La libertà di informazione e critica è “diritto insopprimibile del giornalista”. Così l’art. 2 della nostra legge professionale scolpisce il diritto di cronaca. Ma “insopprimibile” non vuol dire assoluto, giacché il diritto-dovere di informare deve confrontarsi con altri diritti ugualmente protetti dal nostro Ordinamento.  Ed è così che la cronaca, a volte, deve fare un passo indietro.
Sui limiti del diritto di cronaca pubblichiamo uno studio del collega pubblicista Mauro Mancini Proietti, una utile dispensa che in modo analitico e sintetico, ma documentato e rigoroso,  costituisce una sorta di “vademecum” che dovrebbe trovare spazio, per una continua consultazione, sul desk del cronista.

Mancini Proietti, funzionario della Polizia di Stato e giornalista pubblicista, lauree in Giurisprudenza e Scienze politiche arricchite da Master e studi in Criminologia forense e Diritto amministrativo, è iscritto nell’Albo dei docenti della Scuola superiore dell’Interno (Area giuridica) e collabora con il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche dell’Università di Siena presso la Cattedra di Diritto processuale amministrativo. E’ autore di numerosissime pubblicazioni,  svolge un’intensa attività didattica e convegnistica e collabora attivamente all’attività di formazione professionale continua dell’Ordine dei Giornalisti.

Il diritto di cronaca e i suoi limiti pubblici e privati

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