Il successivo DpR n. 137 del 7 agosto 2012 (entrato in vigore il 14 agosto 2012) contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali ha rinviato la disciplina di molte materie, tra cui quella disciplinare, all’emanazione, da parte dei Consigli nazionali degli ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della Giustizia.
Il legislatore ha stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 138/2011, e cioè entro il 12 agosto 2012, gli ordinamenti in questione dovessero essere riformati, con normativa regolamentare, sulla base di alcuni principi, tra cui, per quanto riguarda le materie disciplinari, la istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative ( consigli regionali dell’Ordine) e di un organo nazionale di disciplina diverso dal Consiglio nazionale.
La novità principale sta nel fatto che la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali, mentre restano immutate le sanzioni applicabili, dall’avvertimento, alla censura, alla sospensione e alla radiazione, nonché la potestà regolamentare dell’Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti.
In sostanza i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari non sono più affidati ai Consigli degli Ordini (in prima istanza gli Ordini regionali e per i ricorsi il Consiglio nazionale che manterranno le funzioni amministrative demandate dai rispettivi ordinamenti) ma a Consigli di disciplina ad hoc, territoriali e nazionale.
Sulla base di tali disposizioni, il Consiglio Nazionale ha adottato il regolamento delle funzioni disciplinari che, ottenuta l’approvazione del Ministero della Giustizia, è divenuto operativo il 14 dicembre 2012.