Il decreto legge n.138 del 13 agosto 2011 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito con la legge n. 148 del 14 settembre 2011 ha previsto all’art. 3 vari interventi in materia di professioni, tra cui la divisione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari per le istituzioni ordinistiche.
Il successivo DpR n. 137 del 7 agosto 2012 (entrato in vigore il 14 agosto 2012) contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali ha rinviato la disciplina di molte materie, tra cui quella disciplinare, all’emanazione, da parte dei Consigli nazionali degli ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della Giustizia.
Il legislatore ha stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 138/2011, e cioè entro il 12 agosto 2012, gli ordinamenti in questione dovessero essere riformati, con normativa regolamentare, sulla base di alcuni principi, tra cui, per quanto riguarda le materie disciplinari, la istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative ( consigli regionali dell’Ordine) e di un organo nazionale di disciplina diverso dal Consiglio nazionale.
La novità principale sta nel fatto che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali, mentre restano immutate le sanzioni applicabili, dall’avvertimento, alla censura, alla sospensione e alla radiazione, nonché la potestà regolamentare dell’Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti.
In sostanza i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari non sono più affidati ai Consigli degli Ordini (in prima istanza gli Ordini regionali e per i ricorsi il Consiglio nazionale che manterranno le funzioni amministrative demandate dai rispettivi ordinamenti) ma a Consigli di disciplina ad hoc, territoriali e nazionale.
Sulla base di tali disposizioni, il Consiglio Nazionale ha adottato il regolamento delle funzioni disciplinari che, ottenuta l’approvazione del Ministero della Giustizia, è divenuto operativo il 14 dicembre 2012.

 
Consigli di disciplina territoriali
Sono costituiti da nove membri, di cui il più anziano per iscrizione all’Albo riveste le funzioni di Presidente mentre il più giovane quelle di Segretario. I consigli, a loro volta, saranno strutturati in collegi giudicanti formati da tre membri appartenenti allo stesso Consiglio e individuati di volta in volta dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Anche il Collegio giudicante è presieduto dal componente più anziano, mentre il più giovane svolge le funzioni di segretario. In ogni collegio, formato da un pubblicista e due professionisti almeno un componente deve essere donna.
La scelta dei consiglieri di disciplina territoriali è, comunque, affidata al Consiglio regionale dell’Ordine tramite la definizione di una rosa di diciotto candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale perché designi i nove componenti del Consiglio territoriale di disciplina.
I requisiti per la designazione sono i seguenti:anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 10 anni;assenza di condanne penali per reati non colposi; assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, legge 69/1963; assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 legge 69/1963 (non si terrà conto della radiazione per morosità);essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;essere iscritto all’Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.
 
Consiglio di Disciplina Nazionale
Al contrario di quanto previsto per i Consigli territoriali, non vi è invece terzietà nella composizione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale, che sono scelti in numero di dodici tra i Consiglieri nazionali: essi devono avere almeno 10 di anzianità di iscrizione e gli stessi requisiti richiesti per i consigli territoriali. Il Consiglio Nazionale, a differenza di quelli territoriali, tratta i ricorsi e li decide collegialmente. Anche per questi collegi, per la carica di Presidente e di Segretario, valgono i requisiti dell’anzianità. E’ prevista invece la figura del Vice Presidente, eletto dai 12 componenti, che sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Una volta eletti nel Consiglio nazionale di disciplina, i consiglieri non possono più esercitare funzioni amministrative.
 
Durata in carica
I Consigli di disciplina territoriali e quello nazionale hanno identica durata (tre anni) con una differenza: che la durata dei territoriali decorre dalla data di insediamento, indipendentemente dalle vicende elettive e quindi di durata dei Consigli dell’Ordine Regionali, mentre il Consiglio Nazionale di Disciplina, essendo costituito da consiglieri nazionali, cessa alla scadenza del Consiglio Nazionale.
Per tale motivo il primo Consiglio di disciplina nazionale, eletto il 14 dicembre 2012, è decaduto con l'insediamento della consiliatura 2013/2016.
 
 

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