LA FUNZIONE DISCIPLINARE

Aggiornato al 30 novembre 2022

 

LA FUNZIONE DISCIPLINARE

Il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito con la legge n. 148 del 14 settembre 2011, ha previsto all’art. 3 vari interventi in materia di professioni, tra cui la divisione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari per le istituzioni ordinistiche. Il successivo D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 (entrato in vigore il 14 agosto 2012), contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali, ha rinviato la disciplina di molte materie – tra cui quella disciplinare – all’emanazione, da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del ministero della Giustizia. Il legislatore ha stabilito che entro un anno dall’entrata in vigore del D.L. 138/2011, e cioè entro il 12 agosto 2012, gli ordinamenti in questione dovessero essere riformati, con normativa regolamentare, sulla base di alcuni principi, tra cui, per quanto riguarda le materie disciplinari, l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative (Consigli regionali dell’Ordine) e di un organo nazionale di disciplina diverso dal Consiglio nazionale. La novità principale sta nel fatto che la carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionale e territoriali mentre restano immutate le sanzioni applicabili, dall’avvertimento, alla censura, alla sospensione e alla radiazione nonché la potestà regolamentare dell’Ordine sui diritti e sui doveri degli iscritti. In sostanza i compiti di istruzione e decisione sulle questioni disciplinari non sono più affidati ai Consigli degli Ordini (in prima istanza ai Consigli regionali e per i ricorsi al Consiglio nazionale, i quali mantengono le funzioni amministrative demandate dai rispettivi ordinamenti) ma a Consigli di disciplina ad hoc, territoriali e nazionale. Sulla base di tali disposizioni, il Consiglio Nazionale ha adottato il regolamento delle funzioni disciplinari divenuto operativo il 14 dicembre 2012. Tale regolamento è stato modificato: nel 2017 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia pubblicato il 16 agosto 2017) prevedendo la diminuzione dei componenti del CDN da 12 a 5; nel 2020 aumentando da 5 a 7 il numero di componenti del CDN (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia pubblicato il 31 gennaio 2020); nel 2021 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia pubblicato il 30 settembre 2021) eliminando il limite massimo dei mandati (l’art. 2, 2° comma, del citato regolamento, è stato abrogato e non consentiva la rielezione dopo tre mandati consecutivi); e da ultimo nel 2022 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia pubblicato il 30 novembre 2022) prevedendo che i 7 componenti del CDN possano essere indifferentemente consiglieri nazionali (quindi anche tutti esterni).

 

Consigli di disciplina territoriali

Sono costituiti da nove membri, di cui il più anziano per iscrizione all’Albo riveste le funzioni di Presidente mentre il più giovane quelle di Segretario. I Consigli, a loro volta, saranno strutturati in Collegi giudicanti formati da tre membri appartenenti allo stesso Consiglio e individuati di volta in volta dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Anche il Collegio giudicante è presieduto dal componente più anziano, mentre il più giovane svolge le funzioni di segretario. In ogni collegio, formato da un pubblicista e due professionisti almeno un componente deve essere donna. La scelta dei consiglieri di disciplina territoriali è, comunque, affidata al Consiglio regionale dell’Ordine tramite la definizione di una rosa di diciotto candidati da sottoporre al Presidente del Tribunale perché designi i nove componenti del Consiglio territoriale di disciplina. I requisiti per la designazione sono i seguenti: anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 10 anni; assenza di condanne penali per reati non colposi; assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, legge 69/1963; assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 legge 69/1963 (non si terrà conto della radiazione per morosità); essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote; essere iscritto all’Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

 

Consiglio di disciplina nazionale

Il Consiglio di disciplina nazionale si compone di 7 membri. Per essere eletti nel Consiglio di disciplina nazionale bisogna avere gli stessi requisiti richiesti per i consigli territoriali nonché aver ricoperto per almeno un’intera consiliatura la carica di consigliere regionale o nazionale o di disciplina (territoriale/nazionale); la carica di presidente del CDN e di segretario sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane iscritto all’Albo. Il Vice Presidente viene invece eletto dai 7 componenti e sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Consiglio di Disciplina Nazionale, a differenza di quelli territoriali, tratta i ricorsi e li decide collegialmente. Una volta eletti nel Consiglio nazionale di disciplina, i consiglieri nazionali non possono più esercitare funzioni amministrative e nel caso di dimissioni dal Consiglio di disciplina non possono tornare a esercitare la funzione amministrativa (v. Regolamento per l’organizzazione ecc. del Consiglio nazionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 30 novembre 2022).

 

STAMPA QUESTA PAGINA