Testo adottato dal Consiglio Nazionale il 4 ottobre 2021 e pubblicato sul B. U. Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2022

 

Capo I

Insediamento ed elezioni

 

Art. 1. Normativa di riferimento

  1. Il presente Regolamento si conforma alla L. 3 febbraio 1963 n. 69, al Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 e ss.mm.ii e al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

 

Art. 2. Insediamento

  1. I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell’esercizio delle loro funzioni con l’insediamento del Consiglio nazionale, che ha luogo nella riunione per l’elezione delle cariche ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.
  2. In tale riunione chi intende candidarsi alla presidenza del Consiglio nazionale lo dichiara alla presidenza provvisoria di cui all’art. 22 del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii e può, prima dell’apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere nonché le candidature a componente del Comitato esecutivo.
  3. Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le cariche di vicepresidente, di segretario, di tesoriere o per il ruolo di componente dell’esecutivo può comunicarlo al presidente provvisorio che ne informa l’assemblea.

 

Art. 3. Criteri di elezione delle cariche del Consiglio nazionale

  1. L’elezione del presidente e del vicepresidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti del Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti del Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.
  2. L’elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente con due diverse schede e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
  3. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.
  4. Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto.
  5. Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
  6. Le votazioni per il vicepresidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.
  7. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

 

Art. 4. Comitato esecutivo

  1. Il Consiglio nazionale procede quindi all’elezione dei cinque membri che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente e a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicisti. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
  2. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da attribuire.
  3. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.
  4. Le votazioni per i membri che integrano il Comitato esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

 

Art. 5. Spoglio e modalità di attribuzione dei voti

  1. Lo spoglio delle schede è fatto dall’ufficio provvisorio di presidenza integrato da tre consiglieri scrutatori designati dal presidente.
  2. Nelle elezioni di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all’Albo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.
  3. In caso di passaggio dall’elenco professionisti all’elenco pubblicisti, o viceversa, l’anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell’Albo.

 

 

 

Art. 6. Revisori

  1. Il Consiglio nazionale, nella prima seduta utile, elegge i revisori dei conti, con l’osservanza delle norme di cui all’art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell’art. 25 del regolamento di esecuzione e con i criteri di cui all’art. 3 del presente regolamento in quanto compatibili.
  2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il proprio compito nell’ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.
  3. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

 

Art. 7. Elezione del Consiglio di disciplina nazionale

  1. Terminata l’elezione delle cariche di presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, degli altri membri del Comitato esecutivo e dei revisori dei conti, si procede agli adempimenti relativi all’elezione del Consiglio di disciplina nazionale istituito ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 137/2012, che si compone di sette membri.
  2. Il presidente del Consiglio nazionale comunica al Consiglio le candidature pervenute. Si procede quindi all’elezione, a maggioranza semplice, dei componenti del Consiglio di disciplina nazionale. La votazione avviene esprimendo un massimo di cinque preferenze, non tutte dello stesso genere.
  3. I componenti del Consiglio di disciplina nazionale sono eletti salvaguardando la rappresentanza di genere, in un rapporto di almeno 5 a 2.
  4. Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessi dalle funzioni disciplinari non può assumere nuovamente quelle amministrative di consigliere nazionale dell’Ordine nel corso della consiliatura.

 

Art. 8. Il presidente

  1. Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente, nella stessa seduta in cui è avvenuta l’elezione, e così pure avviene di volta in volta per le altre cariche interne.
  2. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all’ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l’ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

 

Art. 9. Il segretario

  1. Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all’appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.
  2. Una sintesi del processo verbale della riunione del Comitato esecutivo viene pubblicata a cura del segretario nell’area telematica riservata ai consiglieri nazionali.
  3. Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

 

Art. 10. Il tesoriere

  1. Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell’esercizio e cura l’amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.

 

Art. 11. Commissioni permanenti

  1. Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall’art. 20-ter del D.P.R. 115/1965 sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e, nel quadro degli affari ad esse assegnati, hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.
  2. Trattano gli argomenti trasmessi dalla segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.
  3. Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.
  4. Le votazioni per le Commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.
  5. Per le Commissioni ricorsi, giuridica e culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la Commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.
  6. I consiglieri che intendano candidarsi per le commissioni lo comunicano al presidente che ne informa il Consiglio.
  7. Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti. Ogni consigliere può far parte soltanto di una delle Commissioni permanenti.

 

Art. 12. Commissioni speciali e gruppi di lavoro

  1. Il Consiglio nazionale, per indagini relative alla professione o agli iscritti, può deliberare la nomina per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile solo una volta, di commissioni speciali o di inchiesta, che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali.
  2. Esse, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.
  3. Per l’esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro con l’eventuale integrazione di membri esterni il cui numero deve essere inferiore rispetto a quello dei consiglieri nazionali designati. Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo con obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio nazionale.
  4. Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato esecutivo che comportino rapporti retribuiti o compensi per la collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

 

Art. 13. Funzionamento delle Commissioni permanenti

  1. Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all’elezione disgiunta del presidente, del vicepresidente e del segretario.
  2. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d’intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine.
  3. Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all’Albo e in caso di ulteriore parità il più anziano per età anagrafica. In caso di passaggio dall’elenco professionisti all’elenco pubblicisti, o viceversa, l’anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell’Albo.
  4. Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto.
  5. Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti.
  6. Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonché agli uffici per gli adempimenti di competenza.
  7. I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.
  8. Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni all’organo che ne ha fatto richiesta o che è competente ad esaminarle.
  9. Le Commissioni, di concerto con il Comitato esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto di voto.

 

Art. 14. Decadenza

  1. Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.
  2. Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.
  3. Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all’ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

 

Art. 15. Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti dei Consigli regionali

  1. Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all’art. 20 bis lett. a) del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.
  2. Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.
  3. La Consulta può essere convocata dal presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

 

Capo II

Procedura e disciplina delle sedute,

della discussione

e delle votazioni del Consiglio nazionale

 

Art. 16. Convocazione del Consiglio nazionale

  1. Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata e posta elettronica ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni.
  2. Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. In tal caso l’avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

 

Art. 17. Validità delle sedute

  1. Il presidente, all’inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l’appello nominale dei consiglieri per verificare l’esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito internet dell’Ordine.
  2. Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all’accertamento qualora sia richiesto da un consigliere. In mancanza del numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di quindici minuti. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di trenta minuti oppure la toglie.

 

 

 

Art. 18. Disciplina delle sedute del Consiglio nazionale

  1. La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l’approvazione del processo verbale della seduta precedente, messo a disposizione almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.
  2. Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire per farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.
  3. Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato ad uso degli uffici.
  4. Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta e ottenuta dal presidente. Se tiene un atteggiamento e un linguaggio tali da turbare l’ordine e l’andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all’ordine, il presidente invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione. Qualora il consigliere richiamato persista nel proprio comportamento, il presidente ne dispone l’allontanamento dalla riunione.
  5. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
  6. L’inversione dei punti all’ordine del giorno può essere proposta all’inizio della sessione. Il presidente chiede al Consiglio nazionale di decidere per alzata di mano. Il presidente può sottoporre al Consiglio nazionale eventuali altre proposte di inversione che dovessero emergere nel corso della seduta.
  7. Ulteriori modifiche nell’ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.
  8. Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perché decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.
  9. I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno, decadono dal diritto alla parola.
  10. Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell’argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.
  11. Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e ad uno contro e quindi pone ai voti dell’assemblea la questione con votazione per alzata di mano.
  12. Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di delibere i quali vengono discussi secondo l’ordine di presentazione. Non si possono proporre emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.
  13. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell’assemblea.

 

 

 

Art. 19. Disciplina degli interventi

  1. Ad eccezione dei relatori per l’introduzione e l’eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire una sola volta su ciascun argomento all’ordine del giorno, per non più di cinque minuti, tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.
  2. Il presidente decide se concedere la parola dopo la richiesta del consigliere in merito al fatto personale.
  3. Il presidente ha facoltà di togliere la parola ai consiglieri che, ripresi, abbiano superato il limite di cinque minuti.
  4. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell’astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

 

Art. 20. Disciplina delle votazioni

  1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto.
  2. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.
  3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
  4. I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.
  5. Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale, se sostenuta da almeno sei consiglieri in carica, su quella per appello nominale, e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.
  6. Nelle questioni riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.
  7. Nelle votazioni a scrutinio segreto lo spoglio è effettuato dall’ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.
  8. I provvedimenti riguardanti l’approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell’esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale.
  9. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale convocato per l’approvazione dell’esercizio.
  10. Le decisioni del Consiglio nazionale vengono pubblicizzate per estratto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l’avvenuta notifica alle parti.

Art 20-bis.  Riunioni in videoconferenza e in modalità mista

  1. Le riunioni del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, delle Commissioni permanenti, del Consiglio di Disciplina Nazionale e degli altri organi collegiali possono svolgersi, oltre che in presenza, in videoconferenza oppure in modalità mista in videoconferenza e in presenza. Per riunioni in modalità in videoconferenza si intendono quelle in cui tutti i componenti dell’organo partecipino a distanza. Per riunioni in modalità mista si intendono quelle in cui alcuni componenti siano in presenza e alcuni si colleghino a distanza.
  2. Sono considerati sistemi telematici idonei quelli che garantiscono la certezza nell’identificazione dei partecipanti, la condivisione di documenti, la possibilità di intervenire, la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni nonché, per quanto concerne le votazioni a scrutinio segreto, la libertà, la segretezza del voto e la verifica della sua integrità. Le tipologie di sistemi telematici utilizzabili sono deliberate dal Comitato Esecutivo.
  3. La modalità di svolgimento in presenza, in videoconferenza oppure mista è indicata nella convocazione della riunione.
  4. Ove la convocazione preveda lo svolgimento della riunione in videoconferenza o in modalità mista, è necessario che il partecipante trasmetta in via telematica la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello sub A, unitamente a copia del documento di identità, al fine di garantire l’identificazione e l’obbligo di riservatezza. La dichiarazione sostitutiva deve essere interamente compilata e sottoscritta e indica il domicilio digitale del partecipante. Durante le sedute lo schermo deve essere tenuto acceso e consentire la costante visualizzazione del partecipante. In difetto lo stesso sarà considerato assente, con ogni conseguenza.
  5. Ai fini dell’identificazione e della verifica dell’esistenza del numero legale, all’inizio della riunione il Segretario effettua l’appello nominale dei componenti e verifica che ciascun partecipante abbia strumenti telematici idonei a consentire l’interazione in tempo reale audio-video e il collegamento simultaneo fra tutti i membri.
  6. La sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni sono assicurate dal sistema di videoconferenza che permetta solo ai destinatari della convocazione via mail ovvero via pec di collegarsi alla piattaforma telematica della riunione.
  7. Nei casi di svolgimento della riunione in modalità videoconferenza o mista il processo verbale della seduta precedente è reso disponibile con invio al domicilio digitale ovvero con altro strumento telematico almeno il giorno prima della sessione.
  8. Ai fini della redazione del verbale delle sedute svolte in modalità videoconferenza o mista si applica, in quanto compatibile, l’art. 26 del D.P.R. 115/1965. In caso di riunione in videoconferenza, la verbalizzazione è curata con modalità digitale dal Segretario. In caso di riunione in modalità mista la verbalizzazione avviene su supporto analogico e nel luogo della riunione sono presenti il Presidente e il Segretario.

Art. 21. Validità delle deliberazioni

  1. Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo che per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonché le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e con il sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l’adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente.
  2. Nelle votazioni per alzata di mano e per appello nominale vengono verbalizzati i nominativi dei consiglieri che hanno espresso voto contrario e di quelli che si sono astenuti.

 

Art. 22. Mozioni di fiducia e di sfiducia

  1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall’art. 16 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno dodici consiglieri.

 

Capo III

Ricorsi al Consiglio nazionale

 

Art. 23. Ricorsi relativi ad iscrizioni o cancellazioni

  1. Le impugnazioni relative a deliberazioni dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti in tema di iscrizione all’Albo, o di cancellazione dagli elenchi o dai registri di cui all’art. 59 del D.P.R. 115/1965 devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato, corredato da contributi e tasse, presso il Consiglio regionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso in bollo con 3 copie in carta libera deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e a margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.
  2. I ricorsi avverso le delibere di cancellazione dall’Albo, dagli elenchi e dal registro hanno effetto sospensivo.
  3. In caso di accoglimento del ricorso il Consiglio nazionale delibera anche in merito alla restituzione della quota tassa di pertinenza del Consiglio, dedotte le spese di notifica.
  4. La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tali ultimi casi la data di spedizione vale come data di presentazione.
  5. Decorsi i termini di deposito di cui all’art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Una volta pervenuto al Consiglio nazionale il ricorso è messo a disposizione della presidenza della Commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. Il consigliere istruttore ha a disposizione tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonché gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell’art. 63 del regolamento di esecuzione.
  6. Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reiscrizione all’Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale abbia provveduto a deliberare o a emettere un provvedimento istruttorio.

 

Art. 24. Istruttoria dei ricorsi

  1. Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.
  2. Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell’impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.
  3. Il relatore redige una relazione sul ricorso, che deve essere sottoposta all’esame collegiale della Commissione istruttoria.
  4. In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d’ufficio e ritenuti insanabili, la Commissione, senza entrare nel merito, redige una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all’ordine del giorno della prima riunione utile.
  5. Il Consiglio decide se:
  6. a) annullare la delibera e rinviare gli atti al Consiglio regionale dell’Ordine perché rinnovi il procedimento nel caso di vizi procedimentali essenziali quali i vizi del contraddittorio ovvero di violazione del diritto di difesa, qualora non siano stati nel frattempo sanati;
  7. b) rinviare gli atti alla Commissione in caso di vizi formali diversi dai precedenti perché si pronunci sul merito.
  8. Le relazioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dalla Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale che, almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, le mette a disposizione dei consiglieri.
  9. Nell’esame dei ricorsi hanno priorità le istanze per il riconoscimento del praticantato.

 

Art. 25. Convocazione delle parti

  1. La Commissione istruttoria per i ricorsi o il Consiglio nazionale possono sentire le parti che lo abbiano richiesto ai sensi dell’art. 63 del regolamento di esecuzione.
  2. L’eventuale convocazione avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione. Nella convocazione debbono essere indicati il giorno e l’ora della seduta.
  3. Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell’Albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
  4. Nell’assenza non motivata del soggetto convocato, la Commissione o il Consiglio nazionale possono procedere sulla base degli atti in loro possesso.
  5. La mancata presentazione di testi iscritti all’Albo verrà segnalata all’Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.
  6. Il ricorrente o il suo legale rappresentante possono essere interrogati soltanto dal presidente della Commissione istruttoria e dal relatore.
  7. In Consiglio nazionale i consiglieri che intendono porre domande al ricorrente o al suo legale rappresentante possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale. Sono ammesse le sole domande pertinenti all’argomento di discussione.

 

 

Art. 26. Trattazione dei ricorsi

  1. La segreteria del Consiglio nazionale invia per posta elettronica l’elenco dei ricorsi a tutti i componenti del Consiglio, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione. La segreteria mette a loro disposizione, almeno 5 giorni prima, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, gli atti relativi, nonché la proposta della Commissione, se già disponibile.
  2. Ai sensi della normativa vigente i consiglieri hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all’ordine del giorno del Consiglio nazionale.
  3. Entro 30 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l’elenco dei procedimenti pendenti.
  4. L’elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, nome del relatore, se già nominato, e proposta della Commissione istruttoria, se già deliberata.
  5. Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l’aggiornamento, con gli elementi disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d’ufficio.
  6. La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione, della relazione e delle conclusioni della Commissione.
  7. La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.
  8. Qualora la proposta sia formulata dalla Commissione istruttoria all’unanimità, è ammesso solo un intervento a favore e uno contro prima della votazione. Resta salvo il diritto di ciascun consigliere di esprimere la propria dichiarazione di voto secondo l’art. 19 del presente regolamento.
  9. Le proposte iscritte all’ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all’ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

 

Art. 27. Decisioni sui ricorsi

  1. Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione.
  2. La decisione del ricorso è redatta dal consigliere istruttore a norma dell’art. 64 del regolamento di esecuzione e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.
  3. La decisione del Consiglio nazionale, nell’accogliere o respingere il ricorso, può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi di ricorso.
  4. In tema d’iscrizione d’ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione, in analogia a quanto previsto dall’art. 43 del regolamento di esecuzione, e vale come dichiarazione di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.
  5. In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l’iscrizione decorre dalla data di presentazione dell’istanza al Consiglio regionale.

 

Capo IV

Attività del Consiglio nazionale

 

Art. 28. Funzioni del Consiglio nazionale

  1. Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento:
  2. a) le norme contabili e tecniche per l’amministrazione del Consiglio stesso;
  3. b) le modalità e i criteri per l’organizzazione dei corsi di formazione continua e per l’assolvimento del medesimo obbligo da parte degli iscritti, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia;
  4. c) i criteri di autorizzazione per lo svolgimento del tirocinio, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia.
  5. Il Consiglio nazionale provvede:
  6. a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie ritenuti necessari;
  7. b) alla organizzazione e alle modalità di funzionamento della Consulta dei presidenti e vicepresidenti e al rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuola di giornalismo per le finalità di cui all’art. 20-bis del D.P.R. 115/1965 e ss.mm.ii.;
  8. c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
  9. d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati nell’esercizio della professione;
  10. e) alla raccolta sistematica dei provvedimenti professionali in materia deontologica;
  11. f) alla segnalazione ai Consigli regionali di fatti riguardanti l’osservanza delle regole della deontologia professionale;
  12. g) a far osservare ai Consigli regionali dell’Ordine l’obbligo di tenere e pubblicare l’anagrafe degli iscritti conformemente alla normativa vigente e di trasmettere in via telematica tutti i dati dell’Albo regionale rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo nazionale;
  13. h) a determinare ai sensi dell’art. 20-bis della legge 69/1963 il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato nelle strutture di formazione al giornalismo promosse dalle università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni;
  14. i) a stipulare convenzioni collettive negoziate per l’assicurazione degli iscritti;
  15. l) a stipulare convenzioni quadro con i ministeri competenti per lo svolgimento del tirocinio nell’ambito di corsi di studi universitari o gestiti da pubbliche amministrazioni;
  16. m) a formulare proposte al Ministero della Giustizia, al fine di acquisirne il parere vincolante, per l’autorizzazione all’organizzazione di corsi di formazione continua.
  17. Restano ferme le ulteriori attribuzioni del Consiglio nazionale stabilite dalle norme vigenti.

 

Art. 29. Indennità e rimborsi

  1. Il Consiglio nazionale, a norma dell’art. 20 lettera f) della legge istitutiva, fissa con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti del Comitato esecutivo, ai componenti del Consiglio nazionale, ai componenti del Collegio dei revisori, ai componenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, ai commissari d’esame e ai componenti del Consiglio di disciplina nazionale.
  2. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell’appello nominale e che risultino assenti in sede di verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato l’assenza al segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall’aula ovvero di non partecipare al voto, l’indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

Art. 30. Quote annuali e diritti di segreteria

  1. Il Consiglio nazionale stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell’art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva nonché determina la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell’art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione.

 

Art. 31. Modifiche al regolamento

  1. Tutte le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Ministero della Giustizia.

 

Allegato A – art. 20-bis Regolamento per l’organizzazione, la trattazione dei ricorsi e degli affari del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………
(cognome) (nome)

 

nato/a a ……………………………………………….(……….) il………………………
(luogo) (prov.)

 

residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. …

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
-di trovarsi in una stanza/luogo non accessibile a terzi nel rispetto delle ipotesi previste dal D.P.R. 115/1965;

-di indicare il seguente domicilio digitale……………………………………

ALLEGA

-copia del documento di identità in corso di validità.


————————–
(luogo, data)

 

Il dichiarante
………………………………..

(firma leggibile)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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