli Ordini regionali sono sul sito internet www.odg.it/wp-content/uploads e ulteriori informazioni nella sezione: Albo alla voce “Elenco Stranieri”.

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